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Document 31995Q1207

Parlamento europeo: Regolamento interno

GU L 293 del 7.12.1995, p. 1–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1995/1207/oj

31995Q1207

Parlamento europeo: Regolamento interno

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 07/12/1995 pag. 0001 - 0075


REGOLAMENTO INTERNO (1)

Nota bene

Le parti stampate in corsivo sono le interpretazioni del regolamento (vedi articolo 162).

INDICE

Pagina

CAPITOLO I - DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 1 Il Parlamento europeo .

8

Articolo 2 Indipendenza del mandato .

8

Articolo 3 Privilegi e immunità .

8

Articolo 4 Partecipazione dei deputati alle sedute e alle votazioni .

8

Articolo 5 Rimborso delle spese e pagamento delle indennità .

8

Articolo 6 Revoca dell'immunità .

8

Articolo 7 Verifica dei poteri .

9

Articolo 8 Durata del mandato .

9

Articolo 9 Norme di comportamento .

10

CAPITOLO II - SESSIONI DEL PARLAMENTO

Articolo 10 Convocazione del Parlamento .

10

Articolo 11 Luogo di riunione .

11

CAPITOLO III - CARICHE

Articolo 12 Presidente decano .

11

Articolo 13 Candidature e disposizioni generali .

11

Articolo 14 Elezione del Presidente - Allocuzione inaugurale .

11

Articolo 15 Elezione dei vicepresidenti .

11

Articolo 16 Elezione dei questori .

12

Articolo 17 Durata delle cariche .

12

Articolo 18 Vacanza .

12

Articolo 19 Attribuzioni del Presidente .

12

Articolo 20 Attribuzioni dei vicepresidenti .

12

CAPITOLO IV - ORGANI DEL PARLAMENTO

Articolo 21 Composizione dell'Ufficio di presidenza .

13

Articolo 22 Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza .

13

Articolo 23 Composizione della Conferenza dei presidenti .

13

Articolo 24 Attribuzioni della Conferenza dei presidenti .

13

Articolo 25 Attribuzioni dei questori .

14

Articolo 26 Conferenza dei presidenti di commissione .

14

Articolo 27 Conferenza dei presidenti di delegazione .

14

Articolo 28 Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei questori .

14

CAPITOLO V - GRUPPI POLITICI

Articolo 29 Costituzione di gruppi politici .

14

Articolo 30 Deputati non iscritti .

14

Articolo 31 Ripartizione dei posti in Aula .

14

CAPITOLO VI - RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI

Nomine

Articolo 32 Designazione del Presidente della Commissione .

15

Articolo 33 Voto di approvazione della Commissione .

15

Articolo 34 Mozione di censura contro la Commissione .

15

Articolo 35 Nomina dei membri della Corte dei conti .

15

Articolo 36 Banca centrale europea (Istituto monetario europeo) .

16

Dichiarazioni

Articolo 37 Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo .

16

Articolo 38 Dichiarazioni della Corte dei conti .

16

Articolo 39 Dichiarazioni della Banca centrale europea (Istituto monetario europeo) .

16

Interrogazioni al Consiglio e alla Commissione

Articolo 40 Interrogazioni orali .

16

Articolo 41 Tempo delle interrogazioni .

17

Articolo 42 Interrogazioni scritte .

17

Relazioni

Articolo 43 Relazione generale annuale della Commissione sulle attività dell'Unione europea17

Articolo 44 Relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario17

Risoluzioni e raccomandazioni

Articolo 45 Proposte di risoluzione .

17

Articolo 46 Raccomandazioni destinate al Consiglio .

18

Articolo 47 Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza .

18

Articolo 48 Dichiarazioni scritte .

19

CAPITOLO VII - PROCEDURE LEGISLATIVE

Disposizioni a carattere generale

Articolo 49 Programma legislativo annuale .

19

Articolo 50 Iniziativa di carattere legislativo .

20

Articolo 51 Esame di documenti legislativi .

20

Articolo 52 Delega a una commissione del potere deliberante .

21

Prima lettura - Fase dell'esame in commissione

Articolo 53 Verifica della base giuridica .

21

Articolo 54 Sussidiarietà, diritti fondamentali, risorse finanziarie .

22

Articolo 55 Trasparenza del processo legislativo .

22

Articolo 56 Modifica di una proposta della Commissione .

22

Articolo 57 Posizione della Commissione sugli emendamenti .

22

Prima lettura - Fase dell'esame in Aula

Articolo 58 Conclusione della prima lettura .

22

Articolo 59 Reiezione della proposta della Commissione .

23

Articolo 60 Adozione di emendamenti a una proposta della Commissione .

23

Prima lettura - Seguito da dare

Articolo 61 Seguito da dare al parere del Parlamento .

24

Articolo 62 Nuova consultazione .

24

Articolo 63 Procedura di concertazione .

24

Seconda lettura - Fase dell'esame in commissione

Articolo 64 Comunicazione della posizione comune del Consiglio .

24

Articolo 65 Termini .

25

Articolo 66 Deferimento alla commissione competente e successiva procedura .

25

Seconda lettura - Fase dell'esame in Aula

Articolo 67 Conclusione della seconda lettura .

25

Articolo 68 Approvazione senza modifiche della posizione comune del Consiglio .

25

Articolo 69 Intenzione di respingere la posizione comune del Consiglio .

25

Articolo 70 Conciliazione nel corso della seconda lettura .

26

Articolo 71 Reiezione della posizione comune del Consiglio .

26

Articolo 72 Emendamenti alla posizione comune del Consiglio .

26

Articolo 73 Conseguenze della mancata recezione degli emendamenti del Parlamento nella proposta riesaminata della Commissione .

27

Terza lettura - Conciliazione

Articolo 74 Convocazione del Comitato di conciliazione .

27

Articolo 75 Delegazione al Comitato di conciliazione .

27

Articolo 76 Termini .

27

Terza lettura - Fase dell'esame in Aula

Articolo 77 Progetto comune .

27

Articolo 78 Testo del Consiglio .

28

Articolo 79 Firma degli atti approvati .

28

Procedura del parere conforme

Articolo 80 Conclusione della procedura del parere conforme .

28

Poteri di controllo

Articolo 81 Disposizioni di attuazione .

28

Articolo 82 Codificazione ufficiale della legislazione comunitaria .

28

Articolo 83 Conseguenze dell'inazione del Consiglio dopo l'approvazione della sua posizione comune .

29

Articolo 84 Ricorsi davanti alla Corte di giustizia .

29

CAPITOLO VIII - PROCEDURA DI BILANCIO

Articolo 85 Bilancio generale .

29

Articolo 86 Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio .

29

Articolo 87 Controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio .

29

CAPITOLO IX - TRATTATI E ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo 88 Modificazione del trattato CECA .

29

Articolo 89 Trattati di adesione .

30

Articolo 90 Accordi internazionali .

30

CAPITOLO X - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Articolo 91 Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune .

31

Articolo 92 Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune .

31

CAPITOLO XI - COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

Articolo 93 Consultazione e informazione del Parlamento nei settori della giustizia e degli affari interni .

31

Articolo 94 Raccomandazioni nei settori della giustizia e degli affari interni .

32

CAPITOLO XII - ORDINE DEI LAVORI DEL PARLAMENTO

Articolo 95 Progetto di ordine del giorno .

32

Articolo 96 Approvazione e modifica dell'ordine del giorno .

32

Articolo 97 Urgenza .

32

Articolo 98 Discussione congiunta .

33

Articolo 99 Procedura senza discussione .

33

Articolo 100 Termini .

33

CAPITOLO XIII - DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Articolo 101 Accesso all'Aula .

33

Articolo 102 Lingue .

33

Articolo 103 Distribuzione dei documenti .

34

Articolo 104 Pubblicità delle discussioni .

34

Articolo 105 Facoltà di parlare e contenuto degli interventi .

34

Articolo 106 Ripartizione del tempo di parola .

34

Articolo 107 Elenco degli oratori .

34

Articolo 108 Fatto personale .

35

Articolo 109 Richiamo all'ordine .

35

Articolo 110 Esclusione dall'Aula .

35

Articolo 111 Tumulto in Aula .

35

CAPITOLO XIV - NUMERO LEGALE E VOTAZIONI

Articolo 112 Numero legale .

35

Articolo 113 Procedura di votazione .

36

Articolo 113 bis Parità di voti .

36

Articolo 114 Basi della votazione .

36

Articolo 115 Ordine di votazione degli emendamenti .

36

Articolo 116 Votazione per parti separate .

37

Articolo 117 Diritto di voto .

37

Articolo 118 Votazione .

37

Articolo 119 Votazione per appello nominale .

38

Articolo 120 Votazione elettronica .

38

Articolo 121 Votazione a scrutinio segreto .

38

Articolo 122 Dichiarazioni di voto .

38

Articolo 123 Contestazione della votazione .

38

Articolo 124 Presentazione e svolgimento degli emendamenti .

39

Articolo 125 Ricevibilità degli emendamenti .

39

CAPITOLO XV - INTERVENTI SULLA PROCEDURA

Articolo 126 Mozioni di procedura .

39

Articolo 127 Richiamo al regolamento .

40

Articolo 128 Questione pregiudiziale .

40

Articolo 129 Rinvio in commissione .

40

Articolo 130 Chiusura della discussione .

40

Articolo 131 Aggiornamento della discussione .

40

Articolo 132 Sospensione o chiusura della seduta .

41

CAPITOLO XVI - PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 133 Processo verbale .

41

Articolo 134 Resoconto integrale .

41

CAPITOLO XVII - COMMISSIONI

Articolo 135 Costituzione delle commissioni .

41

Articolo 136 Commissioni temporanee di inchiesta .

42

Articolo 137 Composizione delle commissioni .

43

Articolo 138 Membri supplenti .

43

Articolo 139 Attribuzioni delle commissioni .

44

Articolo 140 Commissione incaricata della verifica dei poteri .

44

Articolo 141 Sottocommissioni .

44

Articolo 142 Uffici di presidenza delle commissioni .

44

Articolo 143 Procedura senza relazione, procedura semplificata .

44

Articolo 144 Relazioni delle commissioni sulle consultazioni .

45

Articolo 145 Relazioni di carattere non legislativo .

45

Articolo 146 Motivazioni e termini .

45

Articolo 147 Pareri delle commissioni .

45

Articolo 148 Relazioni di iniziativa .

46

Articolo 149 Tempo delle interrogazioni in commissione .

46

Articolo 150 Procedura in sede di commissione .

46

Articolo 151 Riunioni delle commissioni .

47

Articolo 152 Processo verbale delle riunioni delle commissioni .

47

CAPITOLO XVIII - DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI

Articolo 153 Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari .

47

Articolo 154 Relazione per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa .

47

Articolo 155 Commissioni parlamentari miste .

48

CAPITOLO XIX - PETIZIONI

Articolo 156 Diritto di petizione .

48

Articolo 157 Esame delle petizioni .

48

Articolo 158 Pubblicità delle petizioni .

