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Document 31995R2937

    Regolamento (CE) n. 2937/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2887/93 con l'imposizione di un dazio antidumping supplementare sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore

    GU L 307 del 20.12.1995, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/10/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2937/oj

    31995R2937

    Regolamento (CE) n. 2937/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2887/93 con l'imposizione di un dazio antidumping supplementare sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore

    Gazzetta ufficiale n. L 307 del 20/12/1995 pag. 0030 - 0033


    REGOLAMENTO (CE) N. 2937/95 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2887/93 con l'imposizione di un dazio antidumping supplementare sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 12, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 14,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 2887/93 (3) del Consiglio è stato istituito un dazio antidumping definitivo del 10,8 % sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore.

    (2) La Commissione ha successivamente ricevuto una denuncia secondo la quale il dazio antidumping era stato sostenuto, interamente o in parte, dall'unico esportatore noto, la società Teraoka Weigh System PTE Ltd. Gli elementi di prova a sostegno di tale affermazione erano costituiti dai listini prezzi degli importatori che vendono il prodotto in questione, dai quali, secondo il denunziante, risultava che dopo l'imposizione del dazio antidumping i prezzi della maggior parte dei modelli sono rimasti invariati oppure sono diminuiti e che pertanto il dazio antidumping è stato sostenuto dall'esportatore interessato.

    (3) La denuncia è stata presentata dai produttori comunitari che avevano presentato la denuncia antidumping iniziale.

    (4) Poiché la denuncia conteneva elementi di prova in merito all'assorbimento del dazio antidumping da parte dell'esportatore, la Commissione ha annunciato l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso « il regolamento di base ») con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4).

    (5) La Commissione ha ufficialmente informato l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati e ha dato alle parti interessate la possibiltà di comunicare osservazioni scritte.

    (6) L'esportatore soggetto all'inchiesta e sei importatori indipendenti hanno risposto al questionario della Commissione.

    (7) L'inchiesta relativa all'asserito assorbimento del dazio antidumping da parte dell'esportatore riguardava il periodo dell'inchiesta originale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 (in appresso « periodo di riferimento »), che era stato preso in considerazione ai fini del calcolo del dazio antidumping e il periodo compreso tra l'imposizione del dazio antidumping definitivo e l'apertura della presente inchiesta, ovvero tra il 23 ottobre 1993 e il 30 aprile 1994 (in appresso « periodo dell'inchiesta »).

    B. PRODOTTO

    (8) I prodotti in esame sono le bilance elettroniche per il commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o no di un dispositivo per stampare le tre indicazioni suddette), di cui al codice NC 8423 81 50 (codice Taric 8423 81 50*10).

    C. ASSORBIMENTO DEL DAZIO ANTIDUMPING DA PARTE DELL'ESPORTATORE

    I. Accertamento dell'assorbimento del dazio (9) Per stabilire se vi fosse assorbimento del dazio, la Commissione ha esaminato se, dopo l'imposizione del dazio antidumping definitivo, i prezzi all'importazione franco frontiera comunitaria (prima del pagamento dei dazi doganali e del dazio antidumping) fossero diminuiti. I prezzi all'importazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità, poiché tutte le vendite per l'esportazione sono state fatte direttamente a importatori indipendenti nella Comunità. La Commissione ha elaborato le sue risultanze in base ai prezzi all'esportazione cumunicati dall'esportatore nella risposta al questionario.

    (10) Per quanto riguarda la produzione di Singapore, un modello, completamente nuovo, non era stato esportato nella Comunità nel periodo di riferimento. Questo modello non è stato quindi preso in considerazione ai fini dei calcoli.

    (11) Nel periodo di riferimento le importazioni erano principalmente fatturate in Yen, mentre nel periodo dell'inchiesta erano fatturate in USD. La fatturazione in USD è iniziata quasi in concomitanza dell'imposizione del dazio definitivo. Ai fini del confronto, i prezzi all'importazione sono stati convertiti in dollari di Singapore, la valuta utilizzata per calcolare il margine di dumping, in base ai tassi di cambio correnti nei rispettivi periodi.

