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Document 31995R2878

Regolamento (CE) n. 2878/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone

GU L 301 del 14.12.1995, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2878/oj

31995R2878

Regolamento (CE) n. 2878/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 14/12/1995 pag. 0021 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 2878/95 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, cha stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (5), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2064/95 (7), fissa all'articolo 7, paragrafo 1, il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto, all'articolo 9, paragrafo 2 il termine di presentazione della domanda di messa sotto controllo e all'articolo 11 il termine per le comunicazioni da parte delle imprese di sgranatura delle quantità di cotone non sgranato prodotte; che lo stesso regolamento fissa all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, le conseguenze del ritardo nella presentazione della domanda di aiuto; che questi termini rischiano di compromettere il rispetto del termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95 per il pagamento dell'aiuto; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno anticipare al massimo le date previste all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1201/89, senza comunque creare perturbazioni nelle transazioni commerciali del settore;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89, se la domanda di aiuto è presentata prima della domanda di messa sotto controllo, deve essere costituita una cauzione; che a decorrere dal 1° febbraio 1995, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il valore in ecu di taluni prezzi e importi è stato modificato per neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, che fino al 31 gennaio 1995 si applicava ai tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura;

considerando che i nuovi valori in ecu dei suddetti importi vengono stabiliti a partire dal 1° febbraio 1995 secondo le regole di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (9);

considerando che è opportuno arrotondare il valore della cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che la modifica apportata all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1201/89 con il regolamento (CE) n. 2064/95 non è corretta in tutte le versioni linguistiche; che, per ragioni di chiarezza, è necessario sostituire il testo completo della suddetta lettera b) con un nuovo testo in cui figurano tutte le precedenti modifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1201/89 è modificato come segue:

1) all'articolo 5, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Tuttavia, se la domanda di aiuto è presentata:

- dal 1° al 15 aprile della campagna per la quale viene chiesto l'aiuto, l'aiuto da concedere è quello valido il 31 marzo precedente, ridotto del 50 %,

- dopo il 15 aprile della campagna suddetta, la domanda di aiuto è respinta. »;

2) all'articolo 7, paragrafo 1 la data del « 30 aprile » è sostituita dal « 31 marzo »;

3) all'articolo 7, paragrafo 2, l'importo di « 10 ECU » è sostituito da « 12 ECU »;

4) all'articolo 9, paragrafo 2, la data del « 30 aprile » è sostituita dal « 31 marzo »;

5) all'articolo 11, la data del « 20 maggio » è sostituita dal « 20 aprile »;

6) all'articolo 12, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) che i contratti presentati soddisfino le condizioni specificate all'articolo 10, in particolare per quanto riguarda il rispetto del prezzo minimo e la proporzionalità dell'eventuale adeguamento di quest'ultimo; una riduzione del prezzo convenuto può essere considerata sproporzionata soltanto qualora la riduzione indicata nel contratto per tener conto della diversa lunghezza o del diverso grado delle fibre ottenute dal prodotto consegnato, rispetto agli stessi parametri per un prodotto di qualità tipo, è chiaramente irragionevole rispetto al minor valore effettivo del prodotto consegnato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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