Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0710

    Regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

    GU L 73 del 1.4.1995, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/04/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/710/oj

    31995R0710

    Regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

    Gazzetta ufficiale n. L 073 del 01/04/1995 pag. 0003 - 0012


    REGOLAMENTO (CE) N. 710/95 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1995 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE PROVVISORIE

    (1) Con il regolamento (CE) n. 2376/94 (2), in appresso denominato « regolamento provvisorio », la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione a colori (in appresso denominati « televisori a colori ») originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia.

    Con il regolamento (CE) n. 140/95 (3), il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo di due mesi che scade il 3 aprile 1995.

    B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

    (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto e hanno chiesto e ottenute di essere sentite.

    (3) Le parti che lo hanno chiesto sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni comunicate.

    (4) Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

    C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (5) Poiché non sono state presentate nuove prove o argomentazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le risultanze di cui ai punti 8-18 del regolamento provvisorio.

    D. INDUSTRIA COMUNITARIA

    (6) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, diversi esportatori hanno messo in discussione lo status dei denunzianti, sostenendo che i criteri usati per definire l'« attività principale » dei produttori (punto 23 del regolamento provvisorio) erano insufficienti, in particolare in considerazione del fatto che le importazioni dell'industria comunitaria provenienti dai paesi interessati rappresentavano fino al 25 % della produzione comunitaria venduta nella Comunità.

    Va ricordato a questo proposito che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato « regolamento di base ») lascia alle istituzioni comunitarie un margine di discrezione nel riferire l'espressione « industria comunitaria » al resto dei produttori comunitari, qualora gli altri produttori siano collegati agli esportatori interessati o siano essi stessi importatori del prodotto in questione.

    Nel caso specifico sono state fornite prove sufficienti per dimostrare che i produttori comunitari che importavano dai paesi interessati dal procedimento intendevano essere presenti sul mercato con una gamma di modelli per quanto possibile completa oppure proteggere nicchie di mercato che sarebbero scomparse senza la vendita dei modelli in questione. Si è inoltre tenuto conto del fatto che la decisione di importare i televisori a colori dai paesi interessati era stata presa dai produttori in questione in parte a causa delle pratiche di dumping che avevano provocato il pregiudizio e che i prezzi di dette importazioni non erano inferiori ai prezzi già eccessivamente basse applicati sul mercato comunitario.

    Un esportatore ha inoltre affermato che, a causa del preteso insufficiente status dei denunzianti, il pregiudizio era stato valutato su una base troppo esigua. Lo status dei denunzianti è stato oggetto di un esame approfondito da parte della Commissione, esposto in modo particolareggiato nel regolamento provvisorio. L'esportatore ha asserito che, per valutare se i denunzianti rappresentassero una parte sostanziale dell'industria comunitaria, si sarebbe dovuto tener conto anche dei produttori comunitari che non avevano sostenuto la denuncia. Questo elemento era però stato preso in considerazione nell'esame e l'argomentazione dell'esportatore è stata pertanto respinta, in quanto infondata.

    (7) Si ritiene pertanto che i criteri enunciati nel regolamento provvisorio ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base siano stati applicati in modo adeguato ed equo e sono pertanto confermate le risultanze esposte ai punti 19-23 del regolamento provvisorio. Essendo stato confermato lo status dei denunzianti, sono respinte le affermazioni riguardanti la portata dell'inchiesta sul pregiudizio.

    E. ORIGINE

    (8) I tre esportatori cinesi, specificamente citati nei punti 33 e 34 del regolamento provvisorio, che hanno contestato la determinazione delle origini fatta dalla Commissione ed esposta ai punti 33-38 di detto regolamento, hanno affermato che per la Repubblica popolare cinese l'origine non era stata determinata in base alle pertinenti disposizioni doganali in vigore e che il metodo utilizzato per il loro paese non era quello usato nei confronti degli altri paesi esportatori interessati.

    Come già risulta nei punti 32 e 37 del regolamento provvisorio, l'inchiesta si era basata, fra l'altro, sull'ipotesi che l'origine dei televisori a colori sia quella dichiarata all'importazione nella Comunità.

