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Document 31995R0156

    REGOLAMENTO (CE) N. 156/95 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 3146/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

    GU L 22 del 31.1.1995, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/156/oj

    31995R0156

    REGOLAMENTO (CE) N. 156/95 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 3146/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

    Gazzetta ufficiale n. L 022 del 31/01/1995 pag. 0011 - 0012


    REGOLAMENTO (CE) N. 156/95 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 3146/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20,

    considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, sono state adottate in favore di questo Stato membro, con regolamento (CE) n. 3146/94 della Commissione (3), misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine;

    considerando che, essendosi riscontrati vari altri focolai di peste suina classica nel Land della Bassa Sassonia, le restrizioni sanitarie e commerciali decise dalle autorità tedesche sono state estese a detta regione; che occorre pertanto estendere alla Bassa Sassonia anche le misure eccezionali di sostegno del mercato istituite dal regolamento (CE) n. 3146/94;

    considerando che è d'uopo fissare sia il numero di suini all'ingrasso, di suinetti e di lattonzoli che possono essere consegnati alle autorità competenti della Bassa Sassonia, sia l'importo dell'aiuto erogabile per la consegna di suinetti e lattonzoli;

    considerando che le restrizioni alla libera circolazione degli animali, in vigore già da varie settimane nelle zone interessate, provocano nei suini un considerevole aumento di peso, originando così una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento con effetto retroattivo dal 16 gennaio 1995;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 3146/94 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 1

    1. A decorrere dal 13 dicembre 1994, i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità tedesche all'atto della consegna a queste ultime di suini all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita.

    2. A decorrere dal 16 gennaio 1995, i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità tedesche all'atto della consegna a queste ultime:

    - di suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 25 kg in media per partita,

    - di lattonzoli di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 8 kg in media per partita.

    3. L'aiuto concesso per i primi 14 000 suini all'ingrasso consegnati in Baviera, per i primi 10 500 suini all'ingrasso consegnati in Bassa Sassonia e per i primi 1 050 suinetti e lattonzoli consegnati in Bassa Sassonia è finanziato dal bilancio della Comunità.

    4. In via complementare, la Germania è autorizzata a concedere, a proprie spese e alle condizioni previste dal presente regolamento, un aiuto per altri 6 000 suini all'ingrasso consegnati in Baviera, per altri 4 500 suini all'ingrasso consegnati in Bassa Sassonia e per altri 450 suinetti e lattonzoli consegnati in Bassa Sassonia. »

    2) All'articolo 2, il termine « i suini all'ingrasso » è così completato: « i suini all'ingrasso, i suinetti e i lattonzoli ».

    3) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    « 3. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è fissato, franco azienda:

    - a 35 ECU per capo, per i suinetti di peso pari o superiore a 25 kg in media per partita,

    - a 30 ECU per capo, per i suinetti di peso superiore a 24 kg, ma inferiore a 25 kg in media per partita,

    - a 28 ECU per capo, per i lattonzoli di peso pari o superiore a 8 kg in media per partita,

    - a 24 ECU per capo, per i lattonzoli di peso superiore a 7,6 kg, ma inferiore a 8 kg in media per partita. »

    4) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 7

    Le competenti autorità tedesche comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le informazioni seguenti per la settimana precedente:

    - numero e peso totale dei suini all'ingrasso consegnati,

    - numero e peso totale dei suinetti consegnati,

    - numero e peso totale dei lattonzoli consegnati. »

    5) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 16 gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

    (3) GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 23.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO

    1. Nel Land Baviera, le circoscrizioni seguenti:

    Erding

    Freising

    Landshut (inclusa la città di Landshut)

    Muehldorf am Inn.

    2. Nel Land Bassa Sassonia, la zona di protezione 94/117 Drantum e dintorni nelle circoscrizioni di Vechta e Cloppenburg. »

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