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Document 31995R0903

Regolamento (CE) n. 903/95 della Commissione, del 25 aprile 1995, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 813/95

GU L 93 del 26.4.1995, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/903/oj

31995R0903

Regolamento (CE) n. 903/95 della Commissione, del 25 aprile 1995, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 813/95

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 26/04/1995 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 903/95 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 1995 che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 813/95 della Commissione (3);

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (5), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 813/95, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 19 aprile 1995, sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

>SPAZIO PER TABELLA>

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