49

CAPITOLO XX - MEDIATORE

Articolo 159 Nomina del Mediatore .

49

Articolo 160 Destituzione del Mediatore .

49

Articolo 161 Azione del Mediatore .

50

CAPITOLO XXI - APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 162 Applicazione del regolamento .

50

Articolo 163 Modifica del regolamento .

51

CAPITOLO XXII - SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO - CONTABILITÀ

Articolo 164 Segretariato generale .

51

Articolo 165 Stato di previsione del Parlamento .

51

Articolo 166 Competenze in materia di assunzione e di liquidazione delle spese .

51

CAPITOLO XXIII - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 167 Questioni pendenti .

52

ALLEGATO I - Disposizioni di attuazione dell'articolo 9 - Dichiarazione degli interessi di carattere finanziario da parte dei deputati .

53

ALLEGATO II - Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni (articolo 41) .

54

A. Direttive .

54

B. Raccomandazioni .

55

ALLEGATO III - Direttive e criteri generali da seguire nella scelta degli argomenti da includere all'ordine del giorno per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza previste dall'articolo 47 .

56

ALLEGATO IV - Procedure da applicare per l'esame del bilancio generale dell'Unione europea e dei bilanci suppletivi .

57

ALLEGATO V - Procedura di esame e adozione delle decisioni sulla concessione del discarico .

61

ALLEGATO VI - Attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti .

63

ALLEGATO VII - Procedura da applicare per l'esame dei documenti confidenziali trasmessi al Parlamento europeo .

73

ALLEGATO VIII - Modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo .

74

CAPITOLO I DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 1

Il Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo è l'assemblea eletta a norma dei trattati, dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto e delle legislazioni nazionali emanate conformemente ai trattati.

2. I rappresentanti eletti al Parlamento europeo sono denominati:

«Medlemmer af Europa-Parlamentet» in lingua danese,

«Mitglieder des Europaeischen Parlaments» in lingua tedesca,

«ÂïõëaaõôÝò ôïõ AAõñùðáúêïý Êïéíïâïõëssïõ» in lingua greca,

«Members of the European Parliament» in lingua inglese,

«Diputados al Parlamento europeo» in lingua spagnola,

«Euroopan parlamentin jaesenet» in lingua finlandese,

«Députés au Parlement européen» in lingua francese,

«Deputati al Parlamento europeo» in lingua italiana,

«Leden van het Europees Parlement» in lingua olandese,

«Deputados ao Parlamento europeu» in lingua portoghese,

«Ledamoeter av Europaparlamentet» in lingua svedese.

Articolo 2

Indipendenza del mandato

I deputati al Parlamento europeo esercitano liberamente il loro mandato. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

Articolo 3

Privilegi e immunità

1. I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

2. I lasciapassare che assicurano ai deputati la libera circolazione negli Stati membri vengono rilasciati dal Presidente del Parlamento, non appena egli abbia ricevuto notifica della loro elezione.

3. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati.

Articolo 4

Partecipazione dei deputati alle sedute e alle votazioni

1. Per ogni seduta viene esposto un elenco di presenza che deve essere firmato dai deputati.

2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco vengono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta.

3. In ogni caso di votazione per appello nominale, viene indicato nel processo verbale il nominativo dei deputati che hanno partecipato alla votazione e il voto da essi espresso.

Articolo 5

Rimborso delle spese e pagamento delle indennità

L'Ufficio di presidenza disciplina il rimborso delle spese e il pagamento delle indennità dei deputati.

Articolo 6

Revoca dell'immunità

1. Ogni richiesta diretta al Presidente dall'autorità competente di uno Stato membro e volta a togliere l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

2. La commissione competente esamina le richieste di revoca senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate.

3. La commissione può chiedere all'autorità che ha presentato la richiesta di revoca tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per farsi un'idea precisa circa l'opportunità di revocare l'immunità. Il deputato interessato è ascoltato, se lo desidera, e può produrre tutti i documenti o altri elementi scritti di giudizio che ritiene idonei ai fini della determinazione di detta opportunità. Se è detenuto, può farsi rappresentare da un altro deputato.

4. La relazione della commissione contiene una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità. Tuttavia, qualora la richiesta di revoca si articoli in vari capi di accusa, ciascuno di questi può essere oggetto di una proposta di decisione separata. La relazione della commissione può proporre in via eccezionale che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale, senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

5. In nessun caso la commissione si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

6. La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore o contro ciascuna delle proposte di revoca o di mantenimento dell'immunità.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni dopo la discussione.

Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione unica su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si ritiene adottata la decisione contraria.

7. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato sulle deliberazioni giudiziarie adottate in caso di revoca dell'immunità parlamentare. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna.

8. Nel caso in cui un deputato sia arrestato o sottoposto a procedimento penale in seguito a delitto flagrante, qualsiasi altro deputato può chiedere la sospensione del procedimento iniziato o dello stato di detenzione.

Articolo 7

Verifica dei poteri

1. Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali.

2. La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto.

3. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare l'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o la graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.

4. Finché i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito a una contestazione, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi.

Articolo 8

Durata del mandato

1. L'inizio e il termine del mandato sono determinati a norma dell'Atto del 20 settembre 1976. Il mandato cessa inoltre per morte o per dimissioni.

2. I deputati restano in carica fino all'apertura della prima seduta del Parlamento successiva alle elezioni.

3. I deputati dimissionari comunicano per iscritto le loro dimissioni al Presidente. Detta comunicazione viene verbalizzata alla presenza del segretario generale o di un suo sostituto, firmata da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentata alla commissione competente, che la iscrive all'ordine del giorno della prima riunione successiva al ricevimento del suddetto documento.

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano allo spirito o alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, essa ne informa il Parlamento affinché quest'ultimo decida se constatare o meno la vacanza.

In caso contrario, la constatazione della vacanza è automatica, a meno che il deputato dimissionario non indichi una data successiva. Il Parlamento non vota in merito.

Per ovviare a talune circostanze eccezionali, segnatamente allorché una o più tornate si svolgano tra la decorrenza delle dimissioni e la prima riunione della commissione, il che non consentirebbe al gruppo politico cui appartiene il deputato dimissionario di sostituirlo durante tali tornate qualora non si possa constatare la vacanza, è istituita una procedura semplificata. Essa dà mandato al relatore della commissione competente, cui tali fascicoli sono stati affidati, di esaminare senza indugio ogni dimissione debitamente notificata e, qualora un ritardo di qualsiasi genere nell'esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, di deferire la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 3

- informi il Presidente del Parlamento, a nome di tale commissione, che la vacanza può essere constatata,

- oppure, convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore.

4. Le incompatibilità risultanti dalle legislazioni nazionali sono notificate al Parlamento, il quale ne prende atto.

Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione notifichino al Presidente nomine a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza.

5. Va considerata come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza:

- in caso di dimissioni: la data della vacanza constatata dal Parlamento, la data in cui il Presidente ha ricevuto la lettera di dimissioni o una data successiva (ma non anteriore) indicata in tale lettera dal deputato dimissionario;

- in caso di nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione.

6. Quando il Parlamento constata la vacanza, esso ne informa lo Stato membro interessato.

7. Ogni contestazione relativa alla validità del mandato di un deputato i cui poteri sono stati verificati è rinviata alla commissione competente, che deve immediatamente riferire in merito al Parlamento, al più tardi all'inizio della tornata successiva.

8. Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza.

Articolo 9

Norme di comportamento

Il Parlamento può stabilire norme di comportamento per i propri membri. Tali norme sono adottate in conformità dell'articolo 163, paragrafo 2, e allegate al presente regolamento (1).

Esse non possono in alcun modo vincolare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politica o di altra natura comunque a esso connessa.

CAPITOLO II SESSIONI DEL PARLAMENTO

Articolo 10

Convocazione del Parlamento

1. La legislatura corrisponde alla durata del mandato dei deputati prevista nell'Atto del 20 settembre 1976.

La sessione ha una durata annuale, conformemente all'Atto suddetto e ai Trattati.

La tornata è la riunione del Parlamento che ha luogo di regola ogni mese; essa si ripartisce in singoli giorni di seduta.

Le sedute che il Parlamento tiene nel corso di una stessa giornata sono considerate come una sola seduta.

2. Il Parlamento si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo di ogni anno e decide in modo sovrano circa la durata delle interruzioni della sessione.

3. Inoltre il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dell'Atto del 20 settembre 1976.

4. La Conferenza dei presidenti può modificare la durata delle interruzioni fissate in conformità del paragrafo 2 con decisione motivata presa almeno quindici giorni prima della data precedentemente stabilita dal Parlamento per la ripresa della sessione, senza che tale data possa essere posticipata di più di quindici giorni.

5. Sentita la Conferenza dei presidenti, il Presidente convoca, in via eccezionale, il Parlamento su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono o su richiesta della Commissione o del Consiglio.

È inoltre in facoltà del Presidente, con l'accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale su richiesta di un terzo dei deputati che lo compongono.

Articolo 11

Luogo di riunione

1. Il Parlamento tiene le sedute plenarie e le riunioni di commissione nel luogo in cui la sua sede è stata fissata alle condizioni previste dai trattati.

2. Tuttavia, in via eccezionale e con risoluzione approvata dalla maggioranza dei deputati che lo compongono, il Parlamento può decidere di tenere una o più sedute fuori della sua sede.

Le proposte di sedute aggiuntive a Bruxelles e qualsiasi eventuale emendamento alle stesse richiedono soltanto una maggioranza semplice di voti.

3. Ogni commissione può decidere di chiedere che una o più delle proprie riunioni si tengano fuori di questa sede. La richiesta motivata è trasmessa al Presidente del Parlamento che la sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza. In caso di urgenza, il Presidente può decidere da solo. Quando sono sfavorevoli, le decisioni dell'Ufficio di presidenza o del Presidente devono essere motivate.

CAPITOLO III CARICHE

Articolo 12

Presidente decano

1. Nella seduta di cui all'articolo 10, paragrafo 3, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il più anziano dei deputati presenti assume, in qualità di decano d'età, le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

2. Sotto la presidenza del decano d'età non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.

Qualora una questione attinente alla verifica dei poteri venga sollevata durante la presidenza del Presidente decano, quest'ultimo rinvia la questione alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

Articolo 13

Candidature e disposizioni generali

1. Il Presidente, i vicepresidenti e i questori sono eletti a scrutinio segreto. Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati. Esse possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno ventinove deputati. Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione.

2. Lo spoglio delle schede per ogni votazione a scrutinio segreto è effettuato da quattro scrutatori estratti a sorte tra i deputati; i candidati non possono essere scrutatori.

3. Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei questori, congiuntamente considerati, è opportuno tener conto di un'equa rappresentanza degli Stati membri e delle tendenze politiche.

