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Document 31995R0097

Regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione, del 17 gennaio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'idennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

GU L 16 del 24.1.1995, p. 3–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; abrogato da 32003R2236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/97/oj

31995R0097

Regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione, del 17 gennaio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'idennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 24/01/1995 pag. 0003 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 97/95 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 1995 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'idennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (2), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa l'importo del premio a favore dei produttori di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996 (3), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1868/94 istituisce un regime di contingenti per la produzione della fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario; che i contingenti vengono ripartiti dagli Stati membri in base alla produzione in un determinato periodo di riferimento e agli investimenti che sono stati effettuati dalle fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994 e che non hanno dato luogo ad un aumento della produzione nel periodo di riferimento; che questi due criteri rivestono pari importanza; che occorre prevedere un adeguamento proporzionale dei quantitativi attribuiti per garantire che non superino il contingente assegnato ad uno Stato membro;

considerando che occorre stabilire determinate condizioni per garantire che gli Stati membri, nel ripartire il loro contingente, tengano conto solamente dei veri e propri investimenti che hanno dato luogo ad un aumento non trascurabile della produzione anteriormente al 31 gennaio 1994;

considerando che occorre stabilire determinate condizioni atte a garantire che la riserva di 110 000 t, creata per coprire la produzione in Germania nella campagna di commercializzazione 1996/1997, venga utilizzata solamente per casi in cui la produzione derivi da investimenti irreversibilmente avviati prima del 31 gennaio 1994 e solo dopo l'esaurimento di ogni contingente disponibile derivante dalla cessazione di attività delle imprese che producono fecola di patate;

considerando che è necessario stabilire cosa debba contenere il contratto di coltivazione tra una fecoleria ed un produttore, onde evitare la conclusione di contratti per quantitativi superiori al sottocontingente attribuito alla fecoleria; che occorre proibire alla fecoleria in questione di accettare le forniture di patate non previste da un contratto di coltivazione, dato che questo rischierebbe di compromettere l'efficacia del sistema dei contingenti e la garanzia che il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 venga pagato per tutte le patate destinate alla produzione di fecola; che qualora, per motivi climatici, la produzione di patate sulle superfici considerate nel contratto di coltivazione risulti superiore al previsto oppure il tenore di fecola di queste patate sia più elevato del previsto, deve essere tuttavia consentito ad una fecoleria di accettare queste patate purché paghi il prezzo minimo summenzionato;

considerando che le patate con un contenuto di fecola inferiore al 13 % non possono essere considerate come patate destinate alla produzione di fecola ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92; che queste patate non possono pertanto venir accettate dalla fecolerie; che qualora, per motivi climatici, si registri un tenore di fecola inferiore, la Commissione deve poter autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, l'accettazione di patate con un tenore di fecola non inferiore al 12,8 %;

considerando che, per motivi di chiarezza, alcune delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1543/93 che sono compatibili con il regime dei contingenti e necessarie per la sua applicazione debbono essere incorporate nel presente regolamento;

considerando che è necessario specificare i metodi ammessi per determinare il peso sott'acqua delle patate ed elaborare una tabella nella quale figurino il corrispondente tenore di amido e gli aiuti erogabili;

considerando che è necessario predisporre misure di controllo per garantire che possa beneficiare delle indennità compensative e dei premi solamente la fecola prodotta conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che, per poter proteggere i produttori di patate destinate alla produzione di fecola, è fondamentale che il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 venga pagato per tutte le patate; che è pertanto necessario prevedere sanzioni qualora il prezzo minimo non venga pagato e le fecolerie accettino forniture di patate non previste da un contratto di coltivazione;

considerando che è necessario stabilire alcune disposizioni atte a garantire che la fecola di patate prodotta in eccesso rispetto al sottocontingente di una fecoleria venga esportata senza beneficiare della restituzione all'esportzaione, come prevede l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1868/94; che è necessario applicare sanzioni in caso di infrazioni;

considerando che è necessario specificare che cosa accade del sottocontingente di una fecoleria oggetto di fusione, di trasferimento di proprietà o di cessazione di attività;

considerando che, per consentire allo Stato membro e alla Commissione di controllare il funzionamento del regime dei contingenti, occorre specificare quali informazioni le fecolerie debbano comunicare allo Stato membro e quali informazioni gli Stati membri debbano comunicare alla Commissione;

considerando che, essendo il regolamento (CEE) n. 1543/93 abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 1995, data alla quale entra in vigore il regime dei contingenti, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1711/93 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 1993/94 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I DEFINIZIONI - REGIME DEI CONTINGENTI

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) contingente: il contingente assegnato a ciascuno Stato membro e previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1868/94;

b) sottocontingente: la parte di contingente attribuita dallo Stato membro ad una fecoleria;

c) fecoleria:

- qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita sul territorio dello Stato membro interessato che ha beneficiato del premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93 durante le campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 o durante la campagna 1992/1993;

- in deroga al primo trattino, nel caso specifico degli investimenti in Germania di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1868/94, qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi la propria produzione nel corso della campagna 1996/1997 secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento;

d) produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di siffatte persone che fornisce ad una fecoleria patate prodotte da essa o dai propri membri, a suo nome e per conto proprio, nell'ambito di un contratto di coltivazione concluso da essa o a suo nome;

e) contratto di coltivazione: qualsiasi contratto concluso tra un produttore o un gruppo di produttori, da un lato, e la fecoleria dall'altro;

f) patate: patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, il cui tenore di fecola sia perlomeno pari al 13 %;

g) fecola non trasformata: la fecola del codice NC 1108 13 00 che non ha subito alcuna trasformazione;

h) fusione di fecolerie: l'unificazione di due o più fecolerie in un'unica fecoleria;

i) cessione (passaggio di proprietà) dell'azienda di una fecoleria: il trasferimento o l'assorbimento dell'azienda di una fecoleria provvista di sottocontingente a beneficio di una o più fecolerie;

j) cessione (passaggio di proprietà) di uno stabilimento per la produzione di fecola: il trasferimento di proprietà di un'unità tecnica, che comprende tutti gli impianti necessari per la fabbricazione di fecola a una o più fecolerie, con parziale o totale assorbimento della produzione della fecoleria che trasferisce la proprietà;

k) affitto di uno stabilimento: il contratto di affitto di un'unità tecnica, comprendente tutti gli impianti necessari per la fabbricazione della fecola, concluso ai fini del suo esercizio per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive con una fecoleria stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in questione, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto la fecoleria affittuaria può essere considerata, per tutta la sua produzione, come un'unica fecoleria.

Articolo 2

1. Per le campagne di commercializzazione 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, la ripartizione del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 è effettuata prima dell'8 marzo 1995 tra le fecolerie insediate nel territorio dello Stato membro produttore. La ripartizione è effettuata:

- tenendo conto della quantità media di fecola di patate prodotta da ciascuna fecoleria durante le campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993, per le quali sia stato versato il premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93, oppure

- tenendo conto della quantità di fecola prodotta da ogni fecoleria durante la campagna 1992/1993, per la quale sia stato versato il premio;

e, ove necessario, tenendo conto delle nuove capacità derivanti dagli investimenti riscontrati a norma dell'articolo 3.

2. Alla somma dei quantitativi determinati a norma del paragrafo 1 dev'essere eventualmente applicato un adeguamento proporzionale in considerazione dell'entità del contingente.

3. Nei casi in cui si applica l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94, i sottocontingenti assegnati vengono adeguati conseguentemente all'inizio della campagna successiva al superamento.

Articolo 3

1. Lo Stato membro deve tener conto, secondo le seguenti modalità, degli investimenti che sono stati effettivamente realizzati anteriormente al 31 gennaio 1994 e non hanno dato luogo ad un aumento della produzione di fecola nel periodo di riferimento scelto dallo Stato membro stesso:

a) il piano d'investimento che è alla base delle nuove capacità di produzione da ottenere dev'essere presentato all'autorità competente;

b) tale piano deve valutare le nuove capacità di produzione che dovrebbero derivare dagli investimenti previsti;

c) verranno presi in considerazione solamente i piani volti ad incrementare di almeno il 5 % la capacità iniziale di produzione, espressa in capacità giornaliera oppure in giorni lavorativi supplementari rispetto al normale periodo di fabbricazione della fecoleria;

d) solamente gli investimenti effettivamente realizzati prima del 31 gennaio 1994 nell'ambito del piano presentato e che corrispondono ad almeno il 10 % del costo complessivo previsto da quest'ultimo verranno presi in considerazione, nella misura dell'importo effettivamente raggiunto;

e) ogni fecoleria interessata dalle disposizioni del presente paragrafo deve presentare all'autorità competente dello Stato membro, entro l'8 febbraio 1995, una richiesta circostanziata, corredata di tutti gli elementi di prova disponibili.

2. Per la campagna 1996/1997 la Germania è autorizzata ad utilizzare una riserva per un massimo di 110 000 t, a condizione che:

a) il suo contingente iniziale venga totalmente ripartito a norma dell'articolo 2 entro l'8 marzo 1995;

b) i sottocontingenti disponibili dopo l'8 marzo 1995 in seguito a cessazione di attività vengano totalmente utilizzati entro il 31 marzo 1996, nell'ambito della ripartizione di cui all'articolo 17;

c) il ricorso alla riserva riguardi solamente investimenti avviati in modo irreversibile prima del 31 gennaio 1994 e conformi alle condizioni stabilite dal paragrafo 1, esclusa la lettera d);

d) la Germania stabilisca le misure di esecuzione del presente paragrafo e le trasmetta immediatamente alla Commissione, prima che venga attribuita la riserva.

Per la campagna 1997/1998 solamente la produzione effettivamente realizzata nel 1996/1997 entro il limite massimo di 110 000 t darà diritto ad un sottocontingente complementare.

Titolo II REGIME DEI PREZZI E DEI PREMI

Articolo 4

1. Per ogni campagna è concluso un contratto di coltivazione. Tale contratto è provvisto di un numero di identificazione e comprende perlomeno i seguenti elementi:

- il nome e l'indirizzo del produttore o dell'associazione dei produttori;

- il nome e l'indirizzo della fecoleria;

- le superfici coltivate, in ettari e in are;

- l'indicazione del quantitativo, in tonnellate, di patate che si prevede di raccogliere e di consegnare alla fecoleria;

- l'indicazione del tenore di fecola delle patate, in base al tenore medio di fecola delle patate consegnate dal produttore alla fecoleria nelle ultime tre campagne o, in mancanza di questi dati, in base al tenore medio nella zona di approvvigionamento;

- l'impegno della fecoleria a versare al produttore il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Ogni fecoleria deve trasmettere all'autorità competente, entro il 31 maggio che precede la campagna in questione, una distinta riassuntiva dei contratti che indichi per ciascun contratto, oltre al numero di identificazione, il nome del produttore e il quantitativo interessato espresso in equivalente fecola.

