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Document 31995R1162

Regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

GU L 117 del 24.5.1995, p. 2–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2003; abrogato da 32003R1342

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1162/oj

31995R1162

Regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 24/05/1995 pag. 0002 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 1162/95 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1995 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 13, paragrafo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 25 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 16,

considerando che le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/95 (5);

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 891/89 sono state modificate numerosissime volte e talvolta in modo sostanziale; che pertanto, ai fini della chiarezza e dell'efficacia amministrativa, è opportuno procedere a una rifusione della normativa vigente, apportandovi le modifiche necessarie in seguito all'attuazione degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che, data l'esistenza di prassi commerciali specifiche di settori dei cereali e del riso, è opportuno stabilire modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (6), che stabilisce modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 340/95 (7);

considerando che, nel caso di gare per l'esportazione di scorte d'intervento, deve essere indicato il quantitativo e la destinazione per i quali il titolo è rilasciato e che è necessario stabilire le indicazioni particolari che il titolo d'esportazione deve contenere, in particolare nel caso di gare per la restituzione, per esportazioni di alimenti composti a base di cereali, per aiuti alimentari e per la fissazione della tassa all'esportazione;

considerando che il periodo di validità dei titoli d'importazione e d'esportazione per i vari prodotti deve essere fissato in base alle esigenze del mercato e della buona gestione, conferendo, data la situazione della concorrenza sul mercato mondiale, una validità particolarmente lunga per le esportazioni di malto, ma con una data di scadenza fissata tuttavia al 30 settembre per i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio, affinché non vengano assunti impegni all'esportazione per la nuova campagna, prima del raccolto dell'orzo;

considerando che, tenuto conto del rischio di rilascio di titoli per volumi troppo grandi, è opportuno stabilire un termine d'attesa di tre giorni per il rilascio effettivo dei titoli per l'esportazione di tutti i cereali e della maggior parte di prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che si devono prendere più restrittive e, di conseguenza, più conformi alle consuetudini commerciali del settore cerealicolo varie disposizioni dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, relative alle richieste di titoli d'esportazione per alcuni prodotti, presentate in vista di gare in paesi terzi importatori;

considerando che, tenuto conto della situazione della concorrenza sul mercato mondiale dei cereali e del riso, si deve prevedere il rilascio di titoli d'esportazione con una durata di validità speciale per i principali prodotti compreso il frumento duro, e per quantitativi minimi relativamente elevati, concedendo per tali quantitativi minimi un vantaggio ai paesi ACP; che il rilascio del titolo deve essere subordinato a determinate condizioni supplementari, relative in particolare alla presentazione all'organismo competente del contratto di consegna entro un determinato termine;

considerando che si devono fissare i tassi della cauzione per i titoli d'importazione e d'esportazione, differenziandoli per gruppi di prodotti, a seconda delle possibili fluttuazioni della restituzione o della tassa all'importazione durante il periodo di validità del titolo, privilegiando le forniture ai paesi ACP;

considerando che è opportuno indicare gli importi della restituzione all'esportazione applicabili in caso di proroga del periodo di validità del titolo per causa di forza maggiore, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione istituito:

- dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92,

- dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 2

1. Quando è richiesto ai fini di una gara bandita conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (1), il titolo d'esportazione è rilasciato soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario.

Il titolo d'esportazione è valido soltanto a concorrenza del quantitativo indicato nella casella 17. Nella casella 19 del titolo è indicata la cifra « 0 ».

2. Le richieste di titoli d'esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 devono riportare nella casella 7 l'indicazione della destinazione prevista. Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione.

Si intende per destinazione l'insieme dei paesi per i quali è fissato uno stesso tasso di restituzione o una stessa aliquota della tassa all'esportazione.

