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Document 31995R1850
Commission Regulation (EC) No 1850/95 of 26 July 1995 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in the beef and veal sector, in particular in respect of the payment of advances
Regolamento (CE) n. 1850/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne in particolare il pagamento di anticipi
Regolamento (CE) n. 1850/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne in particolare il pagamento di anticipi
GU L 177 del 28.7.1995, p. 45–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Regolamento (CE) n. 1850/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne in particolare il pagamento di anticipi
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 28/07/1995 pag. 0045 - 0046
REGOLAMENTO (CE) N. 1850/95 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne in particolare il pagamento di anticipi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dla regolamento (CE) n. 424/95 (2), in particolare gli articoli 4a, paragrafo 8 e 4d, paragrafo 8, considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/95 (4), prevede alcune regole per il pagamento degli anticipi; che, considerata la difficile situazione di mercato, occorre autorizzare un aumento dell'importo dell'anticipo del premio speciale anticipandone il relativo pagamento, compatibilmente con le previsioni di bilancio; considerando che la resa lattiera media per Stato membro attualmente applicabile per determinare il numero di vacche ammesse a beneficiare del premio per vacca nutrice è stata ricavata, tranne che nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, dalle corrispondenti statistiche per il 1991; che la resa lattiera media è notevolmente aumentata nel corso degli ultimi anni; che è pertanto opportuno adeguare queste cifre alle nuove rese prendendo il 1993 come anno di riferimento per tutti gli Stati membri; considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3886/92; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato nel seguente modo: 1) All'articolo 44, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, per quanto concerne l'anno civile 1995, l'anticipo del premio speciale può essere versato a decorrere dal 16 ottobre 1995 nella misura dell'80 % dell'importo del premio. » 2) L'allegato III è sostituito dal seguente testo: « ALLEGATO III Resa lattiera media di cui all'articolo 25 >SPAZIO PER TABELLA> » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1° gennaio 1996, eccezion fatta per l'articolo 1, punto 1, che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione