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Document 31995R1042

    Regolamento (CE) n. 1042/95 della Commissione del 10 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

    GU L 106 del 11.5.1995, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/09/1996; abrog. impl. da 396R1775

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1042/oj

    31995R1042

    Regolamento (CE) n. 1042/95 della Commissione del 10 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 106 del 11/05/1995 pag. 0007 - 0007


    REGOLAMENTO (CE) N. 1042/95 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 5,

    considerando che l'allegato al regolamento (CEE) n. 2731/75, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/93 (4), definisce i chicchi striminziti; che in base a tale definizione sono considerati striminziti i chicchi di orzo che passano attraverso vagli a maglie di 2,2 mm;

    considerando che, a causa delle condizioni climatiche, la produzione di orzo in Finlandia e in Svezia riguarda prevalentemente le varietà esastiche, dato che il loro periodo di crescita è più breve di quello delle varietà distiche; che in tali paesi le dimensioni dei chicchi dell'orzo esastico sono inferiori a 2,2 mm; che per quanto riguarda le dimensioni dei chicchi l'orzo non corrisponde quindi alle condizioni qualitative per l'intervento; che l'applicazione immediata in Finlandia ed in Svezia delle norme comunitarie comporterebbe il rischio di escludere dall'intervento considerevoli quantitativi di orzo; che ciò avrebbe l'effetto di provocare notevoli difficoltà per i produttori finlandesi e svedesi; che è quindi necessario autorizzare temporaneamente la Finlandia e la Svezia ad accettare all'intervento l'orzo i cui chicchi hanno dimensioni inferiori a 2,2 mm; che l'accettazione di chicchi di dimensioni inferiori non deve comportare l'accettazione all'intervento di orzo di qualità inferiore; che è pertanto opportuno stabilire che l'orzo in questione deve presentare un peso specifico superiore, pari ad almeno 64 kg/hl;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/94 (6), stabilisce le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento; che è pertanto necessario modificare tale regolamento;

    considerando che le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 689/92 dopo il primo comma è aggiunto il testo del comma seguente:

    « Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, lettera (a) dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2731/75, per quanto riguarda l'orzo raccolto in Finlandia o in Svezia con un peso specifico di almeno 64 kg/hl, presentato all'intervento in tali paesi entro la fine della campagna 1995/1996, per "chicchi striminziti" si intendono chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri elementi indicati nell'allegato a tale regolamento, passano attraverso vagli a maglie di 2 mm. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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