Articolo 14

Elezione del Presidente - Allocuzione inaugurale

1. Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature debbono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al decano d'età, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al precedente scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

2. Non appena il Presidente è stato eletto, il decano d'età gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

Articolo 15

Elezione dei vicepresidenti

1. Successivamente si procede all'elezione, con un'unica scheda, dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio, fino a un massimo di quattordici deputati e nell'ordine numerico dei voti riportati, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l'assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.

Nonostante che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, la presentazione di nuove candidature tra uno scrutinio e l'altro non sia espressamente prevista per l'elezione dei vicepresidenti, essa è di diritto, in ragione della sovranità dell'Assemblea, la quale deve potersi esprimere su tutte le candidature possibili, tanto più che la mancanza di questa facoltà potrebbe ostacolare il corretto svolgimento dell'elezione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età.

Qualora l'elezione non abbia luogo a scrutinio segreto, l'ordine di precedenza corrisponde all'ordine in cui il Presidente comunica le candidature.

Articolo 16

Elezione dei questori

Eletti i vicepresidenti, il Parlamento procede all'elezione di cinque questori.

Questa elezione si svolge secondo le stesse disposizioni applicabili all'elezione dei vicepresidenti.

Articolo 17

Durata delle cariche

1. La durata delle cariche di Presidente, di vicepresidente e di questore è di due anni e mezzo.

Il deputato che passi a un altro gruppo politico mantiene per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o nel Collegio dei questori.

2. Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

Articolo 18

Vacanza

1. Qualora il Presidente, un vicepresidente o un questore debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore, conformemente alle disposizioni che precedono.

Il nuovo vicepresidente prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente uscente.

2. Qualora si renda vacante la carica di Presidente, il primo vicepresidente esercita tale funzione fino all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 19

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dirige, nelle condizioni previste dal presente regolamento, l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del Parlamento e per assicurarne il buon svolgimento.

2. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Egli trasmette alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.

3. Il Presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare a una discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata.

4. Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il Parlamento è rappresentato dal suo Presidente, che può delegare tale potere.

Articolo 20

Attribuzioni dei vicepresidenti

Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o se intende partecipare a una discussione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2.

CAPITOLO IV ORGANI DEL PARLAMENTO

Articolo 21

Composizione dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza del Parlamento si compone del Presidente e dei quattordici vicepresidenti del Parlamento.

2. I questori sono membri dell'Ufficio di presidenza con funzioni consultive.

3. Nelle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, in caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante.

Articolo 22

Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza svolge i compiti a esso affidati dal presente regolamento.

2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.

3. L'Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute.

4. L'Ufficio di presidenza prende le disposizioni previste all'articolo 30 per i deputati non iscritti.

5. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti.

6. L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento.

7. L'Ufficio di presidenza adotta le direttive per i questori conformemente all'articolo 25.

8. L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare le riunioni di commissione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori.

9. L'Ufficio di presidenza nomina il segretario generale conformemente all'articolo 164.

10. Il Presidente e/o l'Ufficio di presidenza possono affidare a uno o più membri dell'Ufficio di presidenza compiti generali o particolari rientranti nelle competenze del Presidente e/o dell'Ufficio di presidenza. Allo stesso tempo vengono determinate le modalità di esecuzione di tali compiti.

11. In occasione della rielezione del Parlamento, l'Ufficio di presidenza uscente resta in carica fino alla prima seduta del nuovo Parlamento.

Articolo 23

Composizione della Conferenza dei presidenti

1. La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici. Il presidente di un gruppo politico può farsi sostituire da un membro del suo gruppo.

2. I deputati non iscritti delegano due dei loro membri alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali essi prendono parte senza diritto di voto.

3. La Conferenza dei presidenti cerca di raggiungere un consenso sulle questioni che le sono deferite.

Qualora non possa essere raggiunto tale consenso, si procede a una votazione ponderata in funzione del numero dei membri di ogni gruppo politico.

Articolo 24

Attribuzioni della Conferenza dei presidenti

1. La Conferenza dei presidenti svolge i compiti a essa affidati dal presente regolamento.

2. La Conferenza dei presidenti delibera sull'organizzazione dei lavori del Parlamento e sulle questioni connesse alla programmazione legislativa.

3. La Conferenza dei presidenti è competente per le questioni afferenti le relazioni con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea nonché con i parlamenti nazionali degli Stati membri.

4. La Conferenza dei presidenti è competente per le questioni afferenti le relazioni con i paesi terzi e con istituzioni od organizzazioni extracomunitarie.

5. La Conferenza dei presidenti fissa il progetto di ordine del giorno delle tornate del Parlamento.

6. La Conferenza dei presidenti è responsabile per la composizione e le competenze delle commissioni e delle commissioni temporanee d'inchiesta nonché delle commissioni parlamentari miste, delle delegazioni permanenti e delle delegazioni ad hoc.

7. La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula conformemente all'articolo 31.

8. La Conferenza dei presidenti è competente per l'autorizzazione delle relazioni d'iniziativa.

9. La Conferenza dei presidenti presenta all'Ufficio di presidenza proposte in merito a problemi amministrativi e finanziari dei gruppi politici.

Articolo 25

Attribuzioni dei questori

I questori sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputati ai sensi di direttive fissate dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 26

Conferenza dei presidenti di commissione

1. La Conferenza dei presidenti di commissione è composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e temporanee. Essa elegge un presidente.

2. La Conferenza dei presidenti di commissione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito all'attività delle commissioni e alla fissazione dell'ordine del giorno delle tornate.

3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di commissione determinate attribuzioni.

Articolo 27

Conferenza dei presidenti di delegazione

1. La Conferenza dei presidenti di delegazione è composta dai presidenti di tutte le delegazioni interparlamentari permanenti. Essa elegge un presidente.

2. La Conferenza dei presidenti di delegazione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito all'attività delle delegazioni.

3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di delegazione determinate attribuzioni.

Articolo 28

Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei questori

1. I processi verbali dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti sono tradotti nelle lingue ufficiali, stampati e distribuiti a tutti i deputati, salvo che, in casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti, per motivi di riservatezza, decidano altrimenti.

2. Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei questori. Tali interrogazioni debbono essere presentate per iscritto al Presidente; le interrogazioni e le risposte sono pubblicate nel Bollettino del Parlamento entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.

CAPITOLO V GRUPPI POLITICI

Articolo 29

Costituzione di gruppi politici

1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.

2. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di ventinove deputati se provenienti da uno solo degli Stati membri. Il numero è di ventitré se i deputati provengono da due Stati membri, di diciotto se provengono da tre Stati membri e di quattordici se provengono da quattro o più Stati membri.

3. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.

4. La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione dell'Ufficio di presidenza.

5. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 30

Deputati non iscritti

1. I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.

2. L'Ufficio di presidenza disciplina inoltre la posizione e le prerogative parlamentari di tali deputati.

Articolo 31

Ripartizione dei posti in Aula

La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula per i gruppi politici, i deputati non iscritti e le istituzioni dell'Unione europea.

CAPITOLO VI RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI

NOMINE

Articolo 32

Designazione del Presidente della Commissione

1. Dopo che i governi degli Stati membri hanno concordato una proposta in vista della designazione del Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato proposto a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.

Il Consiglio è invitato a partecipare al dibattito.

2. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti espressi.

La votazione si svolge per appello nominale.

3. Il Presidente trasmette al Presidente del Consiglio europeo e ai governi degli Stati membri il risultato della votazione, quale parere del Parlamento stesso.

4. Se il Parlamento esprime parere negativo sulla proposta di designazione del Presidente della Commissione, il Presidente invita i governi degli Stati membri a ritirare la loro proposta e a presentarne una nuova al Parlamento.

Articolo 33

Voto di approvazione della Commissione

1. Dopo che i governi degli Stati membri hanno concordato i nominativi delle altre personalità che intendono nominare membri della Commissione, il Presidente, consultato il Presidente designato della Commissione, invita i candidati a comparire dinanzi alle varie commissioni parlamentari secondo le loro prevedibili competenze.

2. Ogni commissione può invitare il candidato designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande. Essa trasmette quindi le sue conclusioni al Presidente.

3. Il Presidente designato presenta il programma della Commissione designata in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati tutti i membri del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.

4. A conclusione della discussione, qualunque gruppo politico può presentare una proposta di risoluzione contenente una dichiarazione sull'approvazione o la reiezione della Commissione designata.

5. Il Parlamento procede al voto di approvazione della Commissione alla maggioranza dei voti espressi.

La votazione si svolge per appello nominale.

6. Se il Parlamento approva la Commissione designata, il Presidente informa i governi degli Stati membri che si può procedere alla nomina della Commissione.

Articolo 34

Mozione di censura contro la Commissione

1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al Presidente una mozione di censura diretta contro la Commissione.

2. La mozione deve recare la menzione «Mozione di censura» ed essere motivata. Essa viene trasmessa alla Commissione.

3. Il Presidente comunica immediatamente ai deputati la presentazione della mozione.

4. La discussione sulla mozione ha luogo solo quando siano decorse almeno 24 ore dalla comunicazione ai deputati.

5. La votazione sulla mozione ha luogo per appello nominale quando siano decorse almeno 48 ore dall'inizio della discussione.

6. La discussione e la votazione hanno luogo al più tardi nel corso della tornata successiva alla presentazione della mozione.

7. La mozione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. L'esito della votazione è notificato ai Presidenti del Consiglio e della Commissione.

Articolo 35

Nomina dei membri della Corte dei conti

1. Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati.

2. La commissione competente trasmette al Parlamento una raccomandazione relativa alla nomina dei candidati proposti.

3. La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno ventinove deputati, decida altrimenti.

4. Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.

Articolo 36

Banca centrale europea (Istituto monetario europeo)

1. Il candidato proposto alla presidenza della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione parlamentare competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati.

2. La commissione competente trasmette al Parlamento una raccomandazione sull'opportunità di approvare la candidatura proposta.

3. La votazione si svolge entro due mesi dalla ricezione della proposta, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno ventinove deputati.

4. Se il Parlamento esprime parere negativo, il Presidente chiede al Consiglio di ritirare la sua proposta e di presentarne una nuova al Parlamento.

5. La stessa procedura si applica ai candidati designati alla vicepresidenza e alla carica di membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea nonché alla presidenza dell'Istituto monetario europeo.

DICHIARAZIONI

Articolo 37

Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo

1. I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente decide quando tale dichiarazione possa aver luogo. La dichiarazione può essere seguita da discussione.

2. Una commissione, un gruppo politico o almeno ventinove deputati possono presentare una proposta di risoluzione.

3. Le proposte di risoluzione sono poste in votazione nello stesso giorno. Il Presidente decide in merito alle deroghe. Sono ammesse dichiarazioni di voto.

4. Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, gruppi politici o deputati.

5. Dopo l'approvazione di una proposta di risoluzione non è posta in votazione nessun'altra proposta di risoluzione, a meno che, a titolo eccezionale, il Presidente non decida diversamente.

6. Qualora la discussione non abbia luogo, i deputati possono porre domande brevi e precise per un periodo di tempo complessivo di trenta minuti.

