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Document 31995R2319

    Regolamento (CE) n. 2319/95 della Commissione, del 2 ottobre 1995, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 234 del 3.10.1995, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2319/oj

    31995R2319

    Regolamento (CE) n. 2319/95 della Commissione, del 2 ottobre 1995, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 234 del 03/10/1995 pag. 0016 - 0019


    REGOLAMENTO (CE) N. 2319/95 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1995 che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare gli articoli 9 e 13,

    visto il regolamento (CE) n. 1732/95 della Commissione, del 14 luglio 1995, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l'articolo 6,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1732/95 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; che gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 17 luglio e l'11 settembre 1995 alle 15, ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1732/95;

    considerando che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1732/95, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute, nonché al volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento (1992 e 1994);

    considerando che, in base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi applicabili nel 1996, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;

    considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione/di aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

    considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per il prodotto di cui all'allegato II del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono quindi essere integralmente soddisfatte;

    considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli altri importatori supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 1732/95, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato III;

    considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti di cui all'allegato IV del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli altri importatori è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono quindi essere integralmente soddisfatte, entro l'importo massimo che può essere richiesto da ogni importatore in conformità del regolamento (CE) n. 1732/95,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza di importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione/di aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alla media delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso degli anni 1992 e 1994.

    Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.

    Articolo 2

    Per il prodotto di cui all'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte integralmente dalle competenti autorità nazionali.

    Articolo 3

    Per i prodotti menzionati nell'allegato III del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato III per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1732/95.

    Articolo 4

    Per i prodotti che figurano nell'allegato IV del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte integralmente dalle competenti autorità nazionali entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1732/95.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1995.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

    (2) GU n. L 165 del 15. 7. 1995, pag. 6.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    >SPAZIO PER TABELLA>

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