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Document 31995R0672

Regolamento (CE) n. 672/95 della Commissione, del 29 marzo 1995, relativo a taluni titoli di importazione e di esportazione relativi agli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità dei Dodici e l'Austria, la Finlandia e la Svezia

GU L 70 del 30.3.1995, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/672/oj

31995R0672

Regolamento (CE) n. 672/95 della Commissione, del 29 marzo 1995, relativo a taluni titoli di importazione e di esportazione relativi agli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità dei Dodici e l'Austria, la Finlandia e la Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 30/03/1995 pag. 0004 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 672/95 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1995 relativo a taluni titoli di importazione e di esportazione relativi agli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità dei Dodici e l'Austria, la Finlandia e la Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che, fino al 31 dicembre 1994, gli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità dei Dodici e l'Austria, la Finlandia e la Svezia erano subordinati alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione; che, a partire dal 1° gennaio 1995, tali titoli non sono più necessari;

considerando che alcuni titoli, la cui validità si estende oltre il 31 dicembre 1994, non sono stati utilizzati, in tutto o in parte; che gli impegni connessi a tali titoli dovrebbero, di norma, essere rispettati, pena la perdita della cauzione costituita; che, poiché tali impegni sono attualmente privi di oggetto, occorre permettere lo svincolo delle relative cauzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cauzioni costituite per i titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata

- che indicano, quali paesi di destinazione o di provenienza, uno dei nuovi Stati membri, ossia l'Austria, la Finlandia o la Svezia, indicato nella domanda di titolo,

- ancora validi al 1° gennaio 1995, e

- che a tale data non siano stati utilizzati o lo siano solo parzialmente,

sono svincolate conformemente a quanto disposto all'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

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