Articolo 38

Dichiarazioni della Corte dei conti

1. Il Presidente della Corte dei conti, nell'ambito della procedura di scarico o delle attività del Parlamento concernenti il settore del controllo di bilancio, può essere invitato a prendere la parola per presentare le osservazioni contenute nella relazione annuale o nelle relazioni speciali o pareri della Corte, nonché per illustrare il programma di lavoro della Corte.

2. Il Parlamento può decidere di discutere separatamente, con la partecipazione della Commissione e del Consiglio, eventuali questioni sollevate in tali dichiarazioni.

Articolo 39

Dichiarazioni della Banca centrale europea (Istituto monetario europeo)

1. Il Presidente della Banca centrale europea presenta al Parlamento la relazione annuale della Banca.

2. Il Parlamento può decidere di tenere una discussione sulla relazione presentatagli.

3. Il Presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del Comitato esecutivo possono essere invitati a partecipare a una riunione della commissione competente per fare una dichiarazione e rispondere a domande. Il Presidente della Banca partecipa a tali riunioni due volte all'anno. Se la commissione competente ritiene che le circostanze lo giustifichino e se tale valutazione è confermata dalla Conferenza dei presidenti, egli può essere invitato a partecipare ad altre riunioni.

4. La stessa procedura si applica al Presidente dell'Istituto monetario europeo per tutto il periodo di esistenza dell'Istituto.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO E ALLA COMMISSIONE

Articolo 40

Interrogazioni orali

1. Per iniziativa di una commissione, di un gruppo politico o di almeno ventinove deputati, possono essere rivolte interrogazioni al Consiglio o alla Commissione perché siano iscritte all'ordine del giorno del Parlamento.

Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le sottopone senza indugio alla Conferenza dei presidenti.

La Conferenza dei presidenti decide circa l'iscrizione delle interrogazioni all'ordine del giorno e l'ordine in base al quale devono essere iscritte.

2. Un'interrogazione deve essere trasmessa all'istituzione interessata almeno una settimana prima della seduta all'ordine del giorno della quale verrà iscritta, se si tratta di un'interrogazione alla Commissione, e almeno tre settimane prima di questa data, se si tratta di un'interrogazione al Consiglio.

3. Per le interrogazioni riguardanti i settori menzionati agli articoli J.7 e K.6 del trattato sull'Unione europea, il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica. Il Consiglio deve fornire una risposta entro un termine ragionevole affinché il Parlamento venga debitamente informato.

4. Uno degli interroganti dispone di cinque minuti per svolgere l'interrogazione. Un membro dell'istituzione interrogata risponde.

L'interrogante ha il diritto di utilizzare l'intera durata del tempo di parola indicato.

5. Per il resto, le disposizioni dell'articolo 37, paragrafi 2, 3, 4 e 5, sono applicabili per analogia.

Articolo 41

Tempo delle interrogazioni

1. Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. In tale contesto può essere previsto un tempo per le interrogazioni al Presidente e ai singoli membri della Commissione.

2. In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e alla Commissione.

3. Le interrogazioni debbono essere presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. Tale decisione deve essere immediatamente notificata all'interrogante.

4. La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive (1).

Articolo 42

Interrogazioni scritte

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica all'istituzione interessata.

3. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

4. Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente. Si applica a tal fine per analogia l'articolo 41.

5. Alle interrogazioni che richiedono una risposta sollecita ma non esigono ricerche approfondite (interrogazioni prioritarie) viene data risposta entro tre settimane. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.

6. Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) viene data risposta entro sei settimane.

7. Il deputato deve indicare di quale tipo di interrogazione si tratta. La decisione in merito spetta al Presidente.

RELAZIONI

Articolo 43

Relazione generale annuale della Commissione sulle attività dell'Unione europea

La relazione generale annuale della Commissione sulle attività dell'Unione europea viene deferita alle commissioni, che possono portare in seduta problemi specifici e di fondamentale importanza ricorrendo a una delle procedure esistenti.

Articolo 44

Relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario

1. La relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri è trasmessa alle commissioni interessate. Ognuna di esse può trasmettere il suo parere alla commissione competente per le questioni giuridiche, che presenta una relazione all'Assemblea.

2. La risoluzione approvata dall'Assemblea e la relazione della commissione competente sono trasmesse al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI

Articolo 45

Proposte di risoluzione

1. Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea.

Tale proposta consiste al massimo di 200 parole.

2. La commissione competente decide sulla procedura.

Essa può trattare la proposta di risoluzione congiuntamente ad altre proposte di risoluzione o relazioni.

Essa può emettere un parere, anche sotto forma di lettera.

Essa può decidere di elaborare una relazione. In tal caso deve ottenere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti.

3. Gli autori della proposta di risoluzione vengono informati delle decisioni della commissione e della Conferenza dei presidenti.

4. La relazione deve contenere il testo della proposta di risoluzione.

5. I pareri sotto forma di lettera destinati ad altre istituzioni dell'Unione europea sono trasmessi a cura del Presidente.

6. L'autore o gli autori di una proposta di risoluzione presentata conformemente agli articoli 37, paragrafo 2, 40, paragrafo 5 e 47, paragrafo 1, hanno il diritto di ritirarla prima della relativa votazione finale.

7. Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 1 può essere ritirata dal suo o dai suoi autori o dal primo firmatario della proposta prima che la commissione competente abbia deciso, sulla base del paragrafo 2, di elaborare una relazione in merito.

Una volta che la proposta è stata fatta propria in tal modo dalla commissione, solo quest'ultima ha facoltà di ritirarla, purché ciò avvenga prima della votazione finale.

8. Una proposta di risoluzione ritirata può essere immediatamente fatta propria e ripresentata da un gruppo politico, da una commissione parlamentare o da un numero di deputati pari a quello necessario per presentarla.

Sarà cura delle commissioni fare il possibile perché le proposte di risoluzione ex articolo 45 che rispondono ai requisiti fissati ricevano un seguito e siano congruamente richiamate nei documenti che riflettono questo seguito.

Articolo 46

Raccomandazioni destinate al Consiglio

1. Almeno ventinove deputati o un gruppo politico possono presentare una proposta di raccomandazione al Consiglio, relativamente a materie di cui ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea.

2. Tali proposte sono deferite all'esame della commissione competente.

Se del caso, questa investe del problema il Parlamento nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.

3. Nella sua relazione la commissione competente presenta al Parlamento una proposta di raccomandazione destinata al Consiglio accompagnata da una breve motivazione e, se del caso, dal parere delle altre commissioni consultate.

4. In caso di urgenza, si applicano le disposizioni degli articoli 92 e 94.

Articolo 47

Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

1. Un gruppo politico o almeno ventinove deputati possono chiedere per iscritto al Presidente che venga tenuta una discussione su un argomento di attualità, urgente e di notevole rilevanza (articolo 95, paragrafo 3). La richiesta deve essere accompagnata da una proposta di risoluzione. Il Presidente informa immediatamente il Parlamento di ogni richiesta in tal senso.

2. La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'allegato III, un elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle successive discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non deve essere superiore a cinque. Il Presidente comunica l'elenco al Parlamento al più tardi alla ripresa della seduta il pomeriggio dello stesso giorno.

Prima della fine della seduta dello stesso giorno un gruppo politico o almeno ventinove deputati possono opporsi a tale decisione fornendone le ragioni per iscritto e chiedere che il Parlamento si pronunci in merito all'eliminazione delle discussioni di un argomento previsto e/o all'inclusione di un argomento non previsto, fermo restando il numero massimo di argomenti previsto dal presente articolo. La votazione su tale opposizione ha luogo senza discussione all'inizio della seduta successiva.

3. Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, nei limiti del tempo complessivo di non oltre tre ore per tornata previsto per le discussioni.

Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione, delle votazioni e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti.

4. Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 122.

Le votazioni effettuate in applicazione dell'articolo 47 possono essere organizzate congiuntamente nell'ambito delle responsabilità del Presidente e della Conferenza dei presidenti.

5. Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 4.

6. Il Presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti di tutti i gruppi politici.

Le disposizioni degli articoli 128, 129 e 131 non si applicano alle proposte di risoluzione iscritte all'ordine del giorno delle discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

Le proposte di risoluzione che, presentate in vista di una discussione su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza ai sensi del paragrafo 1, non vengono inserite nell'elenco degli argomenti previsti per dette discussioni, elenco redatto ai sensi del paragrafo 2, o che, anche se inseritevi, non possono essere esaminate nell'arco di tempo previsto per queste discussioni, decadono. Decadono anche le proposte di risoluzione per le quali sia stata constatata, in seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 3, la mancanza del numero legale. Resta inteso che i deputati hanno il diritto di ripresentare queste proposte di risoluzione in vista di un loro deferimento in commissione (articolo 45) o dell'iscrizione nelle discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza della tornata successiva.

Una proposta di risoluzione presentata sulla base del paragrafo 1 non può essere iscritta all'ordine del giorno per essere discussa quale argomento di attualità, urgente e di notevole rilevanza se l'argomento su cui essa verte è già iscritto all'ordine del giorno della stessa tornata.

Il regolamento non contiene alcuna disposizione che consenta di esaminare congiuntamente una proposta di risoluzione presentata in conformità del paragrafo 1 e una relazione presentata da una commissione sullo stesso argomento.

***

Qualora sia richiesta la constatazione del numero legale ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 3, tale richiesta è valida solo per la proposta di risoluzione che deve essere posta in votazione e non per le successive.

Articolo 48

Dichiarazioni scritte

1. Ciascun deputato può presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento attinente alle attività dell'Unione europea. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali, distribuite e iscritte in un registro.

2. Ogni deputato può apporre la sua firma su una dichiarazione iscritta nel registro.

3. Al termine di ogni tornata il Presidente comunica quante firme hanno raccolto le dichiarazioni iscritte nel registro.

4. Non appena una dichiarazione iscritta nel registro ha raccolto la firma di almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento, il testo della dichiarazione è trasmesso alle istituzioni indicate dagli autori, con precisazione dei nomi dei firmatari. Il Presidente ne informa i deputati nel corso della seduta successiva. Sul processo verbale di tale seduta è pubblicato in allegato il testo della dichiarazione, unitamente ai nomi dei firmatari. L'annuncio del Presidente segna la chiusura delle iscrizioni nel registro.

5. Una dichiarazione scritta che sia rimasta iscritta nel registro per più di due mesi senza essere stata firmata da almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento decade.

CAPITOLO VII PROCEDURE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Articolo 49

Programma legislativo annuale

1. Prima della fine di ogni anno e dopo una discussione e una votazione in Parlamento sul programma annuale della Commissione, i presidenti del Parlamento e della Commissione concordano, a nome delle loro istituzioni, un programma legislativo annuale per l'anno successivo che comprende tutta l'attività legislativa prevista. Anche il Presidente del Consiglio è invitato a partecipare alla procedura a nome della sua istituzione.

