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Document 31995R0440
COMMISSION REGULATION (EC) No 440/95 of 28 February 1995 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
REGOLAMENTO (CE) N. 440/95 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione
REGOLAMENTO (CE) N. 440/95 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione
GU L 45 del 1.3.1995, p. 37–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835
REGOLAMENTO (CE) N. 440/95 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 045 del 01/03/1995 pag. 0037 - 0038
REGOLAMENTO (CE) N. 440/95 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), prevede modifiche per taluni prodotti cerealicoli di cui al codice NC 1104, quali l'avena spuntata e i cereali sottoposti a leggero trattamento termico, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1995; considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3333/94 (4), ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che è opportuno adattare quest'ultima nomenclatura alle modificazioni della nomenclatura combinata, con efficacia dal 1o gennaio 1995; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il settore 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1. (3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 60. ALLEGATO 1. Dopo il codice NC 1104 22 30 sono inseriti i dati seguenti: "" ID="1">« 1104 22 99> ID="2"> Altri:"> ID="2"> avena spuntata il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva> ID="3">1104 22 99 100 »"> 2. I dati relativi ai codici NC 1104 29 91 e 1104 29 95 sono sostituiti dai seguenti: "" ID="1">« 1104 29 51> ID="2"> di frumento (grano)> ID="3">1104 29 51 000"> ID="1">1104 29 55> ID="2"> di segala> ID="3">1104 29 55 000 »">