Articolo 3

1. Nel caso di una gara per la restituzione all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicato, in lettere e in cifre, il tasso della restituzione all'esportazione riportato nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. Il tasso è espresso in ECU e preceduto da una della seguenti diciture:

- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado - Tilslagssats for basiseksportrestitutionen - Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung - Ðïóïóôue ôçò êáôáêõñùèaassóáò aaðéóôñïoeÞò âUEóaaùò êáôUE ôçí aaîáãùãÞ - Tendered rate of basic export refund - Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé - Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato - Gegunde basisrestitutie bij uitvoer - Taxa de restituição de base à exportação adjudicada - Tarjouskilpailutetun perusvientituen maeaerae - Anbudssats foer exportbidrag.

2. Nel caso di una gara per la tassa all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicato, in lettere e in cifre, l'aliquota della tassa all'esportazione riportata nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. L'aliquota è espressa in ECU e preceduta da una delle seguenti diciture:

- Tipo del gravamen a la exportación adjudicado - Tilslagssats for eksportafgiften - Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe - ¾oeïò oeueñïõ êáôUE ôçí aaîáãùãÞ - Tendered rate of export tax - Taux de la taxe à l'exportation adjugé - Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata - Gegunde belasting bij uitvoer - Taxa de exportação adjudicada - Tarjouskilpailutetusta viennistae kannettavan maksun maeaerae - Anbudssats foer exportavgift.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i prodotti appartenenti ai codici NC 1101 00 15, 1102 20 e 1103 13 l'interessato può indicare, nella richiesta di titolo d'esportazione, prodotti appartenenti a due suddivisioni contigue a undici cifre delle suddette sottovoci.

Le due suddivisioni indicate nella richiesta sono riportate sul titolo d'esportazione.

2. In deroga all'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 che contengono meno del 50 % in peso di prodotti lattiero-caseari, la richiesta di titolo di esportazione deve riportare:

- nella casella 15, la descrizione del prodotto, il relativo codice a otto cifre e il suo tenore di prodotti cerealicoli, conformemente alla nomenclatura delle restituzioni,

- nella casella 16 la dicitura: « ex 2309 »,

- nelle caselle 17 e 18, i quantitativi di cereali che debbono essere esportati sotto forma di alimenti composti.

Le indicazioni contenute nella domanda sono riportate nel titolo di esportazione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 1418/76, nella casella 22 del titolo d'esportazione è riportata una delle seguenti diciture:

- Gravamen a la exportacíon no aplicable - Eksportafgift ikke anvendelig - Ausfuhrabgabe nicht anwendbar - Ìç aaoeáñìïaeueìaaíïò oeueñïò êáôUE ôçí aaîáãùãÞ - Export tax not applicable - Taxe à l'exportation non applicable - Tassa all'esportazione non applicabile - Uitvoer niet van toepassing - Taxa de exportação não aplicável - Vientimaksua ei sovelleta - Exportavgift icke tillaemplig.

Articolo 6

1. I titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono validi dal giorno del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Qualora sia previsto un particolare periodo di validità dei titoli d'importazione per le importazioni originarie e in provenienza da determinati paesi terzi, la richiesta di titolo ed il titolo riportano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di provenienza e d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tali paesi.

Articolo 7

1. I titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono validi dal giorno del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato II del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, il titolo d'esportazione per i prodotti appartenenti ai codici NC 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00 è valido dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88:

- fino al 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° gennaio ed il 30 aprile,

- fino alla fine dell'undicesimo mese successivo al rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° luglio ed il 31 ottobre,

- fino al 30 settembre dell'anno civile successivo al rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° novembre ed il 31 dicembre.

Tra il 1° maggio ed il 30 giugno non vengono rilasciati titoli in applicazione del presente paragrafo. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli di cui al presente paragrafo non sono trasmissibili.

3. I titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, nonché per i prodotti appartenenti ai codici NC 1102 20 10, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 29 20, 1104 21 50, 1104 23 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1109 00 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2106 90 55, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono rilasciati il terzo giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non sia stata adottata alcuna misura specifica.

La Commissione può decidere di non dare seguito alle domande.

Il primo comma non si applica ai titoli rilasciati nell'ambito dei sistemi di gara.

4. Ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione dei prodotti elencati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei prodotti elencati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76, la domanda di titolo di esportazione deve essere corredata della copia di un contratto. Il contratto deve essere stipulato da un organismo ufficiale del paese di destinazione o da una società avente la sede aziendale in tale paese e deve indicare un quantitativo contrattuale e un periodo di consegna compatibili col periodo di validità del titolo. Per tale contratto non possono essere stati rilasciati in precedenza titoli di esportazione in virtù del presente articolo. Lo Stato membro interessato controlla la conformità delle domande di titoli alle condizioni del presente paragrafo e comunica alla Commissione, nel giorno della loro presentazione, i quantitativi indicati nelle domande ammissibili. I titoli corrispondenti sono effettivamente rilasciati solamente il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

Se le domande di titoli d'esportazione di cui al primo comma superano i quantitativi che possono essere esportati, indicati nel regolamento che fissa la restituzione, la Commissione può fissare, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi. La domanda di rilascio del titolo può essere revocata entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione.

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti connessi al titolo non sono trasferibili.

In caso di mancata esecuzione del contratto da parte dell'acquirente importatore, l'operatore può esportare in un altro paese di destinazione, ma beneficia in tal caso esclusivamente della restituzione all'esportazione vigente il giorno della domanda iniziale del titolo per la destinazione « altri paesi terzi ». Qualora il giorno della domanda iniziale del titolo non esistano restituzioni all'esportazione per la destinazione « altri paesi terzi », può essere adottata una soluzione specifica, secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 8

1. In caso di esportazione in base ad una gara bandita in un paese terzo importatore, il titolo d'esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, la farina di frumento e di segala, le semole ed i semolini di frumento duro ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino alla data entro cui debbono essere soddisfatti tutti gli obblighi derivanti dall'attribuzione.

2. Il periodo di validità del titolo non può essere superiore a quattro mesi, a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo stesso, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, le richieste di titoli possono essere presentate soltanto a decorrere dal quarto giorno feriale precedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara.

4. In deroga all'articolo 44, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il periodo massimo intercorrente tra il termine ultimo per la presentazione delle offerte e l'informazione, prevista alle lettere da a) a d) di detto paragrafo, dell'organismo emittente da parte del richiedente sull'esito della gara, è pari a sei giorni feriali.

Articolo 9

1. In casi speciali, il periodo di validità del titolo di esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, le farine di frumento e di segala, le semole e i semolini di frumento duro, i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, può essere superiore a quello di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quando l'interessato si accinga a concludere un contratto che giustifichi una durata superiore. A tal fine, l'interessato presenta all'organismo competente una prova scritta rilasciata da un organismo ufficiale o da una società che abbia la propria sede nel paese destinatario dell'esportazione. Tale prova scritta deve indicare, oltre al quantitativo e alla qualità della merce di cui trattasi, il termine di fornitura e le relative condizioni di prezzo. A titolo informativo, lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

2. Nei casi previsti nel paragrafo 1 l'interessato presenta all'organismo competente la richiesta di titolo di esportazione, corredata di una domanda di fissazione anticipata della restituzione o della tassa all'esportazione applicabile il giorno della presentazione della domanda stessa per la destinazione prevista, e dell'indicazione del quantitativo minimo e massimo che prevede di esportare e del termine minimo e massimo necessari per eseguire l'operazione progettata. Tuttavia, il quantitativo minimo non può essere inferiore a 75 000 t per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, e a 15 000 t per le semole e i semolini di frumento duro ed il riso. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, questa richiesta non implica la costituzione di una cauzione.

Per le esportazioni destinate ad un paese ACP o a più paesi di uno dei gruppi dei paesi ACP definiti nell'allegato III il quantitativo minimo di cui al primo comma è ridotto:

- a 20 000 t per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, e - a 5 000 t per le semole e i semolini di frumento duro ed il riso.

Nelle richieste relative a più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP deve essere indicato il nome di ogni paese di destinazione previsto.

