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Document 31995R1389

Regolamento (CE) n. 1389/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali (seconda serie 1995)

GU L 135 del 21.6.1995, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1389/oj

31995R1389

Regolamento (CE) n. 1389/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali (seconda serie 1995)

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 21/06/1995 pag. 0002 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 1389/95 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1995 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali (seconda serie 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti industriali rimarrà nell'anno 1995 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che per periodi definiti occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazi ridotti o nulli nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché dell'avvio oppure dello sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione richiede tuttavia una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi nel corso dei periodi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

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