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Document 31995R2928

Regolamento (CE) n. 2928/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1573/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all' importazione nel settore del riso

GU L 307 del 20.12.1995, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2928/oj

31995R2928

Regolamento (CE) n. 2928/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1573/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all' importazione nel settore del riso

Gazzetta ufficiale n. L 307 del 20/12/1995 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 2928/95 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1573/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1818/95 (4) prevede che tra due fissazioni periodiche il dazio all'importazione sia adattato dalla differenza tra il prezzo di acquisto all'intervento applicabile il mese della fissazione dei dazi e quello corrispondente al mese dell'importazione, entrambi maggiorati:

- dell'80 % per il riso Indica semigreggio,

- del 163 % per il riso Indica lavorato,

- dell'88 % per il riso Japonica semigreggio,

- del 167 % per il riso Japonica lavorato;

che i servizi doganali degli Stati membri incontrano problemi pratici nell'applicazione di tale adeguamento; che, per semplificare la procedura, la Commissione può procedere a tale adeguamento fissando i dazi all'importazione all'inizio di ogni mese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I dazi all'importazione, fissati per i prodotti di cui all'articolo 3, sono calcolati ogni settimana ma vengono fissati dalla Commissione ogni due settimane, il mercoledì e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, e sono applicabili a partire dal primo giorno lavorativo successivo e rispettivamente dal primo giorno del mese successivo, nonché per il periodo fino al primo giovedì del mese di luglio 1995, a partire dal 1° luglio di quest'anno, conformemente al metodo di cui all'articolo 5. Tuttavia, se al momento della constatazione della settimana successiva alla fissazione, il dazio all'importazione calcolato differisce, per eccesso o per difetto, di 10 ECU/t o più del dazio in vigore, la Commissione effettua il corrispondente adeguamento.

La fissazione che interviene l'ultimo giorno lavorativo del mese si basa sul prezzo d'intervento del mese successivo.

Se il mercoledì previsto per una fissazione dei dazi all'importazione non è lavorativo per la Commissione, la fissazione è effettuata il primo giorno lavorativo successivo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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