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Document 31995R2134

Regolamento (CE) n. 2134/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2814/90, nonché talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine al trasferimento dei diritti al premio tra i soci di un'associazione di produttori e all'aumento dei diritti al premio a favore di taluni prodotti in Italia e in Grecia nel settore delle carni ovine e caprine

GU L 214 del 8.9.1995, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2003; abrogato da 32003R1688

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2134/oj

31995R2134

Regolamento (CE) n. 2134/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2814/90, nonché talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine al trasferimento dei diritti al premio tra i soci di un'associazione di produttori e all'aumento dei diritti al premio a favore di taluni prodotti in Italia e in Grecia nel settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 08/09/1995 pag. 0012 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 2134/95 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2814/90, nonché talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine al trasferimento dei diritti al premio tra i soci di un'associazione di produttori e all'aumento dei diritti al premio a favore di taluni prodotti in Italia e in Grecia nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, l'articolo 5 bis, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/95 (4),

considerando che, a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89, la disposizione secondo cui, in caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti al premio è ceduta senza compenso alla riserva nazionale non si applica ai soci di una stessa associazione di produttori rispondenti a determinati requisiti che la Commissione deve fissare secondo la procedura di cui all'articolo 30; che è quindi opportuno, per evitare eventuali irregolarità, imporre condizioni minime autorizzando al tempo stesso gli Stati membri a imporre, se del caso, condizioni supplementari; che è inoltre opportuno precisare la natura delle sanzioni da adottare nel caso di mancato rispetto di tali condizioni;

considerando che, a norma dell'articolo 5 ter, paragrafo 1, terzo comma e successivi del regolamento (CEE) n. 3013/89, viene istituita per l'Italia e per la Grecia una riserva speciale con un limite massimo di 600 000 diritti per ciascuno dei due Stati membri, destinata a permettere la concessione di diritti supplementari a favore di alcuni produttori; che lo stesso regolamento prevede criteri che consentono di individuare i produttori summenzionati e determinare i loro diritti supplementari, nonché una procedura di verifica da parte della Commissione; che si è ritenuto opportuno, a tale scopo, disporre la tenuta di un registro unico e centralizzato per Stato membro in modo da ubicare i produttori interessati e disporre di tutte le informazioni necessarie per consentire tale verifica; che inoltre l'articolo 5 ter, paragrafo 1, penultimo comma, dispone che con tale verifica si deve accertare che l'assegnazione dei diritti supplementari venga effettuata evitando che tali produttori finiscano per ottenere un numero di diritti maggiore di quello che sarebbe stato loro attribuito qualora non si fosse verificata la situazione che ha portato alla creazione di diritti supplementari; che, a tale scopo, è opportuno disporre che la detrazione forfettaria prevista all'articolo 5 ter, paragrafo 1, primo comma, non sia riversata alla riserva nazionale in modo che altri produttori diversi da quelli summenzionati non possano beneficiare della misura prevista dal presente regolamento;

considerando che i nuovi diritti supplementari creati costituiscono una compensazione dovuta al fatto che in Italia e in Grecia la campagna 1991, considerata campagna di riferimento per la determinazione dei diritti, corrispondeva ad un anno di transizione tra due regimi di premi diversi che ha determinato una sottovalutazione dei diritti; che non vanno pertanto penalizzati i produttori che ricevono questi diritti supplementari applicando la condizione prevista all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/95 (6);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3901/89 prevede l'adozione di una procedura semplificata per il controllo degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti appartenenti ad un numero limitato di razze da carne e allevati in regioni geograficamente delimitate; che, a tale scopo, è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione, del 28 settembre 1990, recante modalità d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 277/94 (8), semplificando la procedura amministrativa di controllo prevista, pur mantenendo l'obbligo per il produttore di dimostrare che ha ingrassato in carcasse pesanti tutti gli agnelli nati nella sua azienda; che tale obbligo può considerarsi adempiuto se si constata al momento del controllo che la percentuale di agnelli presenti rispetto alle pecore risulta superiore ad una soglia minima stabilita mediante riferimento ai normali metodi d'allevamento per le razze e le regioni considerate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per poter beneficiare del disposto dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), quarto comma del regolamento (CEE) n. 3013/89, i soci in causa di una stessa associazione di produttori devono:

- continuare ad essere soci dell'associazione perlomeno per le tre campagne successive a quella al titolo della quale è stato notificato il trasferimento dei diritti da parte del produttore che li ha ceduti;

- avere lo statuto di produttore ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio (1) e soddisfare gli obblighi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2385/91 della Commissione (2) per l'intero periodo suddetto.

Tuttavia, le condizioni di cui sopra non si applicano qualora, nel corso di detto periodo, il produttore in causa trasferisca ad un altro membro dell'associazione la propria azienda insieme ai diritti rimasti.

Inoltre, gli Stati membri stabiliscono condizioni supplementari nella misura necessaria a non compromettere l'applicazione del disposto dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), terzo comma del citato regolamento (CEE) n. 3013/89; essi ne informano la Commissione.

