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Document 31995R2702

    Regolamento (CE) n. 2702/95 della Commissione, del 22 novembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/95 per quanto riguarda le domande di titoli senza fissazione anticipata della restituzione

    GU L 280 del 23.11.1995, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/02/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2702/oj

    31995R2702

    Regolamento (CE) n. 2702/95 della Commissione, del 22 novembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/95 per quanto riguarda le domande di titoli senza fissazione anticipata della restituzione

    Gazzetta ufficiale n. L 280 del 23/11/1995 pag. 0030 - 0030


    REGOLAMENTO (CE) N. 2702/95 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1488/95 per quanto riguarda le domande di titoli senza fissazione anticipata della restituzione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

    considerando che, per evitare che siano presentate domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione per quantità eccessive, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2349/95 (4), ocorre limitare la quantità totale che ciascun operatore può chiedere per prodotto, pena l'irricevibilità della domanda; che il termine di un giorno lavorativo previsto dall'articolo 5 del regolamento succitato, per i titoli senza fissazione anticipata della restituzione, si è rivelato troppo breve ed è quindi opportuno prolungarlo; che, d'altro canto, per l'attuazione del nuovo regime è stata prevista la costituzione di una cauzione al momento della presentazione della domanda di titolo; che non appare più opportuno subordinare la domanda a tale requisito;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1488/95 è modificato come segue:

    1) Alla fine dell'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo 4:

    « 4. Le domande di titolo presentate da un operatore per un dato prodotto non possono vertere, in totale, su una quantità superiore a quella prevista per tale prodotto nel relativo periodo di attribuzione.

    In caso di mancata osservanza di tale condizione, lo Stato membro respinge tutte le domande dell'operatore per il relativo periodo di assegnazione e il relativo prodotto. »

    2) All'articolo 5:

    a) al paragrafo 2, i termini « il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata compilata la dichiarazione di esportazione dei prodotti » sono sostituiti dai termini « il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti »;

    b) il paragrafo 3 è soppresso;

    c) al paragrafo 5, ultimo comma, sono soppressi i termini « e le cauzioni svincolate ».

    3) All'articolo 8, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    « - i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, con o senza fissazione anticipata della restituzione, esclusi quelli relativi alle domande respinte in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 ovvero, se del caso, la mancanza di domande, ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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