2. Il programma legislativo annuale stabilisce le priorità in campo legislativo e fissa un calendario per la presentazione da parte della Commissione di tutte le proposte e i documenti contenuti nel programma e per il loro esame da parte del Parlamento e del Consiglio.

3. Il programma legislativo annuale verte

a) su tutte le nuove proposte legislative,

b) su tutti i documenti prelegislativi,

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 395X1207(01).1c) su ogni altro documento di carattere legislativo,

d) sugli accordi con paesi terzi

destinati a essere presentati dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio nell'anno successivo.

Il programma verte inoltre su ogni proposta e documento di carattere legislativo richiesto dal Parlamento o dal Consiglio e che la Commissione ha accettato di presentare.

4. Il Presidente, nelle discussioni sul programma legislativo annuale, agisce sulla base delle conclusioni della Conferenza dei presidenti. Prima di formulare le sue conclusioni, la Conferenza dei presidenti consulta la Conferenza dei presidenti di commissione.

5. In caso di circostanze urgenti e imprevedibili, un'istituzione può proporre una misura legislativa di sua iniziativa, nelle modalità consentite dai trattati, in aggiunta alle misure proposte nel programma legislativo.

6. Il Parlamento precisa, per ogni proposta o documento del programma legislativo annuale, quale commissione può essere designata in quanto commissione competente all'atto della presentazione delle proposte.

7. Il programma legislativo annuale convenuto fra le istituzioni è allegato al processo verbale della seduta che segue la sua approvazione. Il Presidente trasmette il programma legislativo annuale ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

8. Qualora un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, essa notifica all'altra istituzione i motivi del ritardo e propone un nuovo calendario.

9. Il programma legislativo annuale può essere rivisto all'inizio del secondo semestre.

Articolo 50

Iniziativa di carattere legislativo

1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli ogni adeguata proposta legislativa ai sensi dell'articolo 138 B, secondo comma del trattato CE approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, autorizzata a norma dell'articolo 148. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.

2. Prima di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 148, la commissione competente accerta che nessuna proposta del genere sia in fase di preparazione in quanto

a) essa non figura nel programma legislativo annuale; oppure

b) i preparativi di tale proposta non sono iniziati o sono indebitamente ritardati; oppure

c) la Commissione non ha risposto positivamente a precedenti richieste avanzate dalla commissione competente ovvero contenute in risoluzioni approvate dal Parlamento a maggioranza semplice.

3. La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è corredata da raccomandazioni particolareggiate in ordine al contenuto della proposta richiesta, che deve rispettare il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini.

4. Qualora la proposta richiesta presenti incidenze finanziarie, il Parlamento precisa le modalità volte a garantire un'adeguata copertura finanziaria.

5. La commissione competente controlla l'andamento di ogni proposta legislativa che si basi su una richiesta particolare del Parlamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai casi in cui i trattati attribuiscono il diritto di iniziativa al Parlamento.

La maggioranza richiesta è quella indicata nel relativo articolo del trattato in oggetto.

Articolo 51

Esame di documenti legislativi

1. Le proposte della Commissione e altri documenti di carattere legislativo vengono deferiti dal Presidente, per esame, alla commissione competente.

Qualora una proposta figuri nel programma legislativo annuale, la commissione competente può decidere di nominare un relatore al fine di seguire la fase preparatoria della proposta.

Le consultazioni del Consiglio o le richieste di parere della Commissione vengono trasmesse dal Presidente, per esame della proposta in questione, alla commissione competente.

Le disposizioni relative alla prima lettura definite agli articoli da 53 a 63 si applicano alle proposte legislative indipendentemente dal fatto che esse richiedano una, due o tre letture.

2. Le posizioni comuni del Consiglio vengono deferite, per esame, alla commissione competente in prima lettura.

Alle posizioni comuni si applicano le disposizioni relative alla seconda lettura definite agli articoli da 64 a 73.

3. Nel corso della procedura di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio a seguito della seconda lettura non vi può essere rinvio in commissione.

Alla procedura di conciliazione si applicano le disposizioni relative alla terza lettura definite agli articoli da 74 a 78.

4. Gli articoli 52, 58, paragrafi 1 e 3, 59, 60, 129, 143, 144 e 147 non si applicano durante la seconda e la terza lettura.

5. In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un'altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura.

Articolo 52

Delega a una commissione del potere deliberante

1. La Conferenza dei presidenti può deferire una consultazione, una richiesta di parere, una relazione d'iniziativa ex articolo 148 o una relazione sulla base di una proposta di risoluzione ex articolo 45, paragrafi 1-5, alla commissione competente con potere deliberante.

2. Qualora, dopo il deferimento in commissione ai sensi del paragrafo 1, un terzo dei membri effettivi della commissione chieda che il potere deliberante sia attribuito alla seduta plenaria, si applicano le procedure consuete per la discussione delle relazioni e per i relativi emendamenti in seduta.

3. La riunione durante la quale la commissione delibera è pubblica.

4. Il termine per la relativa presentazione di emendamenti è pubblicato nel Bollettino del Parlamento.

5. Dopo che la commissione ha approvato la sua relazione e fatta salva l'applicazione degli articoli 102, paragrafo 1, e 103, il Presidente iscrive detta relazione all'ordine del giorno della tornata successiva. La risoluzione e gli eventuali emendamenti della commissione si considerano approvati e sono riportati nel processo verbale a meno che, prima dell'inizio del secondo giorno della tornata, un decimo dei deputati che compongono il Parlamento, provenienti da almeno tre gruppi politici, vi si sia opposto per iscritto. Tali contestazioni sono comunicate dal Presidente all'inizio della seconda seduta della tornata; in questo caso la relazione della commissione viene iscritta all'ordine del giorno della tornata stessa o di quella successiva ed è trattata conformemente alla procedura consueta. Il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

La richiesta da parte di un terzo dei membri effettivi di una commissione di restituire il potere deliberante alla seduta plenaria può essere formulata per iscritto al di fuori di una riunione della commissione, ma deve essere presentata anteriormente alla data della riunione nella quale la commissione nomina il relatore sulla questione per la quale si chiede che il potere deliberante venga restituito all'Assemblea plenaria.

***

Le norme regolamentari relative alla presentazione di emendamenti sono quelle dell'articolo 124, paragrafo 1, dell'articolo 150, paragrafo 4, che rinviano all'articolo 124, e dell'articolo 52, in particolare il paragrafo 4, in virtù del quale l'eventuale termine per la presentazione di emendamenti deve essere pubblicato nel Bollettino del Parlamento. Ogni deputato può presentare emendamenti in tutte le commissioni, a norma dell'articolo 124, paragrafo 1 del regolamento; tale regola vale a maggior ragione quando la commissione parlamentare esamina questioni che le sono state deferite a norma dell'articolo 52.

PRIMA LETTURA - FASE DELL'ESAME IN COMMISSIONE

Articolo 53

Verifica della base giuridica

1. Per ogni proposta della Commissione o altro documento di carattere legislativo, la commissione competente verifica in primo luogo la legittimità e l'opportunità della base giuridica adottata.

2. Qualora contesti la legittimità e l'opportunità della base giuridica, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per gli affari giuridici.

3. La commissione competente per gli affari giuridici può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la base giuridica in relazione a specifiche proposte presentate dalla Commissione. In tal caso, essa ne informa debitamente la commissione competente.

4. Qualora decida di contestare la legittimità e l'opportunità della base giuridica, la commissione competente per gli affari giuridici riferisce le proprie conclusioni al Parlamento.

5. Qualora siano stati presentati in Aula emendamenti volti a modificare la base giuridica senza che la commissione competente nel merito abbia contestato la legittimità e l'opportunità della base giuridica stessa, la commissione competente per le questioni giuridiche deve pronunciarsi su detti emendamenti prima che essi siano posti in votazione.

Articolo 54

Sussidiarietà, diritti fondamentali, risorse finanziarie

1. Durante l'esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione se la proposta rispetta il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini. In caso di proposta avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste adeguate risorse finanziarie.

2. Qualora il Parlamento concluda che il principio di sussidiarietà non è debitamente rispettato, che i diritti fondamentali dei cittadini non sono adeguatamente rispettati ovvero che le risorse finanziarie previste non sono sufficienti, esso chiede alla Commissione di apportare alla sua proposta le modifiche necessarie.

Articolo 55

Trasparenza del processo legislativo

1. Durante l'intera procedura legislativa il Parlamento e le sue commissioni possono chiedere accesso a tutti i documenti relativi a proposte della Commissione, alle stesse condizioni di cui beneficiano il Consiglio e i suoi gruppi di lavoro.

2. Durante l'esame di una proposta specifica della Commissione la commissione competente invita la Commissione e il Consiglio a tenerla informata sull'andamento di detta proposta in seno al Consiglio e ai suoi gruppi di lavoro, in particolare sul delinearsi di compromessi che modifichino in modo sostanziale la proposta originaria della Commissione, o sull'intenzione della Commissione di ritirare la sua proposta.

Articolo 56

Modifica di una proposta della Commissione

1. Qualora, durante l'esame di una proposta della Commissione, la commissione competente venga a conoscenza dell'intenzione del Consiglio di modificarla in modo sostanziale, essa chiede formalmente alla Commissione se intende modificare la sua proposta.

2. Qualora la Commissione dichiari che intende modificare la sua proposta, la commissione competente ne sospende l'esame finché non sia stata informata da parte della Commissione della nuova proposta o delle relative modifiche.

3. Durante l'esame di una proposta della Commissione in seno alla commissione competente, la Commissione può inoltre, di sua iniziativa, presentare direttamente a detta commissione emendamenti alla sua proposta.

4. Qualora la Commissione dichiari, a seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, che non intende modificare la sua proposta, la commissione competente ne prosegue l'esame. La dichiarazione della Commissione è allegata alla relazione ed è considerata dal Parlamento vincolante per la Commissione anche dopo la conclusione della prima lettura.

5. A seguito di una dichiarazione della Commissione ai sensi del paragrafo 4 e qualora il Consiglio, nonostante la posizione della Commissione, adotti una decisione che modifica in modo sostanziale la proposta originaria della Commissione, il Presidente del Parlamento ricorda al Consiglio l'obbligo di consultare nuovamente il Parlamento.

Articolo 57

Posizione della Commissione sugli emendamenti

1. Prima di procedere alla votazione finale su una proposta della Commissione, la commissione competente chiede a quest'ultima di precisare la sua posizione in merito a tutti gli emendamenti alla sua proposta approvati in commissione.

2. Qualora la Commissione non sia in grado di formulare tale precisazione o dichiari di non essere disposta ad accogliere tutti gli emendamenti approvati dalla commissione competente, quest'ultima può rinviare la votazione finale.

3. La posizione della Commissione viene inserita nella relazione della commissione competente.

PRIMA LETTURA - FASE DELL'ESAME IN AULA

Articolo 58

Conclusione della prima lettura

1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 52, 99 e 143, paragrafo 1, il Parlamento delibera sulla proposta legislativa sulla base della relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell'articolo 144.