    (12) Dalle informazioni sui prezzi all'esportazione comunicate dall'esportatore risulta chiaramente che, dopo l'imposizione del dazio definitivo, i prezzi all'esportazione sono sensibilmente diminuiti per la maggior parte dei modelli.

    (13) Pertanto, riducendo i propri prezzi all'esportazione nella Comunità dopo l'imposizione del dazio antidumping definitivo, l'esportatore di bilance elettroniche originarie di Singapore ha assorbito, tutto o in parte, il dazio antidumping.

    II. Livello dell'assorbimento del dazio (14) Il livello dell'assorbimento del dazio antidumping è stato calcolato confrontando la differenza tra la media ponderata dei prezzi franco frontiera comunitaria dei singoli modelli nel periodo di riferimento e la media ponderata degli stessi prezzi nel periodo dell'inchiesta.

    (15) Per stabilire il livello dell'assorbimento del dazio, la Commissione ha calcolato l'importo dell'assorbimento per modello, che è pari all'importo della riduzione del prezzo all'esportazione, più il dazio che si intendeva riscuotere inizialmente (corrispondente al margine di dumping) nel periodo di riferimento, meno l'importo del dazio antidumping effettivamente pagato sul prezzo all'esportazione ridotto nel periodo dell'inchiesta.

    (16) Quando la riduzione del prezzo all'esportazione era superiore all'importo del dazio inizialmente previsto (pari al margine di dumping), all'importo sostenuto dall'esportatore è stato imposto un limite massimo in modo da non superare tale margine.

    (17) L'importo totale dell'assorbimento è del 4,6 %, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria per tutti i modelli esportati e corrisponde all'importo del dazio antidumping supplementare necessario.

    D. ALTRE CONSIDERAZIONI

    (18) La Commissione non ha ricevuto informazioni dalle quali si potesse dedurre che il valore normale stabilito nel periodo di riferimento abbia subito modifiche. Si può quindi concludere che il margine di dumping è aumentato in misura uguale alla riduzione dei prezzi all'esportazione e che di conseguenza è almeno pari alla somma del dazio originale e dell'importo sostenuto.

    E. OSSERVAZIONI RICEVUTE

    (19) L'esportatore di Singapore ha affermato che, nell'inchiesta relativa all'asserito assorbimento, la Commissione avrebbe dovuto fare il confronto tra i prezzi in una valuta comunitaria e non nella valuta di un paese terzo, poiché la diminuzione dei prezzi espressa nella valuta di un paese terzo implica necessariamente che i prezzi sul mercato comunitario diminuiscano in misura corrispondente.

    Per valutare le affermazioni relative all'assorbimento del dazio, la Commissione doveva confrontare i prezzi all'esportazione dei prodotti originari di Singapore al primo acquirente indipendente nel periodo di riferimento con i prezzi applicati nel periodo dell'inchiesta, per stabilire se l'esportatore avesse sostenuto il dazio. Occorre ricordare che i prezzi dell'esportatore erano espressi in Yen nel periodo di riferimento e in USD nel periodo dell'inchiesta. Per rivolvere il problema del confronto tra prezzi all'esportazione in valute diverse, la Commissione li ha convertiti nella valuta dell'esportatore, il dollaro di Sinpagore, che, come già si è detto, era stata utilizzata nell'inchiesta originale per calcolare il margine di dumping. L'argomentazione secondo la quale il confronto sarebbe più appropriato in un'altra valuta non sembra giustificata.

    La Commissione ritiene inoltre infondata l'argomentazione secondo la quale il calo dei prezzi in una valuta estera non implicherebbe necessariamente la diminuzione dei prezzi sul mercato comunitario, con il conseguente assorbimento del dazio. L'articolo 13, paragrafo 11, lettera a) del regolamento di base precisa che, per stabilire se il dazio antidumping sia stato effettivamente sostenuto, deve essere esaminato il comportamento dell'esportatore e che se, come nel presente caso, il prezzo dell'esportatore è diminuito, esiste la prova (confutabile) che l'esportatore ha sostenuto il dazio.