3. La somma, in equivalente fecola, dei quantitativi previsti dai contratti di coltivazione non deve oltrepassare il sottocontingente assegnato alla fecoleria.

4. Qualora il quantitativo effettivamente prodotto in applicazione del contratto di coltivazione, espresso in equivalente fecola, oltrepassi il quantitativo previsto dal contratto, la fecoleria può accettare la consegna di tale quantitativo, a condizione che venga pagato il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

5. È vietata alle fecolerie la presa in consegna di patate che non costituiscono oggetto di un contratto di coltivazione.

Articolo 5

La presa in consegna delle patate fornite alle fecolerie si effettua presso le fecolerie stesse o presso i relativi centri di presa in consegna. Le operazioni di cui agli articoli 6 e 8 sono eseguite al momento della consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Qualora l'applicazione di uno dei metodi di cui all'allegato I renda necessaria tale operazione, il peso lordo delle patate viene determinato, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso pesature comparate del mezzo di trasporto carico e vuoto.

2. La fecoleria respinge le partite consegnate aventi tenore di fecola inferiore al 13 %.

Su richiesta motivata dello Stato membro può tuttavia derogarsi a tale norma, in particolare per ragioni climatiche, sino ad ammettere un tenore di fecola non inferiore al 12,8 %. In questo caso il prezzo minimo da pagare sarà quello applicabile per un tenore di fecola del 13 %. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

3. Il peso netto delle patate viene determinato in base a uno dei metodi definiti nell'allegato I.

Articolo 7

1. Il premio per le fecolerie è concesso per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate utilizzate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II ed entro il limite del quantitativo di fecola corrispondente al loro sottocontingente.

Se il tenore di fecola è calcolato con la bilancia di Reimann o con la bilancia di Perow e corrisponde ad una cifra che appare su due o tre righe nella seconda colonna dell'allegato II, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

2. Le partite consegnate contengono il 25 % o più del 25 % di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato, (in prosieguo « le granaglie »), il peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare è ridotto come segue:

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Se le partite contengono più del 50 % di granaglie, sono soggette a trattativa privata e non danno diritto ad alcun premio.

La percentuale di granaglie viene determinata insieme al peso netto.

3. Il rispetto del sottocontingente da parte delle fecolerie è stabilito in base al quantitativo e al tenore di fecola delle patate utilizzate, secondo i parametri fissati nell'allegato II.

Articolo 8

La determinazione del tenore di fecola delle patate è effettuata in base al peso sott'acqua di 5 050 g di patate consegnate.

Deve essere utilizzata acqua pulita, senza aggiunta di alcun elemento, a temperatura inferiore a 18 °C.

Articolo 9

1. Una bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore; la fecoleria rilascia un duplicato al produttore e conserva l'originale, che dev'essere eventualmente presentato all'organismo incaricato di controllare i premi.

2. La bolletta di ricevuta contiene almeno gli elementi elencati nel prosieguo, in quanto risultino dalle operazioni effettuate a norma degli articoli da 5 a 8:

- data di consegna,

- numero della fornitura,

- numero del contratto di coltivazione,

- nome e indirizzo del produttore,

- peso del mezzo di trasporto all'arrivo presso la fecoleria o presso il relativo centro di presa in consegna,

- peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l'eliminazione della terra residua,

- peso lordo della fornitura,

- riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio,

- riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità,

- percentuale di granaglie,

- peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie),

- tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott'acqua,

- prezzo unitario da pagare.

Articolo 10

La fecoleria compila, per ogni produttore di patate, una distinta di pagamento riassuntiva che riprende in particolare i seguenti dati:

- ditta della fecoleria,

- nome e indirizzo del produttore di patate,

- numero del contratto di coltivazione,

- data e numero delle bollette di ricevuta,

- peso netto di ogni fornitura in seguito alle eventuali riduzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2,

- prezzo unitario per fornitura,

- importo totale da pagare al produttore,

- somme versate al produttore e data dei versamenti,

- firma e timbro del produttore di fecola.

Titolo III PAGAMENTI - SANZIONI

Articolo 11

1. I versamenti sono subordinati alle condizioni seguenti:

a) per l'indennità compensativa di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, alla condizione che sia provato che per ciascun quantitativo per il quale è chiesta l'indennità compensativa sia stato versato un prezzo franco frontiera non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dello stesso regolamento, secondo i parametri fissati nell'allegato II;

b) per il premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 alla condizione che:

- la fecoleria fornisca la prova che la fecola in questione è stata da essa prodotta durante la campagna di cui trattasi;

- la fecoleria fornisca la prova di aver pagato ai produttori di patate un prezzo franco stabilimento non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per tutti i quantitativi di patate prodotte nella Comunità, utilizzati nella fabbricazione della fecola e costituenti oggetto dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 4.

2. Le prove di cui al primo paragrafo sono costituite dalla presentazione della distinta riassuntiva di cui all'articolo 10, completata dall'attestato di pagamento rilasciato dal produttore, oppure da un documento rilasciato dall'organismo finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine della fecoleria il quale certifichi l'avvenuto pagamento.

Articolo 12

Il premio e l'indennità compensativa sono versati dallo Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola di patate entro i quattro mesi successivi alla data di presentazione delle prove di cui all'articolo 11.

Entro un mese dalla data dei versamenti, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i quantitativi di fecola di patate per i quali sono stati versati il premio e l'indennità compensativa.

