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Document 31995R0231

    Regolamento (CE) n. 231/95 della Commissione, del 3 febbraio 1995, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

    GU L 27 del 4.2.1995, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/231/oj

    31995R0231

    Regolamento (CE) n. 231/95 della Commissione, del 3 febbraio 1995, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

    Gazzetta ufficiale n. L 027 del 04/02/1995 pag. 0009 - 0010


    REGOLAMENTO (CE) N. 231/95 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1995 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6 e l'articolo 5, paragrafo 4,

    considerando che nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi di suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello;

    considerando che la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato; che tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica;

    considerando che è necessario adottare misure d'intervento; che tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato;

    considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio (3), e dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93 (5), può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso; che occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni applicabili nei casi di proroga o di riduzione di tale durata;

    considerando che, onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi;

    considerando che l'importo della cauzione deve essere tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti;

    considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A datare dal 6 febbraio 1995, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

    2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 4 e 5.

    Articolo 2

    I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

    a) 10 t per i prodotti disossati,

    b) 15 t per tutti gli altri prodotti.

    Articolo 3

    La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

    Articolo 4

    In deroga all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3444/90, il quantitativo minimo è fissato a 9 t per le carcasse intere o per le mezzene.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1.

    (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19.

    (4) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 22.

    (5) GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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