    Gli esportatori cinesi che hanno contestato le conclusioni elaborate dalla Commissione in base all'esame dell'origine avevano in precedenza fornito agli importatori comunitari informazioni secondo le quali i televisori a colori importati nella Comunità nel periodo dell'inchiesta erano effettivamente di origine cinese.

    La Commissione ha proseguito l'esame dell'origine dei prodotti esportati dalla Cina e ha tenuto conto delle argomentazioni presentate dagli esportatori cinesi dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio. Tuttavia, gli esportatori cinesi interessati non hanno presentato nuove prove che potessero indurre la Comunità a ritenere che per la determinazione definitiva fosse opportuna una diversa conclusione. È stato quindi deciso che non vi erano motivi sufficienti per ritenere che l'origine di tali esportazioni sia diversa da quella dichiarata dalle autorità doganali degli Stati membri nel periodo dell'inchiesta.

    (9) Un produttore coreano ha asserito che il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare l'origine dei televisori a colori nel presente procedimento favorisce le società affiliate delle aziende giapponesi con sede in Malaysia e a Singapore, che non hanno collaborato all'inchiesta, in quanto tali affiliate in futuro potrebbero dichiarare che i loro televisori a colori assemblati in Malaysia e a Singapore sono di origine giapponese e, in tal modo, potrebbero eludere i dazi residui istituiti nei confronti dei due paesi. Questa situazione sarebbe il risultato diretto del fatto che gli esportatori giapponesi siano esclusi dal procedimento in ragione delle insufficienti importazioni nella Comunità di televisori a colori di origine giapponese.

    A questo proposito deve essere osservato che l'esportatore interessato non ha presentato prove del fatto che i televisori a colori assemblati in Malaysia e a Singapore da società affiliate di aziende giapponesi fossero effettivamente di origine giapponese. La modifica della determinazione dell'origine non è pertanto giustificata. Si deve ricordare che l'origine dichiarata dagli importatori in base alle informazioni dei loro fornitori è stata modificata soltanto nei casi in cui i dati controllati dagli investigatori nel corso di visite di verifica in loco effettuate durante una normale inchiesta antidumping hanno dimostrato la falsità delle dichiarazioni. Nell'eventualità che in futuro le affiliate di aziende giapponesi con sede in Malaysia e a Singapore dichiarino che i loro televisori a colori esportati nella Comunità sono di origine giapponese, sarà effettuato il normale controllo doganale contro le false dichiarazioni. Potrà essere aperto un procedimento antidumping qualora la dichiarata origine giapponese risulti vera e siano soddisfatte tutte le altre condizioni per l'apertura del procedimento contro i televisori a colori di origine giapponese.

    (10) Poiché sono state respinte tutte le richieste di cui sopra, sono confermate le risultanze dei punti 24-41 del regolamento provvisorio.

    F. DUMPING

    i) Valore normale a) Osservazioni generali (11) Due esportatori, uno malese e l'altro tailandese, hanno nuovamente affermato che la Commissione avrebbe dovuto basare i valori normali sulle vendite a paesi terzi dopo aver applicato adeguamenti per tener conto delle « differenze di costo ». Informati del parere della Commissione, secondo cui l'applicazione del metodo in questione richiederebbe adeguamenti che rischierebbero di provocare gravi errori a causa della mancanza di dati precisi paragonabili, tali esportatori hanno asserito che i valori erano stati costruiti in base a scelte soggettive riguardo al calcolo degli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto. Gli esportatori interessati hanno sottolineato che con i valori costruiti si otteneva un risultato molto più sfavorevole rispetto a quello derivante dal metodo basato sulle vendite a paesi terzi e che, quando era possibile scegliere fra due metodi diversi, doveva essere preferito quello che aveva come risultato un margine di dumping inferiore.

    Dopo un esame approfondito della questione, la Commissione respinge l'argomentazione secondo cui il livello delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto è stato determinato in modo soggettivo. Va infatti notato che il livello delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto usato per costruire il valore applicato a tali esportatori non è stato determinato secondo valutazioni soggettive, bensì in base a dati contabili effettivi. La Commissione è convinta che l'impiego delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto determinate come indicato nel regolamento provvisorio e applicate ai produttori/esportatori in paesi ad economia di mercato è più preciso del metodo suggerito, basato sui prezzi all'esportazione in paesi terzi. È pertanto confermata l'utilizzazione dei valori normali costruiti, che sono più accurati e pertanto più adeguati.

    (12) Un esportatore coreano ha contestato il metodo di calcolo della detrazione per i produttori che vendano con il proprio marchio (OEM) in relazione alla costruzione dei valori normali. L'esportatore ha affermato che la detrazione OEM dovrebbe essere del 30 % invece di un terzo del profitto realizzato sulle vendite di merci col marchio proprio del produttore.

    Per quanto riguarda il livello della detrazione OEM, è opportuno ricordare che in passato essa è stata applicata caso per caso, in base ai fatti determinati in particolari procedimenti. In assenza di vendita OEM su alcuni mercati nazionali, nel caso in esame la Commissione ha deciso di concedere la detrazione OEM usando per il calcolo dei valori normali un terzo del profitto realizzato sulle vendite con il marchio proprio del produttore. Questo metodo è conforme alla prassi precedentemente seguita e non ha provocato obiezioni da parte degli altri esportatori del presente procedimento. La richiesta dell'esportatore è pertanto respinta e sono confermati i punti 51 e 52 del regolamento provvisorio.

    b) Repubblica di Corea (13) Un esportatore coreano ha sostenuto che i suoi valori normali dovrebbero essere ridotti poiché la Commissione aveva effettuato il calcolo in base alle spese sostenute e al profitto realizzato sulle vendite di prodotti dello stesso settore commerciale e non unicamente sulle vendite del prodotto simile. Inizialmente la Commissione aveva basato i propri calcoli sulle vendite nello stesso settore commerciale poiché non era convinta che sul mercato nazionale fossero realizzate sufficienti vendite rappresentative del prodotto simile a prezzi remunerativi. L'esportatore interessato ha potuto dimostrare che le sue vendite del prodotto simile sul mercato nazionale erano remunerative ed erano effettuate in quantità sufficienti. I valori normali dell'esportatore sono stati pertanto modificati.

    (14) Un esportatore coreano ha nuovamente chiesto una detrazione OEM sui valori normali di modelli paragonabili per due suoi modelli esportati nella Comunità. Tuttavia, dall'ulteriore documentazione chiesta su queste vendite è risultato che tali modelli erano venduti con il marchio proprio e che pertanto la detrazione OEM per il calcolo del valore normale con era giustificata in tali circostanze.

    (15) Sono confermate le risultanze di cui ai punti 54-56.

    (16) Sono stati rivenduti i valori normali relativi a un esportatore turco di apparecchi di origine coreana, per il quale era stato determinato un margine di dumping ai fini del regolamento provvisorio. La revisione è dovuta a modifiche del valore normale di apparecchi paragonabili fabbricati e venduti sul mercato coreano, in base al quale era stato calcolato il margine dell'esportatore. In seguito alle modifiche è stato stabilito che alle esportazioni degli apparecchi di origine coreana assemblati da tale produttore non dovesse essere applicato alcun margine di dumping.

    c) Singapore (17) In assenza di nuove osservazioni, sono confermate le risultanze del punto 58.

    d) Tailandia (18) In assenza di nuove osservazioni, sono confermate le risultanze dei punti 59-64 del regolamento provvisorio.

    e) Malaysia (19) Un esportatore malese ha contestato l'importo di un adeguamento fatto ai costi finanziari comprendenti un prestito senza interessi dalla società madre. L'obiezione si basava sul presupposto che i benefici ottenuti dal prestito fossero stati sopravvalutati ai fini del calcolo del valore normale. Dopo il riesame del metodo di calcolo e dell'importo dei costi assegnati al prodotto simile, il valore normale dell'esportatore è stato adeguato per tener conto dell'obiezione. Sono pertanto confermate le risultanze dei punti 65-67 del regolamento provvisorio.

    f) Repubblica popolare cinese (20) Per quanto riguarda la scelta del paese ad economia di mercato utilizzato come paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, un esportatore, dopo aver espresso nel corso dell'inchiesta la propria preferenza per il paese « con il valore normale più basso », ha comunicato che considerava la Corea più adatta di Singapore. Tuttavia, né la pretesa maggiore somiglianza dei modelli né l'affermazione secondo la quale il confronto sarebbe stato più semplice scegliendo la Corea sono state sostenute da prove sufficienti. La richiesta è stata pertanto respinta.

    (21) Un altro esportatore ha ancora affermato di preferire che i valori normali fossero basati sui prezzi praticati nel mercato interno del paese ad economia di mercato usato per il riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. In proposito è opportuno ricordare che tale metodo richiederebbe numerosi adeguamenti, che rischierebbero di essere inesatti e che pertanto la Commissione ha deciso di costruire i valori normali relativi agli esportatori stessi nei paesi ad economia di mercato interessati.

    (22) È pertanto confermata la scelta di Singapore quale paese ad economia di mercato usato ai fini del riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base per determinare il valore normale per la Repubblica popolare cinese.

    ii) Prezzo all'esportazione a) Paesi ad economia di mercato: Osservazioni generali (23) Sono confermate le risultanze di cui ai punti 71-73 del regolamento di base.

    b) Paesi ad economia di mercato: Importatori collegati (24) Un esportatore coreano ha ripetuto che per il calcolo all'esportazione si doveva tener conto di tutte le vendite al suo importatore collegato nella Comunità. La richiesta non ha potuto essere accettata in quanto i prodotti interessati non erano stati importati nella Comunità, ma depositati in magazzini doganali fino al momento della vendita a un acquirente indipendente all'interno o all'esterno della Comunità. Sono stati presi in considerazione soltanto i prodotti immessi in libera pratica nella Comunità nel periodo dell'inchiesta.

    Sono pertanto confermati i punti 74-76 del regolamento provvisorio.

    c) Repubblica popolare cinese (25) Tutti gli esportatori cinesi hanno nuovamente chiesto di ricevere un trattamento individuale e hanno sostenuto che nel regolamento provvisorio la Commissione non ha fornito motivazioni sufficienti per giustificare il rifiuto di tale trattamento.

    La Commissione ha ripetutamente esposto, in extenso, le ragioni per le quali non ha concesso un trattamento individuale alle imprese della Repubblica popolare cinese. Nel regolamento provvisorio è stata citata in particolare la difficoltà di stabilire se un'azienda fruisce di un'indipendenza vera e permanente laddove pare semplicemente che goda di un certo grado di indipendenza in un dato momento. Nessun esportatore cinese ha fornito prove sufficienti che giustificassero una conclusione diversa. Nonostante alcuni esportatori abbiano potuto dimostrare che godevano di un certo grado di indipendenza dallo Stato in quanto non erano organizzazioni interamente controllate, si può ritenere che tale libertà conferisca al massimo una relativa autonomia all'interno di un sistema economico e politico in cui vige in larga misura il controllo centralizzato, che chiaramente non corrisponde alle caratteristiche di un paese ad economia di mercato.

    Si ritiene che le ragioni del rifiuto del trattamento individuale nel caso in esame siano spiegate in modo sufficiente. Sono pertanto confermate le risultanze dei punti 78-81 del regolamento provvisorio.

    iii) Confronto (26) Diversi esportatori hanno contestato la determinazione preliminare in quanto rifiutava le detrazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento di base riguardo alle vendite OEM. Dopo un attento esame, la Commissione ha accettato di detrarre interamente le spese di vendita dirette conformemente alle richieste degli esportatori e in presenza di elementi di prova sufficienti, in quanto le spese citate rientravano in quelle comprese nella costruzione del valore normale per i modelli OEM.

    (27) Nonostante la differenza tra i prezzi applicati a vendite effettuate in quantitativi diversi fosse già stata presa in considerazione con l'accettazione di una riduzione accordata dall'esportatore interessato ai fini del calcolo del valore normale, un produttore coreano ha continuato a chiedere una detrazione per le vendite effettuate in quantitativi diversi e a stadi commerciali diversi. Su richiesta della Commissione l'esportatore ha fornito ulteriori prove a sostegno della propria affermazione. Le prove fornite non hanno però giustificato le detrazioni aggiuntive richieste.

    (28) Tutti i produttori interessati hanno più volte chiesto che alcune commissioni pagate ad aziende appartenenti allo stesso gruppo non venissero considerate, come indicato nel punto 86 del regolamento provvisorio, spese a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), punto V del regolamento di base. Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, i produttori interessati hanno fornito prove sufficienti per dimostrare che le commissioni in questione si riferivano in parte a pagamenti non attinenti alle vendite in esame. Pertanto, i relativi adeguamenti sono stati ridotti agli importi corrispondenti alle effettive commissioni di vendita.

    (29) Due esportatori coreani hanno sollevato obiezioni poiché la Commissione ha ridotto la detrazione richiesta dal valore normale per il costo dei crediti concessi, escludendo i costi relativi al finanziamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le percentuali dell'imposta speciale sui consumi relative all'importo netto fatturato. Essi hanno affermato che le imposte applicate alle fatture erano direttamente collegate alle vendite in esame e che si poteva dimostrare che rientravano nei costi del credito relativi alle vendite.

    Dopo attento esame, la Commissione ha stabilito che i costi del credito relativi all'imposta speciale sui consumi rientravano nei costi ammissibili relativi alle vendite e potevano pertanto far parte della detrazione richiesta, tenendo conto del termine legale per la restituzione del denaro dovuto alle autorità fiscali coreane. Tuttavia, nel caso dell'IVA, le argomentazioni sono state respinte. Non è stato possibile stabilire alcun rapporto diretto tra i costi (netti) dell'IVA pagabile e le vendite in questione, in quanto l'importo dell'IVA applicata alle vendite nazionali non è dovuto totalmente alle autorità fiscali coreane, ma è compensato dall'IVA applicata agli acquisti degli esportatori interessati ed è (eventualmente) pagabile soltanto l'importo netto. Eventuali costi del credito relativi al sistema contabile dell'IVA degli esportatori rappresentano spese generali e non possono essere identificati come spese di vendita per i televisori a colori. Gli adeguamenti per i costi del credito dei produttori interessati sono stati pertanto riveduti.

    (30) Diversi esportatori cinesi hanno chiesto un adeguamento al valore normale per tener conto delle differenze dei « livelli economici » esistenti tra la Repubblica popolare cinese e il paese ad economia di mercato usato ai fini del riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. In assenza di disposizioni al riguardo nel regolamento di base, l'adeguamento non è stato concesso.

    iv) Margini di dumping a) Esportatori che hanno collaborato (31) Dopo aver tenuto debitamente conto delle osservazioni delle parti interessate, sono stati determinati i seguenti margini di dumping:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Esportatori che non hanno collaborato (32) Diversi esportatori cinesi hanno contestato il metodo utilizzato nel regolamento provvisorio per calcolare la media ponderata del margine di dumping relativo alla Repubblica popolare cinese. Un esportatore ha chiesto in particolare che la media ponderata del margine di dumping delle aziende che hanno collaborato fosse applicata a tutti gli esportatori cinesi.

    In assenza di elementi indicanti che i margini di dumping delle aziende che non hanno collaborato sono inferiori al margine massimo rilevato per le aziende che hanno collaborato, si ritiene che la richiesta debba essere respinta. Infatti, se i margini di dumping fossero stati inferiori, con ogni probabilità gli esportatori interessati si sarebbero manifestati e avrebbero collaborato.

    (33) Diversi esportatori cinesi hanno asserito che il metodo scelto avrebbe dissuaso gli esportatori dal collaborare in quanto non teneva conto del livello di collaborazione relativamente alto raggiunto nel caso in esame.

    A questo proposito occorre rilevare che con la collaborazione delle aziende la Commissione può disporre di informazioni più accurate. In particolare, è evidente che la percentuale di esportatori che collaborano è inversamente proporzionale all'impatto del « margine di dumping più alto » sul livello del dazio applicabile. Infine, poiché l'argomentazione si basa sulla percentuale di aziende che collaborano, i dati citati sono stati usati come « dati disponibili » perché sono stati considerati rappresentativi.

    (34) In assenza di ulteriori osservazioni, sono pertanto confermati i punti 95 e 96 del regolamento provvisorio.

    G. PREGIUDIZIO

    i) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping a) Importatori collegati (35) Riguardo al metodo usato per determinare il livello delle sottoquotazione dei prezzi relativi alle vendite degli importatori collegati ai primi acquirenti indipendenti nella Comunità, un esportatore ha obiettato che il confronto dei modelli, secondo quanto è esposto nei punti 102 e 103 del regolamento provvisorio, non teneva conto di tutti i fattori che condizionano i prezzi di vendita. L'esportatore ha asserito che le differenze nelle proprietà di ricezione dei segnali influenzano il prezzo di vendita. Poiché l'esportatore non ha fornito prove conclusive a sostegno della propria affermazione e poiché nessun altro esportatore ha contestato i criteri uniformemente utilizzati per determinare la comparabilità dei modelli, la Commissione ha ritenuto che non vi fosse motivo di modificare il calcolo della sottoquotazione dei prezzi.

    b) Importatori non collegati (36) Ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi, il prezzo di tutte le importazioni effettuate da importatori non collegati era stato calcolato al livello del prezzo alla frontiera comunitaria maggiorato del dazio doganale e di altri costi all'importazione (15 %). Data la difficoltà di determinare un importo che tenesse conto di tutti i canali di vendita nonché dei singoli stadi commerciali per le vendite a importatori che non hanno collaborato (la maggiorazione) e dato che la maggior parte degli esportatori che vendevano i prodotti a importatori non collegati aveva una clientela di composizione simile è stato ritenuto opportuno applicare una percentuale uniforme. È stato pertanto aggiunto un ulteriore 10 % per tener conto dei costi addizionali di distribuzione e commercializzazione e del profitto.

    Per quanto riguarda tale metodo di determinazione della sottoquotazione dei prezzi, è stato osservato che gli adeguamenti dei prezzi di vendita del prodotto interessato non erano sufficienti ai fini di un calcolo corretto. Un esportatore ha affermato che il coefficiente di maggiorazione del 10 %, introdotto per coprire i costi di distribuzione e commercializzazione e il profitto, era insufficiente e che era necessario un adeguamento superiore. È stato però fatto notare che le sue proposte di adeguamento si basavano su un campione selettivo di vendite e che sulle vendite effettuate direttamente a grosse catene di vendita al minuto non si dovevano invece sostenere costi aggiuntivi significativi per la distribuzione o la commercializzazione. In tal caso un adeguamento del 10 % sarebbe stato eccessivo.

    Pertanto, tenendo conto di tutti i canali di vendita, ai fini del confronto è stato ritenuto equo un importo del 10 %. Non è stato quindi opportuno modificare il metodo per il calcolo della sottoquotazione. Sono confermate le risultanze di cui ai punti 102-105 del regolamento provvisorio.

    (37) Dopo un riesame generale, la media ponderata dei margini di sottoquotazione, espressa in percentuale sul prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente:

    - per la Malaysia, dal 7,50 % al 23,40 %;

    - per la Tailandia, dal 3,02 % al 29,89 %;

    - per Singapore, dallo 0 % al 23,68 %;

    - per la Repubblica di Corea, dal 38,61 % al 54,00 %.

    Per la Repubblica popolare cinese, la media ponderata del margine di sottoquotazione, espressa in percentuale sul prezzo franco frontiera comunitaria, è del 58,7 %.

    ii) Altri fattori relativi al pregiudizio (38) Un altro esportatore ha asserito che il volume delle importazioni dei cosiddetti televisori a colori a grande schermo provenienti dalla Repubblica popolare cinese non era significativo e che pertanto non doveva essere cumulato con le importazioni di altri paesi interessati dal procedimento. La Commissione non può accettare l'argomentazione secondo la quale tali importazioni non devono essere cumulate. Va notato che le importazioni dalla Cina di televisori a colori a grande schermo da sole rappresentavano più del 2 % del consumo comunitario totale nel periodo dell'inchiesta e che erano più di dieci volte superiori a quelle di televisori a colori cinesi a grande schermo avvenute nel 1988.

    (39) Un esportatore ha nuovamente sostenuto che l'industria comunitaria non aveva subito pregiudizio a causa delle importazioni dei cosiddetti televisori a colori a grande schermo e che il calo delle vendite di televisori a colori con schermo di piccole dimensioni non poteva giustificare il pregiudizio provocato nel caso dei televisori a colori a grande schermo. La Commissione ha esaminato la questione nel regolamento provvisorio e l'esportatore interessato non ha fornito nuove prove a sostegno delle proprie affermazioni. La richiesta è stata pertanto respinta per i motivi specificati nel regolamento provvisorio.

    (40) Sono pertanto confermate le rimanenti risultanze dei punti 97-117 del regolamento provvisorio.

    H. NESSO DI CAUSALITÀ

    i) Effetti delle importazioni oggetto di dumping (41) Un esportatore cinese ha sostenuto che le esportazioni di televisori a colori a schermo molto grande provenienti dalla Repubblica popolare cinese erano trascurabili o addirittura inesistenti e che pertanto non potevano provocare pregiudizio all'industria comunitaria. L'affermazione non può essere accettata in quanto le esportazioni di televisori a colori provenienti dalla Repubblica popolare cinese che fanno parte del prodotto in esame e del prodotto simile sono in concorrenza con la produzione comunitaria di tutti i televisori a colori, compresi i televisori a colori a grande schermo e contribuiscono pertanto al pregiudizio globale provocato dal dumping.

    ii) Incidenza di altri fattori (42) Un esportatore ha affermato che l'industria comunitaria era responsabile del pregiudizio subito oppure era stata protetta dagli effetti del dumping, in quanto le mancate vendite erano state in gran parte sostituite dalla produzione degli stabilimenti di proprietà dell'industria comunitaria in Austria oppure dalle importazioni oggetto di dumping effettuate dai produttori comunitari e provenienti da paesi interessati dal procedimento.

    Tale affermazione non può essere accettata poiché soltanto una parte delle esportazioni dall'Austria può essere collegata all'industria comunitaria. Non sono state fornite prove del fatto che le importazioni dall'Austria fossero offerte a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

    Come già affermato al punto 6 del presente regolamento, i produttori comunitari importavano dai paesi interessati dal procedimento per essere presenti sul mercato con una gamma di modelli per quanto possibile completa oppure per proteggere nicchie di mercato che altrimenti sarebbero scomparse. I produttori in questione hanno preso una decisione influenzata da fattori esterni e basata su un legittimo interesse. La decisione di importare dai paesi interessati è stata provocata dal dumping che ha causato il pregiudizio accertato. Va inoltre ricordato che i prezzi di dette importazioni non erano inferiori ai prezzi già eccessivamente bassi applicati sul mercato comunitario.

    (43) In seguito al riesame il punto 126 del regolamento provvisorio deve essere corretto, in quanto i volumi importati dall'industria comunitaria dai paesi interessati rappresentavano il 4,5 % del mercato nel 1990, mentre nel periodo dell'inchiesta questa percentuale era del 4,1 %.

    iii) Conclusione (44) In considerazione di quanto sopra, sono confermate le risultanze di cui ai punti 118-129, con l'eccezione specificata al punto 43 del presente regolamento.

    I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (45) Un esportatore ha asserito che le misure eventualmente prese non avrebbero impedito l'ulteriore rilocalizzazione della produzione comunitaria in quanto la produzione comunitaria di televisori a colori non sarebbe stata economicamente vitale per ragioni strutturali. Non sono però state presentate prove a sostegno dell'affermazione.

    (46) Diversi esportatori hanno asserito che le misure non corrispondevano all'interesse dei consumatori. L'affermazione è già stata analizzata lungamente nel regolamento provvisorio e, in assenza di ulteriori elementi di prova, sono confermate le risultanze di cui ai punti 130-138 di detto regolamento.

    J. DETERMINAZIONE RELATIVA ALLA TURCHIA

    (47) È stata effettuata un'ulteriore analisi della situazione relativa alle esportazioni di televisori a colori di origine turca, descritta ai punti 98, 99 e 139 del regolamento provvisorio ed è stato concluso che è opportuno confermare i fatti esposti nella determinazione provvisoria.

    K. IMPEGNI

    (48) La Commissione ha ricevuto offerte di impegno da diversi esportatori a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento di base. Le offerte sono state esaminate minuziosamente, con particolare attenzione alla possibilità di controllare gli impegni proposti.

    Di norma gli impegni relativi ai prodotti di consumo sono accettati solo in casi eccezionali, a causa, fra l'altro, della complessità dei modelli, del numero di tipi diversi e della varietà dei miglioramenti e delle modifiche che vengono regolarmente introdotti. In tali circostanze le difficoltà di controllo sono quasi insormontabili. Nel caso dei televisori a colori, la Commissione ritiene che queste difficoltà non possano essere superate e che pertanto tali misure non siano adatte per eliminare a lungo termine il dumping e il conseguente pregiudizio. Previa consultazione si è pertanto ritenuto che nel procedimento in esame non fosse opportuno accettare gli impegni e di conseguenza le offerte sono state respinte.

    L. DAZIO

    (49) Sono stati espressi pareri discordi sul fatto che i calcoli del dazio fossero basati sul livello di eliminazione del pregiudizio (se del caso), che è stato determinato usando i calcoli per la sottoquotazione dei prezzi. Non sono stati presentati né argomentazioni né punti di vista nuovi sufficientemente motivati e pertanto non è giustificato modificare il metodo di calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

    Su tale base, gli aumenti risultanti in percentuale sono i seguenti:

    per la Repubblica di Corea, fino al 54,00 %,

    per la Malaysia, fino al 23,40 % per la Tailandia, fino al 29,89 %,

    per Singapore, fino al 23,68 %,

    per la Repubblica popolare cinese, fino al 58,79 %.

    Per i motivi delineati nel regolamento provvisorio e ai punti 25, 32 e 33 del presente regolamento, è stato determinato un dazio unico per tutti i produttori della Repubblica popolare cinese.

    (50) Viene confermato il metodo utilizzato per determinare le aliquote del dazio applicabile agli esportatori che non hanno collaborato e che hanno esportatore televisori a colori originari della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia, secondo quanto è specificato nel punto 145 del regolamento provvisorio.

    (51) È pertanto opportuno applicare i seguenti dazi antidumping definitivi, in forma di dazi ad valorem:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    M. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI (52) In considerazione dell'entità dei margini di dumping riscontrati per la maggioranza degli esportatori e della gravità del conseguente pregiudizio, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori siano riscossi definitivamente per tutte le società. Qualora il dazio provvisorio superi l'aliquota del dazio definitivo istituito, è riscosso un importo non superiore al dazio antidumping definitivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitvo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori:

    - con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso involucro, che rientrano nei codici NC ex 8528 10 52 (codice Taric ex 8528 10 52 * 10), 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (codice Taric 8528 10 62 * 10) e 8528 10 66, originari della Malaysia, di Singapore e della Tailandia,

    - con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso involucro, che rientrano nei codici NC 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (codice taric 8528 10 62 * 90) e 8528 10 66, originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.

    2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, è la seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ad eccezione delle imoprtazioni di prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle seguenti società, che saranno soggette all'aliquota di dazio qui di seguito indicata:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 2376/94 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota del dazio definitivo istituito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

    Per il Consiglio Il Presidente M. GIRAUD

    (1) (2) GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 50.

    (3) GU n. L 21 del 28. 1. 1995, pag. 1.

    (1) (2) GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 50.

    (3) GU n. L 21 del 28. 1. 1995, pag. 1.

    Top