Articolo 13

1. Lo Stato membro istituisce un sistema di controllo allo scopo di verificare in loco, oltre alla effettività delle operazioni danti diritto al premio e all'indennità compensativa, il rispetto del sottocontingente stabilito per ogni fecoleria. A tal fine i controllori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria delle fecolerie, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio.

I controlli vertono, per ogni periodo di trasformazione, su tutte le operazioni effettuate durante il processo di fabbricazione riguardo ad almeno il 10 % del quantitativo di patate consegnato alla fecoleria.

2. Lo Stato membro notifica a ciascuna fecoleria, se del caso, i quantitativi di fecola che superano il suo sottocontingente.

3. Qualora l'organismo competente accerti che gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino non sono stati rispettati dalla fecoleria, queste, salvo caso di forza maggiore, viene esclusa, in tutto o in parte, dal beneficio del premio secondo le modalità seguenti:

- se l'inadempienza riguarda una quantità di fecola inferiore al 20 % del quantitativo totale della fecola prodotta da questa fecoleria, l'importo del premio da versare viene ridotto di cinque volte la percentuale constatata;

- se si tratta di una quantità pari o superiore al 20 %, il premio non è concesso.

4. Qualora si constati che il divieto previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, non è stato rispettato, il premio concesso per il sottocontingente è ridotto secondo le seguenti modalità:

- se dal controllo emerga che la fecoleria ha accettato un quantitativo in eccesso, in equivalente fecola, inferiore al 10 % del suo sottocontingente, l'importo totale dei premi da versare alla fecoleria per la campagna in questione è ridotto di 10 volte la percentuale di superamento;

- se il quantitativo non coperto da contratti di coltivazione è superiore al limite previsto dal primo trattino, per la campagna considerata non è concesso alcun premio. La fecoleria viene inoltre esclusa dal premio per la campagna successiva.

5. Le verifiche effettuate a norma del presente articolo non ostano allo svolgimento di successivi controlli da parte delle autorità competenti.

Articolo 14

1. L'esportazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94 si considera effettuata quando:

a) la prova di cui all'articolo 15, paragrafo 2, è in possesso dell'organismo competente dello Stato membro di produzione, qualunque sia lo Stato membro di esportazione della fecola;

b) la dichiarazione di esportazione è accettata dallo Stato membro di esportazione prima del 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la fecola è stata prodotta;

c) la fecola in questione ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1o gennaio di cui alla lettera b);

d) il prodotto è stato esportato senza restituzione.

Salvo forza maggiore, se l'insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di fecola che supera il sottocontingente è considerato come smerciato sul mercato interno.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio la fecola è stata prodotta adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall'interessato.

Se la fecola viene esportata dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di produzione, queste misure sono adottate su parere delle autorità competenti di tale Stato membro.

3. Per l'applicazione del presente regolamento non possono essere invocate le disposizioni dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (7).

Articolo 15

1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (8), la cauzione per il titolo è pari a 23 ECU/t.

2. La prova che le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma sono state soddisfatte dalla fecoleria deve essere fornita all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola, anteriormente al 1o aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la stessa è stata prodotta.

3. La prova è fornita con la presentazione:

a) di un titolo d'esportazione rilasciato alla fecoleria dall'organismo competente dello Stato membro di cui al paragrafo 2, recante una delle seguenti diciture, in deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (9):

- « Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94 »,

- »Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94«,

- "Ausfuhr ohne Erstattung gemaess Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94",

- «Pros exagogi choris epistrofi symfona me to arthro 6 toy kanonismoy (EK) arith. 1868/94»,

- 'For export without refund under Article 6 of Regulation No (EC) 1868/94',

- « À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94 »,

- « Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94 »,

- "Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren",

- « A exportar sem restituiçao em conformidade com o artigo 6º do Regulamento (CE) nº 1868/94 »,

- "Viedaeaen tuetta asetuksen (EY) N :o 1868/94 6 artiklan mukaisesti",

- "Foer export utan exportbidrag enligt artikel 6 i foerordning (EG) nr 1868/94" ;

b) dei documenti di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (10) necessari per lo svincolo della cauzione;

c) di una dichiarazione della fecoleria che attesti di aver prodotto la fecola;

d) nel caso di cui al paragrafo 4, allorquando la fecola esce dal magazzino

- prima dell'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di una prova complementare rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento;

ovvero

- dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di una prova complementare ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3719/88, rilasciata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento.

La prova complementare deve, nei due casi, attestare l'uscita dal magazzino del prodotto in questione o del corrispondente quantitativo di sostituzione ai sensi del paragrafo 4.

4. Allorché la fecola tal quale prodotta da una fecoleria è immagazzinata ai fini dell'esportazione in un silo, magazzino o serbatoio il quale sia situato fuori dello stabilimento del fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, e in cui siano immagazzinate anche altre fecole non trasformate prodotte da altre fecolerie o dalla fecoleria in questione, senza possibilità di distinguerne l'identità fisica, la totalità dei prodotti immagazzinati deve essere messa sotto un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti a quelle del controllo doganale fino all'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere da detta accettazione.