    (20) L'esportatore di Singapore ha inoltre sostenuto che, poiché la Commissione aveva tenuto conto delle differenze tra le caratteristiche fisiche delle diverse versioni di un unico modello nel periodo di riferimento, stabilendo margini di dumping distinti per le diverse versioni, lo stesso metodo avrebbe dovuto essere seguito nella presente inchiesta. È stato inoltre sostenuto che il calo dei prezzi dell'esportatore era dovuto al fatto che gli importatori, dopo l'imposizione dei dazi, preferivano acquistare le versioni più semplici.

    Riguardo alla caratteristiche fisiche, non era sempre possibile confrontare esattamente ogni versione dello stesso modello tra il periodo di riferimento e il periodo dell'inchiesta, in quanto queste versioni e le relative strutture di commercializzazione sono cambiate nel corso del tempo. Per quanto riguarda l'affermazione secondo la quale gli importatori preferivano acquistare le versioni più semplici dopo l'istituzione del dazio antidumping, occorre rilevare che nel periodo dell'inchiesta il 30 % delle vendite (pari al 65 % in termini di valore delle esportazioni complessive) era costituito dal modello più complesso e costoso, che non era stato esportato nel periodo di riferimento. L'esportatore ha inoltre cessato di esportare la versione di un determinato modello che era meno cara delle versioni dello stesso modello importate nel periodo dell'inchiesta. Non è stato comunque possibile confermare l'affermazione secondo la quale gli importatori si erano orientati verso versioni meno costose, in considerazione del considerevole aumento delle importazioni immediatamente prima dell'imposizione dei dazi provvisori, come è esposto nel punto 27.

    L'inchiesta ha quindi messo in evidenza una situazione più complessa di quella descritta dall'esportatore e ha dimostrato che, anche se alcuni fattori avrebbero potuto giustificare una flessione dei prezzi, altri elementi esercitavano invece una pressione al rialzo. In tali circostanze è stato ritenuto più appropriato e più corretto effettuare un confronto in base ai singoli modelli. La Commissione ha calcolato la media ponderata dei prezzi per ciascun modello, invece che per le singole versioni, nei due periodi suddetti. Questo metodo è considerato appropriato nel contesto di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 11, il cui obiettivo non è di stabilire un margine di dumping, bensì di determinare eventuali modifiche dei prezzi dell'esportatore.

    Occorre inoltre ricordare che era stato imposto un unico dazio antidumping su tutti i modelli e tutte le versioni del prodotto simile. Poiché la presente inchiesta ha l'obiettivo di stabilire se il dazio sia stato sostenuto dall'esportatore, per i confronti tra i prezzi non è necessario utilizzare la stessa ripartizione stabilita per i valori normali nel periodo di riferimento.

    (21) È stato inoltre affermato che le detrazioni effettuate per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche ai fini della determinazione del prezzo all'esportatore nel periodo di riferimento avrebbero dovuto essere adeguate, in quanto il costo dello stesso modello poteva variare in funzione della destinazione, a causa delle diverse opzioni chieste dagli acquirenti nei vari segmenti del mercato comunitario. È stato nuovamente affermato che gli importatori, dopo l'imposizione dei dazi antidumping, manifestavano maggiore interesse per le versioni più semplici e quindi meno costose.

    Oltre alla difficoltà di distinguere questa argomentazione rispetto a quella trattata nel punto 20, l'esame di diversi segmenti di mercato all'interno della Comunità e di strutture dei costi assertivamente distinte non sembra pertinente nel contesto di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 11 del regolamento di base. L'obiettivo dell'inchiesta non è infatti di verificare e di confrontare la struttura dei costi dei modelli in oggetto in diversi periodi di tempo, bensì di stabilire se l'esportatore di Singapore abbia ridotto i prezzi all'esportazione tra i due periodi in esame.

    (22) L'esportatore di Singapore ha contestato il fatto che la Commissione abbia inserito nel confronto un modello non esportato nel periodo di riferimento, anche se è stato riconosciuto che il modello apparteneva alla stessa gamma di quello utilizzato ai fini del confronto. È stato inoltre sostenuto che esisteva una sostanziale differenza di prezzo tra i due modelli.

    La Commissione ha considerato che, per le sue caratteristiche, il modello sostituiva un modello precedente della stessa gamma, pur avendo un numero di serie diverso. Questa ipotesi è stata confermata durante le visite di verifica presso le sedi degli importatori. È stato pertanto considerato appropriato inserire questo modello nel confronto.

