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Document 31995R2465

Regolamento (CE) n. 2465/95 della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi, previsto dal regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1842/95

GU L 254 del 24.10.1995, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2465/oj

31995R2465

Regolamento (CE) n. 2465/95 della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi, previsto dal regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1842/95

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 24/10/1995 pag. 0011 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 2465/95 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 1995 che stabilisce modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi, previsto dal regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1842/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94, recante apertura e modalità di gestione di taluni contigenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 2179/95 predispone l'adeguamento di talune concessioni per gli animali vivi della specie bovina previste dagli accordi europei con la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Slovacchia, la Repubblica ceca, la Repubblica di Romania e la Repubblica di Bulgaria; che tuttavia l'attuazione di queste concessioni può aver luogo soltanto previa adozione di misure di effetto analogo da parte dei paesi in questione; che tali paesi hanno già adottato o adotteranno quanto prima siffatte misure;

considerando che il contingente di animali vivi della specie bovina dai 160 ai 300 chilogrammi per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 % ammonta, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, a 76 500 capi; che detto contingente è aperto per i paesi summenzionati e per i tre paesi baltici; che, tramite il regolamento (CE) n. 1941/95 della Commissione, del 4 agosto 1995, recante apertura e modalità di applicazione, per il secondo semestre 1995, dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Slovacchia e dall'Ungheria (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2017/95 (3) e il regolamento (CE) n. 2235/95 della Commissione, del 21 settembre 1995, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di agosto 1995 per gli animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dagli accordi europei conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca e la Slovacchia (4), sono già stati concessi agli importatori diritti all'importazione per 54 100 capi di animali di questa categoria; che resta pertanto un quantitativo di 22 400 capi che potrebbe beneficiare di tale riduzione; che è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1842/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro (5), poiché il contingente ivi menzionato è incluso nel quantitativo di 22 400 capi;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è opportuno mettere il quantitativo disponibile a disposizione di operatori che possano dimostrare una solida attività e che commercializzino quantitativi di una certa entità nel quadro di scambi con i paesi che, alla data del 31 dicembre 1994, sono da considerare paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 50 capi sia stato esportato o importato dagli operatori interessati nel corso del 1994; che una partita di 50 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (7), e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 2179/95, 22 400 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati per il secondo semestre 1995 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

Articolo 2

Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1:

a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato o esportato nel 1994 almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 in provenienza o a destinazione dei paesi che per il suo paese di stabilimento sono da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) la domanda di titolo d'importazione:

- deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi,

e - non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda di titolo viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo;

d) la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato II; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;

e) la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 2465/95 Forordning (EF) nr. 2465/95 Verordnung (EG) Nr. 2465/95 Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2465/95 Regulation (EC) No 2465/95 Règlement (CE) n° 2465/95 Regolamento (CE) n. 2465/95 Verordening (EG) nr. 2465/95 Regulamento (CE) nº 2465/95 Asetus (EY) N :o 2465/95 Foerordning (EG) nr 2465/95;

f) al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve impegnarsi a indicare alle autorità competenti dello Stato membro importatore, entro un mese al giorno dell'importazione:

- il numero di animali importati,

- l'origine di questi animali.

Entro la fine di ogni mese, le autorità in causa trasmettono tali informazioni alla Commissione.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate soltanto dal 23 al 27 ottobre 1995.

2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 7 novembre 1995, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, qualora siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato I.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il più presto possibile.

6. I titoli d'importazione sono rilasciati per un quantitativo pari o superiore a 50 capi.

Qualora, a seguito dei quantitativi richiesti, si ottengano con la riduzione proporzionale quantitativi per titolo inferiori a 50 capi, gli Stati membri assegnano mediante sorteggio titoli per 50 capi.

Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, per tale quantitativo è rilasciato un solo titolo.

7. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

Tuttavia, in ordine ai quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione sono riscossi i dazi doganali interi.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli di importazione rilasciati scade il 31 dicembre 1995.

Articolo 6

Gli animali saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei.

Articolo 7

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante:

- un marchio indelebile, ovvero - una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1842/95 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Telefax CE: (32-2) 296 60 27 Applicazione del regolamento (CE) n. 2465/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE Data: Periodo:

Stato membro: Numero d'ordine Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (capi) Totale Stato membro: Telefax: Telefono: >FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi

- Ungheria,

- Polonia,

- Repubblica ceca,

- Slovacchia,

- Romania,

- Bulgaria,

- Lituania,

- Lettonia,

- Estonia.

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