Articolo 16

1. Per i quantitativi che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma sono considerati come smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote un importo pari:

- per quanto concerne la fecola non trasformata o qualsiasi prodotto derivato dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1620/93, all'equivalente tariffario fisso applicabile per ogni tonnellate di fecola o prodotto derivato nel corso della campagna di commercializzazione durante la quale la fecola o il prodotto derivato sono stati prodotti;

- per quanto concerne la fecola modificata o qualsiasi prodotto derivato non compreso nell'allegato II del trattato e rientrante nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (11), all'equivalente tariffario forfettario di 277 ECU/t, eventualmente maggiorato del dazio ad valorem gravante sul prodotto interessato.

2. Anteriormente al 1o maggio successivo al 1o gennaio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato comunica l'importo totale da pagare alle fecolerie interessate.

Questo importo totale è pagato dalle fecolerie interessate entro il 20 maggio dello stesso anno.

Articolo 17

1. In caso di fusione o di cessione di fecolerie e in caso di cessione di stabilimenti produttori di fecola, i sottocontingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 sono modificati come segue:

a) in caso di fusione di fecolerie, lo Stato membro assegna all'impresa che risulta dalla fusione un sottocontingente pari alla somma dei sottocontingenti assegnati, prima della fusione, alle fecolerie partecipanti alla fusione;

b) in caso di cessione (passaggio di proprietà) di una fecoleria, lo Stato membro assegna alla fecoleria cessionaria, per la produzione di fecola, il sottocontingente della fecoleria ceduta; qualora vi siano più fecolerie cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione dei quantitativi di produzione di fecola assorbiti da ciascuna di esse;

c) in caso di cessione (passaggio di proprietà) dello stabilimento, lo Stato membro diminuisce il sottocontingente della fecoleria che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta il sottocontingente della fecoleria o delle fecolerie che acquistano lo stabilimento in questione, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

2. In caso di cessazione di attività in circostanze diverse da quelle contemplate dal paragrafo 1:

a) di una fecoleria,

b) di uno o più stabilimenti di una fecoleria,

lo Stato membro può assegnare i sottocontingenti interessati dalla cessazione a una o più fecolerie.

3. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad una fecoleria, lo Stato membro deve diminuire il sottocontingente della fecoleria che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta alla fecoleria che prende in affitto lo stabilimento per produrvi la fecola.

Se l'affitto termina prima della scadenza di cui all'articolo 1, lettera k), l'adeguamento del sottocontingente effettuato a norma delle disposizioni del primo comma è revocato dallo Stato membro con effetto retroattivo al termine iniziale dell'affitto.

Articolo 18

Le misure di cui all'articolo 17 producono i loro effetti se la cessazione dell'attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o la cessione avvengono:

a) tra il 1o luglio e il 31 marzo dell'anno successivo per la campagna di commercializzazione in corso, durante tale periodo;

b) tra il 1o aprile e il 30 giugno di uno stesso anno per la campagna di commercializzazione successiva a tale periodo.

Titolo IV COMUNICAZIONI

Articolo 19

1. Lo Stato membro comunica alle fecolerie interessate, entro il 31 gennaio 1995, la ripartizione del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94 e notifica immediatamente tale informazione alla Commissione.

2. Le fecolerie comunicano alle autorità competenti, entro il 31 marzo di ciascuna campagna:

- i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92;

- i quantitativi di fecola che hanno beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94.

3. Qualora venga applicato l'articolo 3 o l'articolo 17, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro il 30 giugno di ciascuna campagna, informazioni dettagliate in materia, corredate di documenti atti a dimostrare che le condizioni richieste dai suddetti articoli sono state soddisfatte.

Articolo 20

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione entro il 30 giugno di ogni campagna:

- i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92;

- i quantitativi di fecola che hanno beneficiato del premio previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94;

- i quantitativi e i sottocontingenti per le fecolerie interessate dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94;

- i quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento;

- i quantitativi di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in moneta nazionale gli importi rispettivi del prezzo minimo, del premio e dell'indennità compensativa è quello del giorno in cui la fecoleria ha ricevuto le patate.

Articolo 22

Il regolamento (CEE) n. 1711/93 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 1995.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1995, salvo gli articoli 1, 2 e 3 che sono applicabili immediatamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1995.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 4.

(4) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 4.

(5) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 84.

(6) GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 13.

(7) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(9) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

(10) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(11) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

ALLEGATO I

Metodo A Il peso netto delle patate è determinato tramite prelievo di campioni. Il prelievo si effettua in vari punti del mezzo di trasporto e a tre diversi livelli, cioè: superiore, medio, inferiore.

La terra residua viene eliminata prima della pesata a vuoto del mezzo di trasporto. Il prelievo di cui viene verificato il peso, deve essere di almeno 20 kg. I tuberi sono lavati, liberati dalle impurità e nuovamente pesati.

Il peso constatato viene diminuito del 2 %, per tener conto del quantitativo d'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio. Il risultato ottenuto corrisponde alla diminuzione totale da operare su 1 000 kg di patate.

Metodo B Le patate facenti parte di una partita appartenente ad un unico produttore sono raccolte nei sili.

Le patate vengono lavate, per eliminare le impurità ed il peso reale totale delle patate raccolte nei sili viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

Metodo C 1. Questo metodo, inteso a determinare il peso reale delle patate, è applicabile quando varie partite appartenenti a produttori diversi sono raccolti nello stesso silo, a condizione che i produttori abbiano preventivamente accettato l'applicazione di questo metodo.

Prima di determinare il peso reale di tutte le partite, viene determinato il peso netto di ogni partita, applicando il metodo A.

