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Document 31995R0610

    Regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio, del 20 marzo 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2735/90, (CEE) n. 2736/90 e (CEE) n. 2737/90 che istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 2286/94 della Commissione

    GU L 64 del 22.3.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/04/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/610/oj

    31995R0610

    Regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio, del 20 marzo 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2735/90, (CEE) n. 2736/90 e (CEE) n. 2737/90 che istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 2286/94 della Commissione

    Gazzetta ufficiale n. L 064 del 22/03/1995 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 610/95 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2735/90, (CEE) n. 2736/90 e (CEE) n. 2737/90 che istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 2286/94 della Commissione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 8,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. Misure provvisorie

    (1) In seguito al ritiro da parte di due esportatori cinesi, China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) e China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), degli impegni in precedenza accettati mediante le decisioni 90/478/CEE (2), 90/479/CEE (3) e 90/480/CEE (4), con il regolamento (CE) n. 2286/94 (5), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità dei prodotti esportati dai due esportatori cinesi interessati e precedentemente oggetto degli impegni, segnatamente minerali di tungsteno e loro concentrati di cui al codice NC 2611 00 00 (codice addizionale Taric: 8432), ossido di tungsteno e acido di tungsteno di cui al codice NC ex 2825 90 40 (codici Taric: 2825 90 40 * 10; 2825 90 40 * 20; codice addizionale Taric: 8481) e carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso di cui al codice NC 2849 90 30 (codice addizionale Taric: 8478) originari della Repubblica popolare cinese. Il dazio provvisorio è stato prorogato per un periodo di due mesi dal regolamento (CE) n. 82/95 del Consiglio (6).

    B. Dazio definitivo

    (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 3283/94, in caso di ritiro di un impegno, può essere istituito un dazio definitivo in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta in seguito alla quale è stato accettato l'impegno, a condizione che l'inchiesta sia stata del conclusa con la determinazione definitiva del dumping e del pregiudizio. L'inchiesta in seguito alla quale è stato accettato l'impegno della CNIEC e della Minmetals si è conclusa con la determinazione definitiva del dumping e del conseguente pregiudizio, unitamente alla determinazione che è interesse della Comunità istituire misure antidumping (7). Se non fossero stati accettati gli impegni offerti dai due esportatori cinesi, sarebbe stato istituito nei loro confronti un dazio antidumping con le seguenti aliquote:

    minerali di tungsteno e loro concentrati:

    CNIEC: 37,0 %

    Minmetals: 42,4 %

    ossido di tungsteno e acido di tungsteno:

    CNIEC: 35,0 %

    Minmetals: 35,0 %

    carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso:

    CNIEC: 33,0 %

    Minmetals: 33,0 %.

    Il Consiglio ritiene che, essendo stati ritirati gli impegni, vada revocata l'esenzione dal dazio antidumping applicabile alle importazioni dei suddetti prodotti di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese concessa alla CNIEC e alla Minmetals, e che debbano essere applicati i dazi sopraindicati.

    C. Riscossione del dazio provvisorio

    (3) Il ritiro degli impegni da parte della CNIEC e della Minmetals è stato un atto volontario dei due esportatori, pienamente consapevoli delle normali conseguenze della loro decisione. Tenuto conto del fatto che le importazioni interessate dal dazio provvisorio non sono più controllate da un impegno, il Consiglio ritiene necessario riscuotere nella loro totalità gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2735/90 sono sostituiti dal paragrafo seguente:

    « 2. L'aliquota del dazio è pari al 42,4 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato (codice addizionale Taric: 8433), salvo per i minerali e concentrati di tungsteno esportati dalla China National Non-Ferrous Import and Export Corporation (CNIEC), ai quali viene applicato un dazio pari al 37,0 % (codice addizionale Taric: 8432). »

    Articolo 2

    Il paragrafo 3 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2736/90 è soppresso.

    Articolo 3

    Il paragrafo 3 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2737/90 è soppresso.

    Articolo 4

    Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 2286/94 vengono definitivamente riscossi nella loro totalità.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1995.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    E. ALPHANDÉRY

    (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 355/95 (GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 2).

    (2) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 55.

    (3) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 57.

    (4) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 59.

    (5) GU n. L 248 del 23. 9. 1994, pag. 8.

    (6) GU n. L 14 del 20. 1. 1995, pag. 1.

    (7) Vedi regolamenti (CEE) n. 2735/90, (CEE) n. 2736/90 e (CEE) n. 2737/90 del Consiglio (GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pagg. 1, 4 e 7 rispettivamente.

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