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Document 31995R1164

Regolamento (CE) n. 1164/95 della Commissione del 23 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

GU L 117 del 24.5.1995, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1164/oj

31995R1164

Regolamento (CE) n. 1164/95 della Commissione del 23 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 24/05/1995 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 1164/95 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 478/95 (4), stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 (5), stabilisce modalità complementari di applicazione del regime relativo al contingente tariffario istituito dagli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93 e modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1442/93 fissa il termine per il rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione all'interno del contingente tariffario per ciascun trimestre; che è necessario, da un lato, chiarire che il termine per il rilascio di titoli ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1442/93 non si applica alle nuove domande presentate nel corso del periodo previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 478/95 e, d'altro lato, provvedere a che i titoli rilasciati con riferimento allo stesso trimestre abbiano la stessa validità;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/93 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Articolo 11 1. Per le domande presentate nel periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, i titoli di importazione vengono rilasciati entro il 21 dell'ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre successivo. Se si tratta di un giorno non lavorativo, il rilascio avviene al più tardi il primo giorno lavorativo successivo.

2. La validità dei titoli di importazione scade il settimo giorno del mese successivo al trimestre con riferimento al quale il titolo è stato rilasciato. »

2) All'articolo 17, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La validità dei titoli di importazione scade il settimo giorno del mese successivo al trimestre con riferimento al quale il titolo è stato rilasciato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per la prima volta ai titoli rilasciati per il terzo trimestre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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