2. Le patate riunite nel silo vengono quindi lavate, per eliminare le impurità ed il loro peso reale totale viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

3. Se la pesata di tutte le partite di patate lavate dà risultati diversi dalla somma dei risultati ottenuti applicando il metodo A, viene operata la seguente correzione: il peso totale di cui al punto 2 viene successivamente moltiplicato per il peso di ogni partita, risultante dall'applicazione del metodo A.

Ogni risultato è quindi diviso per il totale del peso netto delle varie partite determinato applicando il metodo A.

PARARTIMA II ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Peso bajo agua de 5 050 g de patatas (en gramos) Tenor en fécula de patatas (en porcentaje) Cantidad de patatas necesarias para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos) Precio mínimo a percibir por los productores para 1 000 kg de patatas (en ecus) Prima a percibir por el fabricante de fécula para 1 000 kg de patatas (en ecus) Pago compensatorio que debe percibir el productor por 1 000 kg de patatas (en ecus)

Vaegt under vand af 5 050 g kartofler (g) Kartoflernes stivelsesindhold (vaegtprocent) Kartoffelmaengde, der medgaar til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg) Producentens mindstepris pr. 1 000 kg kartofler (ECU) Praemie af betale kartoffelstivelsesfabrikanten pr. 1 000 kg kartofler (ECU) Udligningsbeloeb, som producenten modtager for 1 000 kg kartofler (i ECU)

Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm) Staerkegehalt der Kartoffeln (in Prozent) Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstaerke noetige Kartoffelmenge (in Kilogramm) Dem Erzeuger fuer 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis (in ECU) Dem Staerkeerzeuger fuer 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Praemie (in ECU) Dem Erzeuger fuer 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Ausgleichszahlung (in ECU)

Varos ypo to ydor 5 050 g pataton (se grammaria) Periektikotita se amylo ton pataton (%) Posotita pataton aparaititi gia paragogi 1 000 kg amyloy (se chiliogramma) Elachisti timi pros eispraxi apo ton paragogo gia 1 000 kg pataton (se Ecu) Primodotisi pros pliromi ston paragogo gia 1 000 kg pataton (se Ecu) Exisotiki pliromi poy katavalletai ston paragogo gia 1 000 kg pataton (se Ecu)

Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams) Starch content of potatoes (%) Quantity of potatoes for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg) Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (ECU) Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (ECU) Compensatory payment to be paid to the producer per 1 000 kg potatoes (ECU)

Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes) Teneur en fécule de la pomme de terre (en pourcentage) Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécule (en kilogrammes) Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus) Prime à percevoir par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus) Paiement compensatoire à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)

Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi) Tenore in fecola delle patate (in %) Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg) Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate (in ecu) Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in ecu) Pagamento compensativo al produttore per 1 000 kg di patate (in ecu)

Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in g) Zetmeelgehalte van de aardappelen (in %) Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg) Minimaal door de producent te ontvangen prijs per 1 000 kg aardappelen (in ecu) Door de zetmeelproducent te ontvangen premie per 1 000 kg aardappelen (in ecu) Aan de teler verschuldigd compensatiebedrag voor 1 000 kg aardappelen (in ecu)

Peso debaixo de água de 5 050 gr de batata (em gramas) Teor de fécula de batata (em percentagem) Quantidade de batata necessária ao fabrico de 1 000 kg de fécula (em quilogramas) Preço mínimo a cobrar pelos produtores para 1 000 kg de batata (em ecus) Subsídio a cobrar pelo produtor de fécula por 1 000 kg de batata (em ecus) Pagamento compensatório a cobrar pelo produtor relativamente a 1 000 kg de batata (em ecus)

5 050 g perunoita vedenalainen paino (grammoina) Perunoiden taerkkelyspitoisuus (prosentteina) 1 000 taerkkelyskilon valmistukseen tarvittava perunamaeaerae (kilogrammoina) Tuottajalle 1 000 kg :sta perunoita maksettava vaehimmaeishinta (ecuina) Taerkkelyksentuottajalle 1 000 kg :sta perunoita maksettava palkkio (ecuina) Tuottajalle 1 000 kg :sta perunoita maksettava tasausmaksu (ecuina)

Vikt under vatten av 5 050 g potatis (g) Potatisens staerkelseinnehaall (%) Potatiskvantitet foer framstaellning av 1 000 kg staerkelse (kg) Minimipris att betala till potatisproducenten foer 1 000 kg potatis (ecu) Bidrag att betala till staerkelseproducenten foer 1 000 kg potatis (ecu) Kompensationsbetalning till producenten foer 1 000 kg potatis (ecu)