3. Lo Stato membro presso il cui organismo competente viene presentata la domanda esamina la domanda stessa tenendo conto in particolare della quantità e dell'aspetto economico dell'esportazione progettata, nonché delle possibilità concrete di esecuzione della medesima e la trasmette, qualora sia ammissibile, alla Commissione, la quale decide secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76. In caso di accoglimento la Commissione fissa, in particolare, il termine entro il quale l'interessato è tenuto a presentare il contratto all'organismo competente. Quest'ultimo comunica la decisione all'interessato.

4. Quando il periodo di validità stabilito per il titolo è uguale a quello richiesto, l'interessato presenta all'organismo competente, entro il termine fissato a norma del paragrafo 3, un esemplare firmato del contratto ed una copia di quest'ultimo. Nel contratto sono indicati almeno i seguenti elementi: il quantitativo oggetto del contratto stesso, che deve essere compreso tra il minimo ed il massimo indicati, la destinazione ed il termine entro il quale dovrà essere eseguita l'operazione, termine che deve essere compreso tra il minimo e il massimo indicati, il prezzo fissato per la durata del contratto e le condizioni di pagamento. Il titolo è quindi rilasciato, previa la costituzione della cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76. Il paese o i paesi di destinazione di uno stesso gruppo sono indicati nella casella 7 e il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi per i quali era stata presentata la domanda. Limitatamente al 10 % dei quantitativi indicati nel titolo, l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrante nello stesso gruppo di paesi ai sensi dell'allegato III.

Nel caso in cui non sia stato in grado di concludere tale contratto, l'interessato deve informarne l'organismo competente entro il termine previsto per la presentazione del contratto; il titolo non viene rilasciato.

5. Salvo forza maggiore, se l'interessato non si conforma alle disposizioni del paragrafo 4, il titolo non viene rilasciato.

6. Quando il periodo di validità stabilito non è quello richiesto dall'interessato, pur essendo superiore a quello di cui all'articolo 7, si applicano i paragrafi 4 e 5. Tuttavia, l'interessato può rinunciare alla richiesta di titolo entro il termine previsto per la presentazione del contratto.

7. Quando è stata negata la proroga del periodo di validità di cui all'articolo 7, il titolo non viene rilasciato.

8. Ai titoli rilasciati alle condizioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 10

Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è di:

a) 1 ECU per tonnellata, se si tratta di titoli d'importazione ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1766/92, oppure di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1418/76, o di titoli di esportazione senza restituzioni;

b) se si tratta di titoli d'importazione ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- 15 ECU per tonnellata per i prodotti appartenenti ai codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 e 1008;

- 5 ECU per tonnellata per gli altri prodotti;

c) 30 ECU per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, se si tratta di titoli d'esportazione. Per le esportazioni verso i paesi ACP realizzate sulla scorta di un titolo avente un periodo di validità speciale a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, la cauzione è fissata nella misura di 12 ECU per tonnellata;

d) 20 ECU per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi i prodotti appartenenti ai codici NC 1107, se si tratta di titoli d'esportazione. Per le esportazioni verso gli Stati ACP realizzate sulla scorta di un titolo avente un periodo di validità speciale a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, la cauzione è fissata nella misura di 12 ECU per tonnellata;

e) 15 ECU per tonnellata per i prodotti appartenenti al codice NC 1107, se si tratta di titoli d'esportazione.

Tuttavia, per i titoli rilasciati con restituzione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, tale cauzione è di:

- 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati dal 1° gennaio al 30 aprile,

- 32 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati dal 1° luglio al 31 dicembre.

Articolo 11

Qualora, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il periodo di validità del titolo sia stato prorogato, si applica il correttivo vigente il giorno della presentazione della domanda di titolo per esportazioni da effettuare nell'ultimo mese del normale periodo di validità del titolo stesso.

La restituzione all'esportazione è inoltre adeguata a norma dell'articolo 12.

Articolo 12

1. L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del suddetto regolamento, esclusi il granturco e il sorgo, viene adeguato, durante il periodo compreso tra i mesi di agosto e maggio di una stessa campagna, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento stabilito per tale campagna.

Per il granturco e il sorgo tale restituzione è adeguata, durante il periodo compreso tra il novembre di una campagna e l'agosto della campagna successiva, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile ai prezzi d'intervento stabiliti per le campagne considerate.

