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Document 31995R1266

Regolamento (CE) n. 1266/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3901/89 relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

GU L 123 del 3.6.1995, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1266/oj

31995R1266

Regolamento (CE) n. 1266/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3901/89 relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 03/06/1995 pag. 0003 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 1266/95 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3901/89 relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3901/89 (2) ha stabilito la definizione degli agnelli ingrassati per ottenere carcasse pesanti, nati da pecore ad orientamento lattiero; che detto regolamento, che stabilisce le condizioni che disciplinano l'applicazione della suddetta definizione, ha previsto anche delle deroghe per quanto riguarda lo svezzamento degli agnelli che appartengono ad un numero limitato di razze da carne, allevati in regioni geografiche delimitate; che dall'esperienza è emerso che il fatto che tali agnelli siano soggetti alle altre condizioni previste dal regolamento in esame ha comportato l'istituzione di una procedura di controllo sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, ossia quello di garantire che gli agnelli raggiungano un peso sufficiente al momento della macellazione; che è pertanto opportuno prevedere che le deroghe attualmente limitate allo svezzamento degli agnelli siano estese ad altre condizioni da stabilirsi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3901/89, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Tuttavia sono possibili deroghe al primo comma, per agnelli che appartengano ad un numero limitato di razze da carne, allevati in regioni geograficamente delimitate. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai premi da versare per la campagna di commercializzazione 1995 e per le campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

Per il Consiglio Il Presidente Ph. VASSEUR

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