1 2 3 4 5 6

352 13,0 6 533 26,59 2,82 11,02

353 13,1 6 509 26,69 2,83 11,06

354 13,1 6 486 26,79 2,84 11,10

355 13,2 6 463 26,88 2,85 11,14

356 13,2 6 439 26,98 2,86 11,18

357 13,3 6 416 27,08 2,87 11,22

358 13,3 6 393 27,18 2,88 11,26

359 13,4 6 369 27,28 2,89 11,30

360 13,4 6 346 27,38 2,90 11,35

361 13,5 6 322 27,48 2,92 11,39

362 13,5 6 299 27,58 2,93 11,43

363 13,6 6 276 27,68 2,94 11,47

364 13,6 6 252 27,79 2,95 11,52

365 13,7 6 229 27,89 2,96 11,56

366 13,7 6 206 27,99 2,97 11,60

367 13,8 6 182 28,10 2,98 11,65

368 13,8 6 159 28,21 2,99 11,69

369 13,9 6 136 28,31 3,00 11,73

370 13,9 6 112 28,42 3,02 11,78

371 14,0 6 089 28,53 3,03 11,82

372 14,0 6 065 28,64 3,04 11,87

373 14,1 6 047 28,73 3,05 11,91

374 14,1 6 028 28,82 3,06 11,94

375 14,2 6 005 28,93 3,07 11,99

376 14,2 5 981 29,05 3,08 12,04

377 14,3 5 963 29,13 3,09 12,07

378 14,3 5 944 29,23 3,10 12,11

379 14,4 5 921 29,34 3,11 12,16

380 14,4 5 897 29,46 3,13 12,21

381 14,5 5 879 29,55 3,13 12,25

382 14,5 5 860 29,65 3,15 12,29

383 14,6 5 841 29,74 3,16 12,33

384 14,6 5 822 29,84 3,17 12,37

385 14,7 5 799 29,96 3,18 12,42

386 14,7 5 776 30,08 3,19 12,47

387 14,8 5 757 30,18 3,20 12,51

388 14,8 5 738 30,28 3,21 12,55

389 14,9 5 720 30,37 3,22 12,59

390 14,9 5 701 30,47 3,23 12,63

391 15,0 5 682 30,58 3,24 12,67

392 15,0 5 664 30,67 3,25 12,71

393 15,1 5 626 30,88 3,28 12,80

394 15,2 5 607 30,98 3,29 12,84

395 15,2 5 589 31,08 3,30 12,88

396 15,3 5 570 31,19 3,31 12,93

397 15,3 5 551 31,30 3,32 12,97

398 15,4 5 542 31,35 3,33 12,99

399 15,4 5 533 31,40 3,33 13,01

400 15,4 5 523 31,46 3,34 13,04

401 15,5 5 486 31,67 3,36 13,12

402 15,6 5 467 31,78 3,37 13,17

403 15,6 5 449 31,88 3,38 13,21

404 15,7 5 430 31,99 3,39 13,26

405 15,7 5 411 32,11 3,41 13,31

406 15,8 5 393 32,21 3,42 13,35

407 15,8 5 374 32,33 3,43 13,40

408 15,9 5 364 32,39 3,44 13,42

409 15,9 5 355 32,44 3,44 13,45

410 15,9 5 346 32,50 3,45 13,47

411 16,0 5 327 32,61 3,46 13,52

412 16,0 5 308 32,73 3,47 13,56

413 16,1 5 280 32,90 3,49 13,64

414 16,2 5 266 32,99 3,50 13,67

415 16,2 5 252 33,08 3,51 13,71

416 16,3 5 234 33,19 3,52 13,76

417 16,3 5 215 33,31 3,53 13,81

418 16,4 5 206 33,37 3,54 13,83

419 16,4 5 196 33,44 3,55 13,86

420 16,4 5 187 33,49 3,55 13,88

421 16,5 5 150 33,73 3,58 13,98

422 16,6 5 136 33,83 3,59 14,02

423 16,6 5 121 33,93 3,60 14,06

424 16,7 5 107 34,02 3,61 14,10

425 16,7 5 093 34,11 3,62 14,14

426 16,8 5 075 34,23 3,63 14,19

427 16,8 5 056 34,36 3,65 14,24

428 16,9 5 042 34,46 3,66 14,28

429 16,9 5 028 34,55 3,67 14,32

430 17,0 5 000 34,75 3,69 14,40

431 17,1 4 986 34,84 3,70 14,44

432 17,1 4 972 34,94 3,71 14,48

433 17,2 4 963 35,01 3,71 14,51

434 17,2 4 953 35,08 3,72 14,54

435 17,2 4 944 35,14 3,73 14,56

436 17,3 4 930 35,24 3,74 14,60

437 17,3 4 916 35,34 3,75 14,65

438 17,4 4 902 35,44 3,76 14,69

439 17,4 4 888 35,54 3,77 14,73

440 17,5 4 874 35,64 3,78 14,77

441 17,5 4 860 35,75 3,79 14,81

442 17,6 4 846 35,85 3,80 14,86

443 17,6 4 832 35,95 3,81 14,90

444 17,7 4 818 36,06 3,83 14,94

445 17,7 4 804 36,16 3,84 14,99

446 17,8 4 790 36,27 3,85 15,03

447 17,8 4 776 36,38 3,86 15,08

448 17,9 4 762 36,48 3,87 15,12

449 17,9 4 748 36,59 3,88 15,16

450 18,0 4 720 36,81 3,90 15,25

451 18,1 4 706 36,92 3,92 15,30

452 18,1 4 692 37,03 3,93 15,35

453 18,2 4 685 37,08 3,93 15,37

454 18,2 4 679 37,13 3,94 15,39

455 18,2 4 673 37,18 3,94 15,41

456 18,3 4 645 37,40 3,97 15,50

457 18,4 4 631 37,51 3,98 15,55

458 18,4 4 617 37,63 3,99 15,59

459 18,5 4 607 37,71 4,00 15,63

460 18,5 4 598 37,78 4,01 15,66

461 18,6 4 584 37,90 4,02 15,71

462 18,6 4 570 38,02 4,03 15,75

463 18,7 4 561 38,09 4,04 15,79

464 18,7 4 551 38,17 4,05 15,82

465 18,7 4 542 38,25 4,06 15,85

466 18,8 4 523 38,41 4,07 15,92

467 18,9 4 509 38,53 4,09 15,97

468 18,9 4 495 38,65 4,10 16,02

469 19,0 4 481 38,77 4,11 16,07

470 19,0 4 467 38,89 4,13 16,12

471 19,1 4 458 38,97 4,13 16,15

472 19,1 4 449 39,05 4,14 16,18

473 19,2 4 437 39,15 4,15 16,23

474 19,2 4 425 39,26 4,16 16,27

475 19,3 4 414 39,36 4,18 16,31

476 19,3 4 402 39,47 4,19 16,36

477 19,4 4 390 39,57 4,20 16,40

478 19,4 4 379 39,67 4,21 16,44

479 19,5 4 367 39,78 4,22 16,49

480 19,5 4 355 39,89 4,23 16,53

481 19,6 4 343 40,00 4,24 16,58

481,6 19,6 4 337 40,06 4,25 16,60

482 19,7 4 335 40,08 4,25 16,61

483 19,7 4 332 40,10 4,25 16,62

483,2 19,7 4 332 40,10 4,25 16,62

484 19,8 4 325 40,17 4,26 16,65

484,8 19,8 4 318 40,23 4,27 16,67

485 19,9 4 317 40,24 4,27 16,68

486 19,9 4 311 40,30 4,28 16,70

486,4 19,9 4 309 40,32 4,28 16,71

487 20,0 4 305 40,36 4,28 16,72

488 20,0 4 299 40,41 4,29 16,75

489 20,1 4 294 40,46 4,29 16,77

490 20,1 4 290 40,50 4,30 16,78

491 20,2 4 287 40,52 4,30 16,79

492 20,2 4 285 40,54 4,30 16,80

493 20,3 4 283 40,56 4,30 16,81

494 20,3 4 280 40,59 4,31 16,82

495 20,4 4 278 40,61 4,31 16,83

496 20,4 4 276 40,63 4,31 16,84

497 20,5 4 273 40,66 4,31 16,85

498 20,5 4 271 40,68 4,32 16,86

499 20,6 4 266 40,72 4,32 16,88

500 20,6 4 262 40,76 4,32 16,89

501 20,7 4 259 40,79 4,33 16,91

502 20,7 4 257 40,81 4,33 16,91

503 20,8 4 255 40,83 4,33 16,92

504 20,8 4 252 40,86 4,33 16,93

505 20,9 4 248 40,90 4,34 16,95

506 20,9 4 243 40,95 4,34 16,97

507 21,0 4 238 40,99 4,35 16,99

508 21,0 4 234 41,03 4,35 17,01

509 21,1 4 229 41,08 4,36 17,03

509,9 21,1 4 224 41,13 4,36 17,05

510 21,1 4 224 41,13 4,36 17,05

511 21,2 4 219 41,18 4,37 17,07

511,8 21,2 4 215 41,22 4,37 17,08

512 21,3 4 214 41,23 4,37 17,09

513 21,3 4 209 41,28 4,38 17,11

513,7 21,3 4 206 41,31 4,38 17,12

514 21,4 4 204 41,32 4,38 17,13

515 21,4 4 199 41,37 4,39 17,15

515,6 21,4 4 196 41,40 4,39 17,16

516 21,5 4 194 41,42 4,39 17,17

517 21,5 4 189 41,47 4,40 17,19

517,5 21,5 4 187 41,49 4,40 17,20

518 21,6 4 184 41,52 4,40 17,21

519 21,6 4 180 41,56 4,41 17,22

519,4 21,6 4 178 41,58 4,41 17,23

520 21,7 4 175 41,61 4,41 17,25

521 21,7 4 170 41,66 4,42 17,27

521,3 21,7 4 168 41,68 4,42 17,27

522 21,8 4 165 41,71 4,42 17,29

523 21,8 4 160 41,76 4,43 17,31

523,2 21,8 4 159 41,77 4,43 17,31

524 21,9 4 155 41,81 4,44 17,33

525 21,9 4 150 41,86 4,44 17,35

525,1 21,9 4 150 41,86 4,44 17,35

526 22,0 4 145 41,91 4,45 17,37

527 22,0 4 140 41,96 4,45 17,39

528 22,1 4 135 42,01 4,46 17,41

528,8 22,1 4 131 42,06 4,46 17,43

529 22,2 4 130 42,07 4,46 17,43

530 22,2 4 125 42,12 4,47 17,45

530,6 22,2 4 122 42,15 4,47 17,47

531 22,3 4 119 42,18 4,47 17,48

532 22,3 4 114 42,23 4,48 17,50

532,4 22,3 4 112 42,25 4,48 17,51

533 22,4 4 111 42,26 4,48 17,51

534 22,4 4 108 42,29 4,49 17,53

534,2 22,4 4 108 42,29 4,49 17,53

535 22,5 4 103 42,34 4,49 17,55

536 22,5 4 098 42,39 4,50 17,57

537 22,6 4 093 42,45 4,50 17,59

537,8 22,6 4 089 42,49 4,51 17,61

538 22,7 4 088 42,50 4,51 17,61

539 22,7 4 083 42,55 4,51 17,63

539,6 22,7 4 080 42,58 4,52 17,65

540 22,8 4 078 42,60 4,52 17,66

541 22,8 4 076 42,62 4,52 17,66

541,4 22,8 4 075 42,63 4,52 17,67

542 22,9 4 072 42,66 4,53 17,68

543 22,9 4 066 42,73 4,53 17,71

543,2 22,9 4 066 42,73 4,53 17,71

544 23,0 4 061 42,78 4,54 17,73

545 23,0 4 056 42,83 4,54 17,75

et plus

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