Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1668

    Regolamento (CE) n. 1668/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1913/92 e (CEE) n. 2255/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

    GU L 158 del 8.7.1995, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1668/oj

    31995R1668

    Regolamento (CE) n. 1668/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1913/92 e (CEE) n. 2255/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

    Gazzetta ufficiale n. L 158 del 08/07/1995 pag. 0028 - 0030


    REGOLAMENTO (CE) N. 1668/95 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1913/92 e (CEE) n. 2255/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

    considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine e in animali maschi da ingrasso, sia in riproduttori di razza pura;

    considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1913/92 (3) e (CEE) n. 2255/92 della Commissione (4), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 798/95 (5), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995; che per continuare a soddisfare il fabbisogno di queste regioni ultraperiferiche in prodotti del settore delle carni bovine occorre fissare i quantitativi suddetti per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

    considerando che è necessario introdurre le modifiche tecniche conseguenti all'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1995, del nuovo regime d'importazione in virtù degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round;

    considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92 il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre quindi prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1913/92 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 1

    In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore delle carni bovine per Madera che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale per le importazioni in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario. »

    2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    3) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 2255/92 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 1

    In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1600/92, nell'allegato I è fissato il numero di bovini vivi maschi, destinati all'ingrasso e al consumo a Madera, che possono beneficiare dell'esonero dai dazi doganali all'importazione o dell'aiuto comunitario. »

    2) All'articolo 2:

    a) al paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

    « b) alla costituzione, da parte dell'importazione, di una cauzione di importo pari al dazio doganale applicabile il giorno dell'importazione; »;

    b) al paragrafo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

    « Gli importi non svincolati sono incamerati a titolo di dazio doganale. »

    3) L'allegato I è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.

    (4) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 37.

    (5) GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 21.

    ALLEGATO I

    « ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    « ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    « ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top