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Document 31995R0738

    REGOLAMENTO (CE) N. 738/95 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1995 che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1994/1995

    GU L 73 del 1.4.1995, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/738/oj

    31995R0738

    REGOLAMENTO (CE) N. 738/95 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1995 che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1994/1995

    Gazzetta ufficiale n. L 073 del 01/04/1995 pag. 0067 - 0067


    REGOLAMENTO (CE) N. 738/95 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1995 che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1994/1995

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 8,

    considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94 (4), prevede la fissazione, anteriormente al 1° aprile, e la riscossione, anteriormente al 1° giugno successivo, degli importi untiari che i fabbricanti di zucchero, i fabbricanti di isoglucosio ed i fabbricanti di sciroppo di inulina sono tenuti a versare a titolo di acconto sui contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione in corso; che la stima del contributo alla produzione di base e del contributo B, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, rappresenta un importo superiore al 60 % degli importi massimi previsti dall'articolo 28, paragrafi da 3 a 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che in tal caso, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, occorre fissare gli importi unitari per lo zucchero e lo scirropo di inulina, al 50 % degli importi massimi in questione e, per quanto riguarda l'isoglucosio, occorre fissare l'importo unitario dell'acconto al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base valutato per lo zucchero;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, gli importi unitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1443/82 sono fissati a:

    a) 0,632 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base, per lo zucchero A e per lo zucchero B;

    b) 11,848 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B;

    c) 0,506 ECU per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

    d) 0,632 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

    e) 11,848 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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