Il primo adeguamento interviene il primo giorno del mese di calendario successivo a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti ulteriori sono applicati mensilmente.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, la restituzione, adeguata a norma del primo comma e in vigore in maggio resta applicabile per il mese di giugno. Per il granturco e il sorgo la restituzione, adeguata a norma del secondo comma e in vigore in agosto resta applicabile nel mese di settembre.

2. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna, la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, viene corretta con la divergenza dei prezzi tra le due campagne. Tale divergenza dei prezzi interviene il 1° luglio ed è composta dai seguenti elementi:

a) la differenza tra i prezzi d'intervento, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;

b) e un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi tra il mese di agosto (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).

La restituzione, corretta con un importo pari alla divergenza di prezzi, viene aumentata a decorrere dal mese di agosto della nuova campagna, conformemente alle modalità indicate al paragrafo 1 tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.

Per quanto concerne il granturco e il sorgo si applicano le stesse modalità di adeguamento indicate nel primo e seconda comma con le seguenti eccezioni:

- la divergenza dei prezzi summenzionata interviene il 1° ottobre invece che il 1° luglio;

- ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il mese di agosto è sostituito dal mese di novembre;

- le maggiorazioni mensili sono quelle valide per le campagne di commercializzazione considerate.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, all'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 viene applicato il coefficiente di trasformazione previsto per il prodotto di cui trattasi.

Articolo 13

1. Per quanto concerne i titoli d'esportazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) ogni giorno lavorativo:

i) le domande di titoli recanti fissazione anticipata della restituzione, o la mancanza di domande di titoli,

le domande di titoli di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, presentate il giorno lavorativo precedente il giorno della comunicazione;

ii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, in base alle domande di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

La comunicazione concernente le domande e i quantitativi deve indicare:

- il quantitativo per ciascun codice di prodotto a undici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Qualora un titolo sia stato rilasciato per più codici a undici cifre, deve essere indicato solo il primo codice;

- il quantitativo per ciascun codice riportato secondo la destinazione, qualora il tasso della restituzione vari in funzione di questa;

b) entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente:

i) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di aiuto alimentare;

ii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli e che non sono stati utilizzati, nonché l'importo della restituzione per ogni codice;

iii) i quantitativi ai quali non si applica l'articolo 7, paragrafo 3 e per i quali sono stati rilasciati i titoli;

c) una volta per campagna, ed entro il 30 aprile, le informazioni relative ai quantitativi esatti utilizzati in relazione ai titoli, tenendo conto della tolleranza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. Per quanto concerne i titoli d'importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto di titoli per ogni codice di prodotto e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità e per origine.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 891/89 è abrogato a decorrere dal 1° settembre 1995.

Per i titoli relativi ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e per i titoli d'importazione dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1418/76, il regolamento (CEE) n. 891/89 cessa di essere applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il regolamento (CEE) n. 891/89 resta applicabile ai titoli rilasciati:

- anteriormente al 1° luglio 1995, per i titoli relativi ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e per i titoli d'importazione dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1418/76;

- anteriormente al 1° settembre 1995 per i titoli d'esportazione dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile:

- ai titoli rilasciati a decorrere dal 1° luglio 1995 per quanto concerne i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché ai titoli d'importazione dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1418/76;

- ai titoli d'esportazione rilasciati a decorrere dal 1° settembre 1995 per i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1418/76.

Tuttavia per i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995, l'adeguamento della restituzione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 è calcolato secondo il metodo di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(5) GU n. L 106 dell'11. 5. 1995, pag. 8.

(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 1.

(1) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

ALLEGATO I

VALIDITÀ DEI TITOLI D'IMPORTAZIONE

A. Settore dei cereali

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Settore del riso

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

VALIDITÀ DEI TITOLI D'ESPORTAZIONE

A. Settore dei cereali

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Settore del riso

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Gruppi di paesi ACP firmatari della convenzione di Lomé

>SPAZIO PER TABELLA>

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