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Document 31995R1802
Commission Regulation (EC) No 1802/95 of 25 July 1995 amending the Regulations that fixed, prior to 1 February 1995, certain prices and amounts in the market in milk and milk products of which the value in ecus was adapted as a result of the abolition of the correction factor for agricultural conversion rates
Regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1ºfebbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli
Regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1ºfebbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli
GU L 174 del 26.7.1995, p. 27–31
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2000
Regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1ºfebbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 26/07/1995 pag. 0027 - 0031
REGOLAMENTO (CE) N. 1802/95 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995 recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1° febbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 3, l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 12, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2742/90 (4), in particolare l'articolo 1, secondo comma e l'articolo 5, visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (6), in particolare l'articolo 6, visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica eruopea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93 (8), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93 (10), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (12), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 10 e l'articolo 24, paragrafo 6, visto il regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo (14), in particolare l'articolo 3, visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (15), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (16), in particolare l'articolo 4, visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (17), in particolare l'articolo 1, considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (19), ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi e importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, il quale incideva, fino al 31 gennaio 1995, sui tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura; che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu dei prezzi e degli importi di cui trattasi sono stati determinati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (2); considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, è opportuno sostituire i valori in ecu dei prezzi e degli importi di cui trattasi che sono applicabili almeno a partire: - dal 1° gennaio 1996 per gli importi che non sono riconducibili ad una campagna di commercializzazione, - dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996 per i prezzi o gli importi per i quali tale campagna inizia del gennaio 1996, - dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi, e che figurano negli atti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995; considerando che, per alcuni importi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di facilitare la gestione delle misure in questione occorre prevedere un arrotondamento che riduca il numero di decimali previsto dall'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93; considerando che occorre conseguentemente modificare i regolamenti seguenti: 1) regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89 (4); 2) regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/92 (6); 3) regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/92 (8); 4) regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 372/95 (10); 5) regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93 (12); 6) regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/87 (14); 7) regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2270/91 (16); 8) regolamento (CEE) n. 2770/79 della Commissione (17); 9) regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio (18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3096/94 (19); 10) regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione (20), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/92; 11) regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione (21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 (22); 12) regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione (23), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95 (24); 13) regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione (25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95; 14) regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione (26), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94; 15) regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione (27), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/95 (28); 16) regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione (29), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/92 (30); 17) regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione (31), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93; 18) regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione (32), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94; 19) regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94; 20) regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (3); 21) regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/95 (5); 22) regolamento (CEE) n. 2174/92 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93; 23) regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1657/95 (8); 24) regolamento (CEE) n. 2233/92 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93; 25) regolamento (CEE) n. 2234/92 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93; 26) regolamento (CEE) n. 2235/92 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93; 27) regolamento (CEE) n. 1579/93 della Commissione (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/93 (13); 28) regolamento (CEE) n. 2839/93 della Commissione (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94; 29) regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione (15), modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95; 30) regolamento (CEE) n. 3392/93 della Commissione (16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1971/94 (17); 31) regolamento (CE) n. 3393/93 della Commissione (18); 32) regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (19), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/95; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A seguito dell'adeguamento introdotto a decorrere dal 1° febbraio 1995 a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, alcuni prezzi e importi in ecu del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono modificati conformemente a quanto indicato in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica, per gli importi indicati nella colonna 4 dell'allegato, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995, e per quelli della colonna 5, a decorrere dal 1° settembre 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>