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Document 31995R0483

REGOLAMENTO (CE) N. 483/95 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 2814/94 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per stabilire il quantitativo di banane da attribuire ad ogni operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1995 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 49 del 4.3.1995, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/483/oj

31995R0483

REGOLAMENTO (CE) N. 483/95 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 2814/94 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per stabilire il quantitativo di banane da attribuire ad ogni operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1995 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 04/03/1995 pag. 0033 - 0033


REGOLAMENTO (CE) N. 483/95 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 2814/94 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per stabilire il quantitativo di banane da attribuire ad ogni operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1995 (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 478/95 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2814/94 della Commissione (5) ha fissato il coefficiente uniforme di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti da ciascun operatore della categoria C in base ad un contingente tariffario di 2 000 000 di tonnellate; che tale contingente tariffario per il 1995 ammonta attualmente a 2 200 000 tonnellate; che è quindi necessario modificare di conseguenza il coefficiente uniforme di riduzione per determinare i diritti degli operatori della categoria C stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994;

considerando che, per permettere agli operatori di beneficiare delle disposizioni previste dal presente regolamento quanto prima, è opportuno prevederne l'applicazione immediata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2814/94, il coefficiente di « 0,000647397 » è sostituito da « 0,000712137 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 25.

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