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Document 31995R2736

REGOLAMENTO (CE) N. 2736/95 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1995 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

GU L 285 del 29.11.1995, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2736/oj

31995R2736

REGOLAMENTO (CE) N. 2736/95 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1995 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 285 del 29/11/1995 pag. 0002 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2736/95 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1995 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1984/95 della Commissione (3) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha informato gli esportatori notoriamente interessati che intende proporre una proroga della validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese, istituito con il regolamento (CE) n. 1984/95, è prorogata per un periodo di due mesi e scade il 16 febbraio 1996. L'applicazione del dazio cessa qualora prima di tale data il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento sia chiuso a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA

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