2. Il Parlamento vota innanzitutto sugli emendamenti alla proposta oggetto della relazione della commissione competente e successivamente sulla proposta stessa, eventualmente modificata, sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa e infine sul progetto di risoluzione legislativa nel suo complesso, nel quale devono figurare soltanto una dichiarazione con la quale il Parlamento approva, respinge o emenda la proposta della Commissione ed eventuali richieste procedurali.

In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la procedura di consultazione è conclusa.

Ogni relazione presentata nel quadro della procedura legislativa deve essere conforme al disposto degli articoli 51, 53 e 144. La presentazione di una risoluzione non legislativa da parte di una commissione deve avvenire nell'ambito di un deferimento o di un'autorizzazione specifica, così come previsto dagli articoli 139 e 148 del regolamento.

3. Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come parere del Parlamento.

Articolo 59

Reiezione della proposta della Commissione

1. Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi, il Presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirarla.

2. Se la Commissione aderisce alla richiesta, il Presidente constata che la procedura di consultazione è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio.

3. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa.

In tal caso, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

Tale procedura è applicabile una sola volta. Pertanto, nel caso di una seconda relazione, occorre votare anche sul progetto di risoluzione legislativa.

4. Se la commissione competente non è in grado di rispettare questo termine, deve chiedere il rinvio in commissione basandosi sull'articolo 129, paragrafo 1. Se del caso, il Parlamento può fissare un nuovo termine basandosi sull'articolo 129, paragrafo 4. Se la richiesta di rinvio non è accolta, il Parlamento passa alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Articolo 60

Adozione di emendamenti a una proposta della Commissione

1. Qualora la proposta della Commissione venga approvata nel suo insieme dopo l'adozione di emendamenti alla stessa, la votazione sul progetto di risoluzione legislativa è rinviata al momento in cui la Commissione abbia comunicato la propria posizione su ciascun emendamento del Parlamento.

Se la Commissione non è in grado di esprimere la propria posizione al termine della votazione del Parlamento sulla proposta, essa informa il Presidente o la commissione competente del momento in cui sarà in grado di farlo; la proposta viene quindi iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva a detto momento.

2. Qualora la Commissione comunichi che non intende accettare tutti gli emendamenti del Parlamento, il relatore della commissione competente o, in mancanza, il presidente di tale commissione presentano al Parlamento una proposta formale sull'opportunità di passare o meno alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa. Prima di presentare tale proposta il relatore o il presidente della commissione competente possono chiedere al Presidente del Parlamento di sospendere l'esame del punto.

Se il Parlamento decide di aggiornare la votazione, la questione si considera rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

In questo caso tale commissione riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine fissato dal Parlamento e che non può comunque essere superiore a due mesi.

Se la commissione competente non è in grado di rispettare questo termine, si applica la procedura prevista dall'articolo 59, paragrafo 4.

In questa fase sono ricevibili soltanto gli emendamenti presentati dalla commissione competente e volti a raggiungere un compromesso con la Commissione.

3. L'applicazione del paragrafo 2 non esclude che qualsiasi altro deputato possa presentare una richiesta di rinvio conformemente all'articolo 129.

In caso di rinvio sulla base dell'articolo 60, paragrafo 2, la commissione competente è tenuta in primo luogo, ai sensi del mandato che tale paragrafo le assegna, a riferire al Parlamento entro la scadenza stabilita e, se del caso, a presentare degli emendamenti volti a raggiungere un compromesso con la Commissione, senza però dover riesaminare l'insieme delle disposizioni approvate dal Parlamento.

A questo titolo, tuttavia, a causa dell'effetto sospensivo del rinvio, la commissione gode della massima libertà e, quando lo ritenga necessario per raggiungere un compromesso, può proporre di ritornare sulle disposizioni sulle quali è stato pronunciato voto favorevole in seduta.

In tal caso, dal momento che sono ricevibili solo gli emendamenti di compromesso della commissione e che occorre preservare la sovranità dell'Assemblea, è necessario che, nel riferire al Parlamento ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, si faccia chiara menzione delle disposizioni già approvate, le quali verrebbero a decadere in caso di approvazione dell'emendamento ovvero degli emendamenti proposti.

PRIMA LETTURA - SEGUITO DA DARE

Articolo 61

Seguito da dare al parere del Parlamento

1. Nel periodo successivo all'approvazione del parere del Parlamento su una proposta della Commissione, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all'adozione della proposta da parte del Consiglio per accertarsi che la Commissione rispetti compiutamente gli impegni da essa assunti verso il Parlamento riguardo alle modifiche da esso apportate.

2. Nel periodo di cui al paragrafo 1 e almeno una volta ogni tre mesi il Consiglio o, se necessario, la Commissione forniscono ogni necessaria informazione alla commissione competente.

3. In particolare, la commissione competente fa presente al Parlamento qualsiasi inosservanza, potenziale o effettiva, degli impegni che la Commissione si è assunta verso di esso.

4. In ogni fase della procedura prevista dal presente articolo la commissione competente può, qualora lo giudichi necessario, presentare una proposta di risoluzione a norma del presente articolo con cui chiede al Parlamento di

- invitare la Commissione a ritirare la sua proposta, ovvero

- invitare il Consiglio ad aprire una procedura di concertazione con il Parlamento, in conformità dell'articolo 63, ovvero

- invitare il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento in conformità dell'articolo 62, ovvero

- prendere qualsiasi altra iniziativa giudichi opportuna.

Tale proposta di risoluzione è iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla decisione della commissione.

Articolo 62

Nuova consultazione

Su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento qualora

- la Commissione ritiri la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha espresso il suo parere, per sostituirla con un nuovo testo, ovvero

- la Commissione o il Consiglio modifichino o intendano modificare sostanzialmente la proposta su cui il Parlamento ha emesso un parere, ovvero

- a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze, la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente.

Il Presidente chiede inoltre al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento, nelle circostanze specificate nel presente articolo, se il Parlamento così decide su richiesta di un gruppo politico o di almeno ventinove deputati.

Articolo 63

Procedura di concertazione

1. Per talune importanti decisioni comunitarie il Parlamento, nell'esprimere il suo parere, può aprire, con la cooperazione attiva della Commissione, una procedura di concertazione con il Consiglio, quando quest'ultimo non intenda conformarsi al parere del Parlamento.

2. Questa procedura è avviata dal Parlamento, su propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio.

3. Per la composizione e la procedura della delegazione al comitato di concertazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 75, paragrafi 1-7.

4. La commissione competente elabora una relazione sui risultati della concertazione, che è sottoposta alla discussione e al voto del Parlamento.

SECONDA LETTURA - FASE DELL'ESAME IN COMMISSIONE

Articolo 64

Comunicazione della posizione comune del Consiglio

1. La comunicazione della posizione comune del Consiglio conformemente agli articoli 189 B e 189 C del trattato CE ha luogo nel momento in cui viene annunciata dal Presidente in seduta. Il giorno dell'annuncio il Presidente deve aver ricevuto i documenti in cui figurano la posizione comune stessa e i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione, debitamente tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'annuncio del Presidente è fatto nel corso della tornata successiva al ricevimento di tali documenti.

Prima di procedere all'annuncio della comunicazione della posizione comune, il Presidente verifica, in consultazione con il presidente della commissione competente, che il testo inviatogli abbia effettivamente natura di posizione comune e che non sussistano gli estremi dell'articolo 62. In caso contrario, il Presidente ricerca, d'intesa con la commissione competente e, se possibile, in accordo con il Consiglio, la soluzione adeguata.

2. L'elenco di tali comunicazioni con la denominazione della commissione competente è pubblicato sul processo verbale delle sedute.

Articolo 65

Termini

1. Il Presidente, su richiesta del presidente o del relatore della commissione competente, chiede il consenso del Consiglio per prorogare di un mese al massimo il periodo di tre mesi successivo alla comunicazione della posizione comune al Parlamento o alla presentazione della proposta riesaminata della Commissione.

2. Il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può accogliere, a nome del Parlamento, la richiesta del Consiglio di prorogare di un mese al massimo il periodo di tre mesi successivo alla comunicazione della posizione comune al Parlamento o alla presentazione della proposta riesaminata della Commissione.

Articolo 66

Deferimento alla commissione competente e successiva procedura

1. Il giorno della sua comunicazione al Parlamento conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, la posizione comune si considera deferita d'ufficio alla commissione competente per il merito e a quelle competenti per parere in prima lettura.

2. La posizione comune è iscritta come primo punto all'ordine del giorno della prima riunione della commissione competente per il merito successiva alla data della sua comunicazione.

3. A meno che non si decida altrimenti, durante la seconda lettura il relatore resta lo stesso della prima.

4. Si applicano alle deliberazioni della commissione competente le disposizioni relative alla seconda lettura del Parlamento di cui agli articoli 69, paragrafo 1, 71, paragrafo 1, e 72 paragrafi 2 e 4; solo i membri titolari e i sostituti permanenti di tale commissione possono presentare proposte di reiezione o emendamenti. La commissione decide a maggioranza dei voti espressi.

5. La commissione competente può chiedere un dialogo con il Consiglio al fine di pervenire a un compromesso (1).

6. La commissione competente presenta una «Raccomandazione per la seconda lettura» circa la decisione che il Parlamento dovrebbe prendere riguardo alla posizione comune adottata dal Consiglio. Nella raccomandazione figura una breve motivazione della decisione proposta.

7. Qualora la posizione comune sia approvata senza emendamenti, la raccomandazione può essere espressa in forma di lettera.

SECONDA LETTURA - FASE DELL'ESAME IN AULA

Articolo 67

Conclusione della seconda lettura

1. La posizione comune del Consiglio e, qualora esista, la «Raccomandazione per la seconda lettura» della commissione competente sono iscritte d'ufficio nel progetto di ordine del giorno della tornata il cui mercoledì precede ed è più vicino al giorno della conclusione del periodo di tre mesi o, se prorogato, di quattro mesi a norma dell'articolo 65, a meno che la questione non sia stata esaminata in una tornata precedente.

Dato che le raccomandazioni per la seconda lettura proposte dalle commissioni parlamentari sono testi assimilabili a una motivazione mediante la quale una commissione illustra il suo atteggiamento nei confronti della posizione comune del Consiglio, tali testi non sono posti in votazione.

2. La seconda lettura è conclusa qualora il Parlamento - entro i termini previsti e alle condizioni fissate dagli articoli 189 B e 189 C del trattato CE -approvi, respinga o modifichi la posizione comune.

Articolo 68

Approvazione senza modifiche della posizione comune del Consiglio

Se non sono approvate proposte di respingere o emendare la posizione comune a norma degli articoli 71 e 72 ed entro i termini previsti dagli articoli 189 B e 189 C del trattato CE, il Presidente dichiara la posizione comune approvata senza votazione, a meno che il Parlamento non abbia formalmente approvato la posizione comune a maggioranza dei voti espressi.