    F. CONCLUSIONE

    (23) Alla luce delle risultanze suesposte, il Consiglio conclude che l'esportatore ha effettivamente sostenuto una parte del dazio antidumping riducendo in misura corrispondente il prezzo all'esportazione e che il margine di dumping è almeno pari alla somma del dazio originale e dell'importo sostenuto.

    G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (24) L'obiettivo del dazio antidumping supplementare, a norma dell'articolo 13, paragrafo 11 del regolamento di base, è di compensare l'importo del dazio antidumping sostenuto dall'esportatore.

    (25) La Commissione non ha motivo di ritenere che sia necessario modificare le risultanze sull'interesse della Comunità esposte nei punti 53 e 54 del regolamento (CEE) n. 1103/93 (1), che istituisce il dazio provvisorio e confermate nei punti 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 2887/93, che istituisce il dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in oggetto.

    (26) Inoltre, poiché l'assorbimento del dazio antidumping da parte dell'esportatore annulla l'effetto del dazio stesso e di conseguenza impedisce l'eliminazione del pregiudizio causato dalle pratiche di dumping e poiché l'imposizione del dazio antidumping era stata considerata nell'interesse della Comunità, una misura volta a ripristinare l'effetto di tale dazio è nell'interesse della Comunità.

    (27) L'esportatore di Singapore ha rilevato che le sue esportazioni nella Comunità sono sensibilmente diminuite, passando da 4 543 unità nell'anno civile 1991 a 963 unità nei sette mesi del periodo dell'inchiesta e ha messo in dubbio che l'imposizione del dazio supplementare fosse nell'interesse della Comunità, data la diminuzione della sua quota di mercato.

    Tuttavia, dato che il dazio antidumping era stato imposto in seguito all'accertamento del dumping causa del pregiudizio, è evidente che il volume delle importazioni nel 1991 era stato ottenuto con pratiche di dumping. Di conseguenza, era prevedibile che tale volume diminuisse dopo l'imposizione del dazio antidumping anche se il dazio era stato parzialmente assorbito dall'esportatore. Questo fatto di per sé non costituisce quindi un valido motivo per considerare che il dazio supplementare non sia appropriato, quando sia stato accertato che il dazio originale è stato sostenuto totalmente o in parte dall'esportatore. Il fatto che il dazio antidumping abbia comunque avuto alcuni effetti non esclude l'assorbimento del dazio e la riduzione, se non il totale annullamento, dei suoi effetti.

    Inoltre, a proposito di questa argomentazione, occorre rilevare che prima dell'imposizione del dazio antidumping sono state eseguite ingenti importazioni dei prodotti dell'esportatore. Gli importatori avevano quindi scorte sufficienti per le vendite nel periodo dell'inchiesta senza dover importare un quantitativo equivalente alle vendite effettive. Alla fine del periodo di riferimento, infatti, le scorte erano ancora considerevoli. Per i motivi suesposti è stato quindi considerato opportuno imporre un dazio antidumping supplementare.

    H. DAZIO ANTIDUMPING SUPPLEMENTARE

    (28) Per compensare il livello di assorbimento e per ripristinare gli effetti del dazio originale, è necessario un dazio supplementare del 4,6 % affinché l'attuale prezzo all'esportazione raggiunga il livello previsto nel regolamento (CEE) n. 2887/93.

    (29) L'aliquota del dazio antidumping attualmente in vigore è del 10,8 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria. Poiché, per compensare il livello di assorbimento, deve essere istituito un dazio supplementare del 4,6 %, il dazio antidumping totale è del 15,4 %.

    (30) Per motivi di praticità, l'imposizione del dazio supplementare è in forma di modifica del regolamento (CEE) n. 2887/93. Non si tratta quindi di una modifica del dazio antidumping ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base e la data di scadenza del dazio, compreso il dazio supplementare, rimane pertanto invariata, fatta salva la disposizione pertinente del regolamento (CE) n. 3283/94,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2887/73 è sostituito dal seguente:

    « b) Singapore Prodotti fabbricati da:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1995.

    Per il Consiglio Il Presidente J. BORRELL FONTELLES

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