2. Qualora, nel corso del periodo di cui al paragrafo 1, si constati che almeno una delle condizioni di cui allo stesso paragrafo non è rispettata, a partire dalla campagna in cui è stata effettuata tale constatazione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), terzo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89; in tal caso gli Stati membri procedono immediatamente al recupero dei diritti corrispondenti. Questa misura si applica fatte salve eventuali sanzioni supplementari previste sul piano nazionale.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 30 aprile di ciascuna campagna, il numero di produttori e il numero di animali a cui si applica il paragrafo 1 nel corso della precedente campagna nonché, se del caso, la natura delle sanzioni previste al paragrafo 2 e l'indicazione del numero di diritti recuperati in caso di applicazione delle sanzioni suddette.

Articolo 2

L'elenco delle regioni italiane di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, terzo comma, lettera a) secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89 figura nell'allegato.

Articolo 3

1. La riserva nazionale non riceve la percentuale di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89 in seguito all'attribuzione dei diritti supplementari previsti al terzo trattino dello stesso paragrafo.

2. L'Italia e la Grecia portano a termine, entro la fine della campagna 1995, la procedura amministrativa che permette di identificare i produttori di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, terzo comma e successivi del regolamento (CEE) n. 3013/89.

A tale fine, tali Stati membri tengono in particolare un registro unico e centralizzato, che permetta di localizzare i produttori interessati per regione amministrativa. In tale registro figura in particolare, per ciascun produttore:

- l'indirizzo e il nome del produttore,

- il numero dei diritti al premio concessi inizialmente,

- il numero dei diritti al premio già assegnati tramite la riserva nazionale e a quali condizioni, nonché l'aumento previsto in virtù delle disposizione del presente regolamento,

- il numero di premi già concessi per le campagne 1991 e 1992,

- la categoria di classificazione del produttore ai sensi del terzo comma succitato, lettera a), primo e secondo trattino e lettera b), primo e secondo trattino.

Non appena conclusa la suddetta procedura di identificazione, l'Italia e la Grecia ne informano la Commissione, la quale procede alle verifiche all'uopo previste e comunica a questi due Stati membri il numero dei nuovi diritti supplementari creati. In base a tale comunicazione, l'Italia e la Grecia sono autorizzate a versare gli anticipi e il saldo dei premi decisi per la campagna 1995 per il corrispondente numero di diritti supplementari; esse ne informano la Commissione.

Articolo 4

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3567/92, il produttore che ha ricevuto diritti supplementari a norma del presente regolamento è autorizzato a trasferire e/o a cedere temporaneamente tali diritti. Le disposizioni suddette restano tuttavia applicabili per i diritti detenuti anteriormente all'ottenimento di questi diritti supplementari.

Articolo 5

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2814/90 è sostituito dal seguente:

« Articolo 2 1. Ogni produttore che commercializzi latte o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora e che intenda beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3901/89, per quanto concerne gli agnelli allevati nelle zone geografiche ed appartenenti alle razze indicate nell'allegato del presente regolamento, è tenuto ad indicare nella domanda di premio, da inoltrare nel corso di un determinato periodo fissato nell'arco del periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre che precede l'inizio della campagna relativamente alla quale il premio è richiesto:

- i periodi effettivi o prevedibili di nascita degli agnelli che saranno ingrassati per ottenere carcasse pesanti durante la campagna; qualora risulti successivamente che i periodi effettivi di nascita si scostano sensibilmente dai periodi prevedibili summenzionati, il produttore è tenuto ad informare mensilmente al riguardo e per iscritto la competente autorità entro il mese successivo alla constatata modifica;

- la percentuale prevedibile di nascite in ciascuno dei periodi summenzionati rispetto al totale delle nascite previste nel corso della campagna;

- l'impegno di allevare, nella propria azienda, tutti gli agnelli nati dalle pecore dichiarate nella sua domanda di premio e di ingrassarli per ottenere carcasse pesanti.

In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3901/89, si considerano ingrassati per l'ottenimento di carcasse pesanti gli agnelli presenti con le pecore al momento del controllo, il quale è effettuato ad una data che permetta agli agnelli di rispondere ai requisiti di ingrasso previsti dallo stesso articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

2. I produttori che soddisfano tutti gli impegni di cui al paragrafo 1 beneficiano del premio corrispondente alla categoria pesante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per tutte le pecore ammissibili al premio; a tale fine, l'impegno di allevare nella propria azienda tutti gli agnelli ottenuti dalle pecore dichiarate si considera rispettato nella misura in cui, al momento del controllo, salvo circostanze eccezionali debitamente giustificate, la percentuale che esprime il numero di agnelli presenti rispetto al numero di pecore che hanno figliato durante il periodo di nascita degli agnelli oggetto del controllo sia pari almeno al 70 %; in caso contrario, viene versato per tutte le pecore ammissibili il premio corrispondente alla categoria leggera, purché, a giudizio dell'autorità competente, la differenza non derivi da una falsa dichiarazione compiuta deliberatamente o per negligenza grave.

Qualora l'autorità competente constati che le indicazioni contenute nella domanda di premio, in applicazione del paragrafo 1, costituiscono una dichiarazione falsa, fatta deliberatamente o per negligenza grave, il produttore perde anche il diritto al premio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per la campagna di commercializzazione per la quale viene accertata la falsa dichiarazione. »

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai premi da concedere per la campagna 1995 e per le campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco delle regioni italiane di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89

Regioni:

- Marche l'intero territorio - Sardegna - Piemonte: Province di Novara e Vercelli - Provincia autonoma di Trento: l'intero territorio

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