Articolo 69

Intenzione di respingere la posizione comune del Consiglio

1. Per le proposte legislative rientranti nell'ambito dell'articolo 189 B del trattato CE una commissione, un gruppo politico o almeno ventinove deputati possono presentare, per iscritto ed entro un termine fissato dal Presidente, una proposta nella quale si dichiari l'intenzione di respingere la posizione comune del Consiglio. Tale proposta è approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. La votazione sulla proposta che dichiari l'intenzione di respingere la posizione comune si svolge prima di quella sugli emendamenti alla posizione comune.

2. Qualora la proposta che dichiari l'intenzione di respingere la posizione comune sia approvata, il Presidente chiede al Consiglio se intende convocare il Comitato di conciliazione. Qualora il Consiglio non intenda convocarlo, il Presidente annuncia in Parlamento che la procedura è conclusa e l'atto proposto viene considerato come non approvato.

3. Per la composizione e la procedura della delegazione al Comitato di conciliazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 75.

Articolo 70

Conciliazione nel corso della seconda lettura

1. Alla luce delle conclusioni del Comitato di conciliazione convocato a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, la delegazione del Parlamento può raccomandare al Parlamento di confermare la reiezione della posizione comune con una votazione distinta che richiede la maggioranza dei deputati che lo compongono. Qualora il Parlamento confermi la reiezione, il Presidente dichiara conclusa la procedura legislativa.

Qualora non confermi la reiezione alla maggioranza richiesta, il Parlamento prosegue l'esame della posizione comune e degli eventuali emendamenti a essa presentati.

2. Alla luce delle conclusioni del Comitato di conciliazione, la delegazione del Parlamento può raccomandare la ripresa dell'esame della posizione comune e degli eventuali emendamenti a essa presentati ovvero, in consultazione con la commissione competente, presentare nuovi emendamenti per l'esame in Aula in conformità dell'articolo 72.

La delegazione può raccomandare l'applicazione dell'articolo 115, paragrafo 5, per la votazione degli emendamenti.

Articolo 71

Reiezione della posizione comune del Consiglio

1. La commissione competente, un gruppo politico o almeno ventinove deputati possono presentare, per iscritto ed entro un termine fissato dal Presidente, una proposta di reiezione della posizione comune del Consiglio. Tale proposta è approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. La votazione sulla proposta di reiezione si svolge prima di quella sugli emendamenti alla posizione comune.

2. Nonostante una votazione contraria a detta proposta di reiezione della posizione comune, il Parlamento può esaminare, su raccomandazione del relatore, una nuova proposta di reiezione, dopo aver votato sugli emendamenti e aver sentito una dichiarazione della Commissione conformemente all'articolo 72, paragrafo 4.

3. Se la posizione comune del Consiglio è respinta, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare la sua proposta.

4. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente constata che la procedura di cooperazione sulla proposta è divenuta priva di oggetto e ne informa il Consiglio.

Articolo 72

Emendamenti alla posizione comune del Consiglio

1. La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno ventinove deputati possono presentare emendamenti alla posizione comune del Consiglio per esame in seduta plenaria.

2. Un emendamento alla posizione comune è ricevibile soltanto se è conforme alle disposizioni degli articoli 124 e 125 e

a) mira a ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero

b) è un emendamento di compromesso che rappresenta un accordo tra Consiglio e Parlamento, ovvero

c) mira a modificare una parte del testo della posizione comune che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore e non costituisce una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 62.

La decisione del Presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.

3. Un emendamento è approvato soltanto se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

4. Se uno o più emendamenti sono approvati, il relatore o, in sua mancanza, il presidente della commissione competente chiedono alla Commissione di precisare la sua posizione.

Articolo 73

Conseguenze della mancata recezione degli emendamenti del Parlamento nella proposta riesaminata della Commissione

1. Per le proposte legislative rientranti nell'ambito dell'articolo 189 C del trattato CE, la Conferenza dei presidenti inserisce la proposta riesaminata della Commissione nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla sua approvazione e il Presidente chiede alla Commissione di informare il Parlamento dei motivi che l'hanno indotta a non recepire gli emendamenti di quest'ultimo.

2. Il Parlamento, a maggioranza dei deputati che lo compongono, può chiedere alla Commissione di ritirare la sua proposta.

TERZA LETTURA - CONCILIAZIONE

Articolo 74

Convocazione del Comitato di conciliazione

Qualora il Consiglio non sia in grado di accogliere tutti gli emendamenti del Parlamento alla posizione comune, il Presidente, previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici nonché del presidente e del relatore della commissione competente, può concordare la data e il luogo di una prima riunione del Comitato di conciliazione. Il termine di sei settimane previsto perché il Comitato di conciliazione si accordi su un progetto comune decorre dal momento in cui il Comitato si riunisce per la prima volta.

Articolo 75

Delegazione al Comitato di conciliazione

1. La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio.

2. La composizione politica della delegazione riflette la ripartizione per gruppi politici del Parlamento. La Conferenza dei presidenti fissa il numero preciso di deputati dei vari gruppi politici nella delegazione.

3. I membri della delegazione sono nominati dai gruppi politici per ogni caso specifico di conciliazione preferibilmente tra i membri delle commissioni interessate, a eccezione di tre membri nominati come membri permanenti di delegazioni consecutive per un periodo di dodici mesi. I tre membri permanenti sono designati dai gruppi politici fra i vicepresidenti e rappresentano almeno due diversi gruppi politici. Il presidente e il relatore della commissione competente in ogni caso sono membri della delegazione.

4. I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione possono nominare sostituti, i quali possono partecipare all'attività del Comitato di conciliazione solo qualora il membro titolare sia assente per l'intera riunione.

5. Ognuno dei gruppi politici non rappresentati in seno alla delegazione può inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.

6. La delegazione è guidata dal Presidente o da uno dei tre membri permanenti.

7. La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni si svolgono a porte chiuse.

La Conferenza dei presidenti può stabilire ulteriori orientamenti procedurali per l'attività della delegazione al Comitato di conciliazione.

8. I risultati della conciliazione, compresi tutti gli emendamenti o i compromessi proposti, vengono trasmessi dalla delegazione al Parlamento a tempo debito affinché quest'ultimo possa completare ogni ulteriore passo procedurale in conformità delle disposizioni del trattato CE.

Articolo 76

Termini

1. Su richiesta della delegazione, il Presidente chiede l'accordo del Consiglio in merito a una proroga massima di due settimane dei periodi di sei settimane previsti per l'attività del Comitato di conciliazione nonché per l'approvazione di un progetto comune o la reiezione del testo del Consiglio.

2. Previa consultazione della delegazione, il Presidente può, a nome del Parlamento, accogliere la richiesta del Consiglio di prorogare di due settimane al massimo i periodi di sei settimane di cui al paragrafo 1.

TERZA LETTURA - FASE DELL'ESAME IN AULA

Articolo 77

Progetto comune

1. Qualora in seno al Comitato di conciliazione si raggiunga l'accordo su un progetto comune, la questione viene iscritta d'ufficio all'ordine del giorno dell'ultima tornata compresa nelle sei o, in caso di proroga, otto settimane dalla data di approvazione del progetto comune da parte del Comitato di conciliazione, a meno che la questione non sia stata esaminata in precedenza.

2. Il Parlamento discute il progetto comune sulla base di una relazione della sua delegazione al Comitato di conciliazione.

3. Nessun emendamento può essere presentato al progetto comune.

4. Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. Il progetto comune è approvato qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi.

Articolo 78

Testo del Consiglio

1. Qualora in seno al Comitato di conciliazione non si raggiunga accordo su un progetto comune, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare la sua proposta e invita, in ogni caso, il Consiglio a non prendere posizione in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 6 del trattato CE. Qualora il Consiglio confermi, ciononostante, la sua posizione comune, il Presidente del Consiglio viene invitato a giustificare tale decisione in Aula. La questione viene iscritta d'ufficio all'ordine del giorno dell'ultima tornata compresa nelle sei o, in caso di proroga, otto settimane dalla data della conferma da parte del Consiglio, a meno che la questione non sia stata esaminata in precedenza.

2. Il Parlamento discute il testo del Consiglio sulla base di una relazione della sua delegazione al Comitato di conciliazione.

3. Nessun emendamento può essere presentato al testo del Consiglio.

4. Il testo del Consiglio nel suo insieme forma oggetto di un'unica votazione. Per respingere il testo del Consiglio, il Parlamento vota su una mozione. Se tale mozione ottiene la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente dichiara l'atto proposto non approvato.

Articolo 79

Firma degli atti approvati

Per gli atti legislativi approvati in base alla procedura dell'articolo 189 B del trattato CE il Presidente, dopo aver verificato che tutte le procedure sono state debitamente concluse, firma l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

PROCEDURA DEL PARERE CONFORME

Articolo 80

Conclusione della procedura del parere conforme

1. Qualora sia invitato a fornire il suo parere conforme su un accordo internazionale o una proposta legislativa, il Parlamento vi procede sulla base di una relazione della commissione competente contenente un progetto di risoluzione legislativa che raccomanda esclusivamente l'adozione o la reiezione della proposta nel suo insieme. Nessun emendamento può essere presentato. La maggioranza richiesta per l'approvazione del parere conforme è quella indicata all'articolo corrispondente del trattato CE.

2. Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali si applicano rispettivamente gli articoli 89 e 90.

3. Per le proposte legislative la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare una relazione interlocutoria al Parlamento con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione della proposta.

Qualora il Parlamento approvi almeno una raccomandazione alla stessa maggioranza richiesta per il parere conforme, il Presidente chiede l'apertura di una procedura di concertazione con il Consiglio.

La commissione competente formula la sua raccomandazione definitiva per il parere conforme del Parlamento alla luce dei risultati della concertazione con il Consiglio.

POTERI DI CONTROLLO

Articolo 81

Disposizioni di attuazione

Qualora la Commissione presenti al Parlamento una misura di attuazione da essa sottoposta a un comitato di gestione o un progetto di misura di attuazione da essa sottoposto a un comitato di consultazione o di regolamentazione, il Presidente deferisce il documento in causa alla commissione competente per la proposta da cui derivano le misure di attuazione.

Articolo 82

Codificazione ufficiale della legislazione comunitaria

1. Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione ufficiale della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Qualora risulti che la proposta non modifica materialmente la vigente legislazione comunitaria, viene seguita la procedura di cui all'articolo 143, paragrafo 1.

2. All'esame e all'elaborazione della proposta di codificazione possono partecipare il presidente della commissione competente per il merito o il relatore da questa nominato. Eventualmente, la commissione competente per il merito può esprimere il proprio parere in via preliminare.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 143, paragrafo 3, a una proposta di codificazione ufficiale non può applicarsi la procedura senza relazione se vi si oppone la maggioranza dei membri che compongono la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini o dei membri che compongono la commissione competente per il merito.

