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Document 31995R2335

Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, per quanto riguarda le disposizioni particolari applicabili agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico

GU L 240 del 7.10.1995, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2335/oj

31995R2335

Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, per quanto riguarda le disposizioni particolari applicabili agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 07/10/1995 pag. 0012 - 0013


REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 2335/95 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 1995 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, per quanto riguarda le disposizioni particolari applicabili agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando che il quarto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (4), adottato con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 aprile 1994, ha introdotto una nuova impostazione competitiva per il Centro comune di ricerca (CCR) che prevede tra l'altro che il CCR debba entrare progressivamente in concorrenza con altri organismi per la realizzazione di alcuni progetti finanziati mediante stanziamenti del bilancio generale iscritti sia all'interno della sottosezione particolare di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in prosieguo denominato «regolamento finanziario», sia al di fuori di questa;

considerando che questo nuovo approccio competitivo comporta modifiche di alcune disposizioni del regolamento finanziario affinché il CCR possa gestire più efficacemente i suoi stanziamenti per rispondere alla concorrenza di altri centri analoghi;

considerando che, al riguardo, bisogna dotare la Commissione di maggiore autonomia in questo settore per effettuare storni di stanziamenti;

considerando che è opportuno assimilare gli stanziamenti ottenuti su base competitiva a delle entrate provenienti da prestazioni per conto terzi onde garantire a queste operazioni una perfetta trasparenza contabile;

considerando che il regolamento finanziario deve essere modificato di conseguenza;

considerando che si è svolta la concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 (6) e dell'articolo 127 del regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è modificato come segue:

1) all'articolo 92:

i) al paragrafo 1, secondo comma, le lettere a), b) ed e) sono sostituite dal testo seguente:

«a) azioni dirette, eseguite negli stabilimenti del Centro comune di ricerca (CCR), in linea di massima integralmente finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee che consistono in:

- programmi di ricerca,

- attività di ricerca esplorativa,

- attività di sostegno scientifico e tecnico di natura istituzionale;

b) azioni indirette, che consistono in programmi eseguiti nel quadro di contratti da concludere con terzi. Il CCR può partecipare a queste azioni sulla medesima base dei terzi. Queste azioni sono finanziate in linea di massima parzialmente dal bilancio generale delle Comunità europee (azioni a spese ripartite);»

«e) nel caso di altre attività di natura competitiva, quando svolte dal CCR:

- attività di sostegno scientifico e tecnico nei programmi quadro RST, finanziate in linea di massima integralmente dal bilancio generale;

- attività per conto terzi.»;

ii) sono aggiunti seguenti paragrafi:

«3. In deroga al paragrafo 1, il CCR può ricevere finanziamenti imputati a stanziamenti iscritti al di fuori della sottosezione menzionata in detto paragrafo nel quadro della sua partecipazione su base competitiva alle azioni attuate in base alle politiche comunitarie finanziate, in linea di massima, integralmente dal bilancio generale.

4. Le disposizioni del titolo IV relative alla stipulazione dei contratti si applicano ai casi di cui al paragrafo 1, lettera e), primo trattino e al paragrafo 3 del presente articolo.»;

2) all'articolo 93, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Tuttavia, per quanto concerne il Centro comune di ricerca, gli stanziamenti per il personale e quelli relativi ai mezzi di realizzazione sono iscritti in due capitoli distinti.»;

3) all'articolo 94, vanno aggiunti i comma seguenti:

«Al fine di permettere qualsiasi confronto tra le previsioni e l'esecuzione del bilancio, la tabella delle corrispondenze degli impegni e dei pagamenti è presentata con le stesse suddivisioni e rubriche nel bilancio e nel conto di gestione.

La Commissione, per mezzo del documento di lavoro che accompagna il progetto preliminare di bilancio, fornisce le informazioni necessarie in ordine alla ripartizione e l'utilizzazione prevedibile degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento sulle diverse linee di bilancio per la durata dell'azione, nonché quelle in ordine all'evoluzione delle entrate provenienti da finanziamenti di terzi (pubblici o privati) e delle entrate provenienti da prestazioni per conto terzi.»;

4) l'articolo 95 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 95

In deroga all'articolo 26 e fatto salvo il paragrafo 7 del medesimo articolo, la Commissione può procedere, all'interno della sottosezione di cui all'articolo 92, a storni da titolo a titolo e da capitolo a capitolo per le azioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a).

Tali storni non possono avere l'effetto di aumentare o di diminuire di oltre il 15 % in stanziamenti d'impegno e in stanziamenti di pagamento la dotazione originaria iscritta nel bilancio per ciascuno dei programmi di cui all'articolo 92, paragrafo 1 lettera a), esclusa la ricerca esplorativa. Non possono avere l'effetto di aumentare gli stanziamenti relativi alla "ricerca esplorativa" di oltre il 6 % in stanziamenti d'impegno e in stanziamenti di pagamento della dotazione originaria iscritta per l'insieme dei programmi succitati.

Da questa disposizione particolare sono esclusi gli stanziamenti per il personale del CCR.

Per l'applicazione dell'articolo 26 si considera che le linee di bilancio concernenti le azioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere b) (esclusa la partecipazione del CCR), c) e d) siano dei capitoli.»;

5) all'articolo 96 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Gli stanziamenti relativi alle azioni di cui all'articolo 92, lettera b) per quanto riguarda la partecipazione del CCR su base competitiva, lettera e) e paragrafo 3 sono assimilati ad entrate provenienti da prestazioni per conto terzi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

L'esecuzione di tali stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto di gestione per ciascuna categoria di azioni cui si riferisce; essa è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi (pubblici o privati) nonché da entrate provenienti da prestazioni per conto terzi nell'ambito delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2 o di attività di altro genere.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

(1) GU n. C 237 del 25. 8. 1994, pag. 3.

(2) GU n. C 89 del 10. 4. 1995, pag. 212.

(3) GU n. C 383 del 31. 12. 1994, pag. 15.

(4) GU n. L 126 del 19. 5. 1994, pag. 1.

(5) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2333/95 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6) GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.

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