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Document 31995R1637
Commission Regulation (EC) No 1637/95 of 5 July 1995 amending Regulations (EEC) No 584/92, (EC) No 1588/94 and (EC) No 629/95 as regards the transitional adjustment of certain rules on imports into the Community of certain products in the milk sector from the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, the Republic of Bulgaria, and Romania, in order to implement the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of negotiations
Regolamento (CE) n. 1637/95 della Commissione, del 5 luglio 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94 e (CE) n. 629/95 in ordine all' adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti lattiero-caseari in provenienza dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania ai fini dell' attuazione dell' accordo agricolo concluso nel quadro dell' Uruguay Round
Regolamento (CE) n. 1637/95 della Commissione, del 5 luglio 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94 e (CE) n. 629/95 in ordine all' adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti lattiero-caseari in provenienza dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania ai fini dell' attuazione dell' accordo agricolo concluso nel quadro dell' Uruguay Round
GU L 155 del 6.7.1995, p. 29–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996
Regolamento (CE) n. 1637/95 della Commissione, del 5 luglio 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94 e (CE) n. 629/95 in ordine all' adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti lattiero-caseari in provenienza dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania ai fini dell' attuazione dell' accordo agricolo concluso nel quadro dell' Uruguay Round
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 06/07/1995 pag. 0029 - 0030
REGOLAMENTO (CE) N. 1637/95 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94 e (CE) n. 629/95 in ordine all'adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti lattiero-caseari in provenienza dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando che, per tener conto del regime di importazione in vigore nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti cerealicoli provenienti dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania; considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 (3), che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità europea e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, ha previsto talune modalità di applicazione per i contingenti di importazione che prevedono condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i prelievi sono sostituiti da dazi doganali, è necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni; considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 845/95 (5), ha stabilito talune modalità di applicazione per i contingenti di importazione che prevedono condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i prelievi sono sostiuiti dai dazi doganali, è necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni; considerando che il regolamento (CE) n. 629/95 della Commissione, del 23 marzo 1995, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le modalità di gestione di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio in favore dell'Ungheria e della Bulgaria (6), ha stabilito talune modalità di applicazione per i contingenti di importazione che prevedono condizioni preferenziali di esenzione o di riduzione del prelievo all'importazione; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i prelievi sono sostituiti dai dazi doganali, è necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1995/1996, nei regolamenti (CE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94 e (CE) n. 629/95 i termini « prelievo » o « prelievi » sono sostituiti dai termini « dazio » o « dazi » ogniqualvolta ricorrano. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione