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Document 31995R0691
COMMISSION REGULATION (EC) No 691/95 of 30 March 1995 on certain transitional measures concerning the import of molasses in the sugar sector as a result of the implementation of the Uruguay Round Agreement on Agriculture
REGOLAMENTO (CE) N. 691/95 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1995 che istituisce talune misure transitorie nel settore dello zucchero, relative all' importazione di melasse, in seguito all' applicazione dell' accordo agricolo concluso nel quadro dell' Uruguay Round
REGOLAMENTO (CE) N. 691/95 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1995 che istituisce talune misure transitorie nel settore dello zucchero, relative all' importazione di melasse, in seguito all' applicazione dell' accordo agricolo concluso nel quadro dell' Uruguay Round
GU L 71 del 31.3.1995, p. 47–47
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 691/95 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1995 che istituisce talune misure transitorie nel settore dello zucchero, relative all' importazione di melasse, in seguito all' applicazione dell' accordo agricolo concluso nel quadro dell' Uruguay Round
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 31/03/1995 pag. 0047 - 0047
REGOLAMENTO (CE) N. 691/95 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1995 che istituisce talune misure transitorie nel settore dello zucchero, relative all'importazione di melasse, in seguito all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 della Commissione (3), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 17, paragrafo 5, considerando che le modalità particolari di applicazione del regime di titoli d'importazione nel settore dello zucchero sono state definite dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/93 (5); che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2630/81 prevede che i titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81 siano validi dalla data di rilascio sino al termine del terzo mese successivo a tale data; considerando che, a decorrere dal 1° luglio 1995, il regime vigente dei prelievi all'importazione di zucchero è abrogato e sostituito da un regime di tariffazione comportante l'applicazione di dazi doganali; che i prelievi all'importazione per la melassa possono essere fissati in anticipo a norma del regolamento (CEE) n. 1411/70 della Commissione (6); che di conseguenza, per garantire il funzionamento ottimale del regime di importazione di melassa in vigore sino al 30 giugno 1995 è opportuno limitare al termine della campagna di commercializzazione 1994/1995 la durata di validità dei titoli di importazione rilasciati a partire dal 1° aprile 1995; considerando che, data l'urgenza del provvedimento, occorre assicurarne una rapida pubblicazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2630/81, la durata di validità dei titoli di importazione di melasse di cui alle sottovoci 1703 10 00 e 1703 90 00 della nomenclatura combinata, rilasciati nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 giugno 1995, non può superare il 30 giugno 1995. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione