Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0687

    REGOLAMENTO (CE) N. 687/95 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1995 relativo alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità, di ortofrutticoli ritirati dal mercato durante la campagna 1994-1995

    GU L 71 del 31.3.1995, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/687/oj

    31995R0687

    REGOLAMENTO (CE) N. 687/95 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1995 relativo alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità, di ortofrutticoli ritirati dal mercato durante la campagna 1994-1995

    Gazzetta ufficiale n. L 071 del 31/03/1995 pag. 0016 - 0017


    REGOLAMENTO (CE) N. 687/95 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1995 relativo alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità, di ortofrutticoli ritirati dal mercato durante la campagna 1994-1995

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che per la campagna 1994-1995 si prevedono ritiri di prodotti dal mercato a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72, in particolare per le mele e le arance;

    considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha definito le destinazioni dei prodotti oggetto di operazioni d'intervento;

    considerando che, per migliorare le condizioni di approvvigionamento delle popolazioni di alcuni paesi terzi, in particolare delle popolazioni vittime del conflitto nell'ex Iugoslavia, è opportuno prevedere la possibilità di inviare in tali paesi, per il tramite di organizzazioni di beneficenza riconosciute dagli Stati membri, mele, arance o, eventualmente, altri ortofrutticoli ritirati dal mercato;

    considerando che una tale operazione non è prevista dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che, tuttavia, in considerazione, da un lato, delle difficoltà di approvvigionamento di alcune popolazioni dei paesi terzi, in particolare quelle vittime del conflitto nell'ex Iugoslavia e, dall'altro, delle quantità di mele e arance ritirate dal mercato nella Comunità, è opportuno prendere, in via eccezionale, una misura derogatoria all'articolo 21 suddetto per permettere la consegna alle organizzazioni di beneficenza di prodotti ritirati dal mercato ai fini della loro distribuzione gratuita quale aiuto umanitario alle popolazioni in questione;

    considerando che, per la distribuzione gratuita di ortofrutticoli ritirati dal mercato, le spese di cernita, di imballaggio e di trasporto possono essere finanziate in applicazione del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli (2), del regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione, del 23 luglio 1990, che stabilisce le condizioni relative all'assunzione in carico delle spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi (3), e del regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione, del 4 agosto 1992, recante modalità di applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4);

    considerando che è opportuno rammentare che, fuori del territorio della Comunità, le spese di trasporto dei prodotti considerati sono a carico delle organizzazioni di beneficenza che effettuano tali operazioni;

    considerando che, per accertare la fattibilità di ciascuna operazione, è opportuno prevedere un'autorizzazione preventiva della Commissione;

    considerando che è necessario che gli Stati membri vigilino sul corretto svolgimento di tali operazioni e ne informino successivamente la Commissione;

    considerando che la Commissione, sentito il parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, può decidere, in funzione delle difficoltà di approvvigionamento di un paese terzo e della situazione dei mercati, l'applicazione del presente regolamento ad altri ortofrutticoli ritirati dal mercato o per altre destinazioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del presente regolamento e in deroga all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72, possono essere messe a disposizione delle organizzazioni di beneficenza riconosciute dagli Stati membri arance e mele da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1994-1995 a norma del regolamento suddetto, ai fini della loro distribuzione gratuita a titolo dell'aiuto umanitario alle popolazioni dei territori dell'ex Iugoslavia vittime del conflitto in questa regione.

    2. Le spese di cernita, d'imballaggio e di trasporto all'interno della Comunità sostenute per le operazioni di cui al paragrafo 1 sono sostenute a norma delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3587/86, (CEE) n. 2103/90 e (CEE) n. 2276/92.

    3. I prodotti spediti in applicazione del paragrafo 1 non beneficiano di restituzioni all'esportazione. Il documento doganale di esportazione, il titolo di transito e il documento T 5, eventualmente emesso, sono completati dalla menzione « senza restituzione ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri presentano alla Commissione progetti di operazioni di distribuzione gratuita da parte delle loro organizzazioni di beneficenza riconosciute. Tenuto conto delle garanzie di buon fine e in funzione dell'andamento dei ritiri dal mercato, la Commissione decide, se è il caso, di autorizzarne l'esecuzione.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di distribuzione gratuita.

    2. Al termine della campagna 1994-1995, gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità e i destinatari delle distribuzioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

    Articolo 4

    1. Se necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti il coordinamento nel quadro del programma di aiuto umanitario comunitario d'urgenza nell'ex Iugoslavia, possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    2. Qualora insorgono gravi difficoltà per l'approvvigionamento di un paese terzo, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, l'applicazione del presente regolamento ad altri ortofrutticoli ritirati dal mercato o per altre destinazioni.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

    Per il Consiglio Il Presidente J. PUECH

    Top