Articolo 83

Conseguenze dell'inazione del Consiglio dopo l'approvazione della sua posizione comune

Se entro un termine di tre mesi o, con il consenso del Consiglio, al massimo di quattro mesi dopo la comunicazione della posizione comune il Parlamento non ha né respinto né modificato la posizione comune del Consiglio, e qualora quest'ultimo non adotti la legislazione proposta secondo la posizione comune, il Presidente, a nome del Parlamento e previa consultazione della commissione competente per le questioni giuridiche, può proporre un ricorso contro il Consiglio davanti alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 175 del trattato CE.

Articolo 84

Ricorsi davanti alla Corte di giustizia

1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione comunitaria per assicurarsi che i suoi diritti siano stati pienamente rispettati.

2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione dei diritti del Parlamento.

CAPITOLO VIII PROCEDURA DI BILANCIO

Articolo 85

Bilancio generale

Le procedure da applicare per l'esame del bilancio generale dell'Unione europea e dei bilanci suppletivi, in conformità delle disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato del 22 luglio 1975, sono adottate mediante risoluzioni del Parlamento e allegate al presente regolamento (1).

Articolo 86

Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio

Le disposizioni concernenti la procedura relativa alla decisione sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità del Trattato del 22 luglio 1975 e del Regolamento finanziario, sono allegate al presente regolamento (2). Dette disposizioni sono adottate ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 87

Controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio

1. Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alla sua commissione competente in materia di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.

2. Tuttavia, esso esamina ogni anno i problemi inerenti all'esecuzione del bilancio in corso, se del caso, sulla base di una proposta di risoluzione presentata dalla sua commissione competente in materia e precedentemente alla prima lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio seguente.

CAPITOLO IX TRATTATI E ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo 88

Modificazione del trattato CECA

1. Le proposte di modificazione redatte dalla Commissione e dal Consiglio in applicazione dell'articolo 95 del trattato CECA sono stampate contemporaneamente al parere con il quale la Corte di giustizia constata la conformità di detti testi.

Tali documenti vengono distribuiti e deferiti alla commissione competente. La relazione della commissione può proporre soltanto di approvare o respingere l'insieme della proposta di modificazione.

2. Non sono ricevibili emendamenti e non è ammessa la votazione per parti separate. L'insieme della proposta dimodificazione può essere approvato solo a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi e a maggioranza dei due terzi dei deputati che compongono il Parlamento.

3. Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione diretta a proporre alla Commissione e al Consiglio modifiche al trattato CECA nel quadro dell'articolo 95 di tale trattato.

Tale proposta di risoluzione è stampata, distribuita e deferita alla commissione competente. Essa non può essere approvata dal Parlamento se non a maggioranza dei deputati che lo compongono.

Articolo 89

Trattati di adesione

1. Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea viene deferita per l'esame alla commissione competente.

2. Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno ventinove deputati, di chiedere alla Commissione o al Consiglio di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati con lo Stato candidato.

3. Per l'intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente del loro andamento, se necessario in forma riservata.

4. In ogni fase dei negoziati, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno stato candidato all'Unione europea. Tali raccomandazioni richiedono la stessa maggioranza del parere conforme.

5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto d'accordo è sottoposto al Parlamento per parere conforme.

6. Il Parlamento esprime il suo parere conforme in merito alla richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea decidendo alla maggioranza dei voti dei deputati che lo compongono, sulla base di una relazione della commissione competente.

Articolo 90

Accordi internazionali

1. Qualora si intendano aprire negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, ivi compresi accordi in settori specifici come gli affari monetari e il commercio, la commissione competente si assicura che il Parlamento venga esaurientemente informato dalla Commissione in merito alle sue raccomandazioni sul mandato a negoziare, se necessario in forma riservata.

2. Il Parlamento, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno ventinove deputati, può chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato sulla proposta di mandato a negoziare, in base a una relazione della commissione competente.

3. La commissione competente verifica la base giuridica scelta per gli accordi internazionali a norma dell'articolo 53.

4. Per l'intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente del loro andamento, se necessario in forma riservata.

5. In ogni fase dei negoziati il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione dell'accordo internazionale in questione.

6. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo viene sottoposto al parere o al parere conforme del Parlamento. Per la procedura del parere conforme si applica l'articolo 80.

7. Il Parlamento esprime il suo parere o il suo parere conforme sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario con la Comunità europea alla maggioranza dei voti espressi.

8. Qualora il parere espresso dal Parlamento sia negativo, il Presidente chiede al Consiglio di non concludere l'accordo in questione.

9. Qualora il Parlamento, deliberando alla maggioranza dei voti espressi, rifiuta il proprio parere conforme su un accordo internazionale, il Presidente lo rinvia al Consiglio perché lo riesamini.

CAPITOLO X POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Articolo 91

Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune

1. La commissione competente vigila a che il Parlamento sia consultato sulla politica estera e di sicurezza comune e a che i suoi pareri siano tenuti in debito conto, con specifico riferimento alle azioni comuni di cui all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea e alle azioni contemplate nell'articolo 228 A del trattato CE.

2. Se necessario, detta commissione informa il Parlamento a norma delle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Consiglio e la Commissione informano in modo esauriente, regolare e tempestivo la commissione competente sullo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.

4. Su richiesta della Commissione o del Consiglio, la commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

Articolo 92

Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune

1. La commissione competente in materia di politica estera e di sicurezza comune, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell'articolo 46, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio negli ambiti di sua competenza.

In caso di urgenza, l'autorizzazione di cui al primo comma può essere accordata dal Presidente, il quale può altresì autorizzare una riunione d'urgenza della commissione interessata.

2. Nel corso della procedura di approvazione di queste raccomandazioni, che devono essere messe in votazione sotto forma di un testo scritto, non si applica l'articolo 102 e possono essere presentati emendamenti orali.

3. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, un decimo dei deputati che compongono il Parlamento abbia espresso per iscritto la sua opposizione; in tal caso le raccomandazioni della commissione sono esaminate e poste in votazione in Aula, ciascuna nel suo insieme, durante la medesima tornata.

4. Il dibattito di cui all'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 37, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento.

CAPITOLO XI COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

Articolo 93

Consultazione e informazione del Parlamento nei settori della giustizia e degli affari interni

1. La commissione competente per i diversi aspetti della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni vigila a che il Parlamento sia pienamente informato e consultato sulle attività rientranti nell'ambito di tale cooperazione e a che sia tenuto debito conto dei suoi pareri, in particolare nel quadro delle posizioni comuni, azioni comuni e convenzioni di cui all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea.

2. Se necessario, questa commissione informa il Parlamento conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Consiglio e la Commissione informano in modo esauriente, regolare e tempestivo la commissione competente sullo sviluppo della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

4. Su richiesta della Commissione o del Consiglio, la commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

5. Le modalità di consultazione e di informazione così come le procedure e la periodicità applicabili saranno riportate in allegato al presente regolamento.

Articolo 94

Raccomandazioni nei settori della giustizia e degli affari interni

1. La commissione competente per i diversi aspetti della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell'articolo 46, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio negli ambiti di sua competenza.

In caso di urgenza, l'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa dal Presidente, il quale può parimenti autorizzare una riunione d'urgenza della commissione interessata.

Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Il dibattito di cui all'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea si svolge secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafi 2,3 e 4 del presente regolamento.

CAPITOLO XII ORDINE DEI LAVORI DEL PARLAMENTO

Articolo 95

Progetto di ordine del giorno

1. Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno viene fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione e tenendo conto del programma legislativo annuale concordato conformemente all'articolo 49.

La Commissione e il Consiglio possono assistere, su invito del Presidente, alle deliberazioni della Conferenza dei presidenti sul progetto di ordine del giorno.

2. Nel progetto di ordine del giorno può essere fissato il momento della votazione per taluni punti di cui è previsto l'esame.

3. Uno o due periodi di tempo di una durata complessiva non superiore a tre ore sono previsti nel progetto di ordine del giorno per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza di cui all'articolo 47.

4. Il progetto di ordine del giorno definitivo è distribuito ai deputati almeno tre ore prima dell'inizio della tornata.

Articolo 96

Approvazione e modifica dell'ordine del giorno

1. All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento si pronuncia sul progetto di ordine del giorno definitivo. Proposte di modifica possono essere presentate da una commissione, da un gruppo politico o da almeno ventinove deputati. Le proposte devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta, a un oratore a favore e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.

2. Una volta approvato, l'ordine del giorno non può essere modificato, salvo applicazione delle disposizioni degli articoli 97 e 128-132 o su proposta del Presidente.

Qualora una mozione di procedura volta a modificare l'ordine del giorno venga respinta, essa non può essere ripresentata durante la stessa tornata.

3. Prima di togliere la seduta, il Presidente comunica al Parlamento la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 97

Urgenza

1. L'urgenza di una discussione su una proposta sulla quale è richiesto il parere del Parlamento ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da almeno ventinove deputati, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.

2. Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d'urgenza, ne informa il Parlamento; la votazione su questa richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui la richiesta è stata comunicata al Parlamento, sempreché la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di discussione con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le risoluzioni relative a tale argomento.

3. Prima della votazione possono essere intesi soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta, un oratore a favore, un oratore contro e il presidente e/o il relatore della commissione competente per il merito.

4. I punti per i quali sia stata decisa l'urgenza hanno la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il Presidente fissa il momento della loro discussione e votazione.

5. La discussione con procedura d'urgenza può aver luogo senza relazione in conformità dell'articolo 143, paragrafo 1, o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente.

Articolo 98

Discussione congiunta

La decisione di tenere una discussione congiunta su questioni della stessa natura o collegate fra loro può essere presa in qualsiasi momento.

Articolo 99

Procedura senza discussione

1. Quando la commissione competente chiede che il Parlamento approvi la sua relazione senza discussione, ovvero quando la commissione competente si è pronunciata su una proposta della Commissione senza elaborare una relazione, in conformità dell'articolo 143, paragrafo 1, o secondo la procedura semplificata, in conformità dell'articolo 143, paragrafo 2, la proposta e/o la relazione vengono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla decisione della commissione.

2. La proposta della Commissione ed eventualmente il progetto di risoluzione legislativa figurante nella relazione sono poste in votazione senza discussione, salvo che almeno ventinove deputati vi si oppongano. In tal caso, la relazione viene iscritta con discussione nel progetto di ordine del giorno di una delle tornate successive. Tuttavia, qualora sia stata decisa l'applicazione della procedura senza relazione, in conformità dell'articolo 143, paragrafo 1, la proposta della Commissione è rinviata per un nuovo esame alla commissione competente.

La procedura senza discussione si applica nel caso in cui la commissione competente non abbia presentato emendamenti o tutti gli emendamenti da essa presentati siano stati approvati con meno di quattro voti contrari.

Articolo 100

Termini

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 47 e 97, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato distribuito da almeno 24 ore.

CAPITOLO XIII DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Articolo 101

Accesso all'Aula

1. Nessuna persona estranea può accedere all'Aula, eccezion fatta per i deputati, i membri della Commissione e del Consiglio, il segretario generale del Parlamento, i membri del personale chiamati a prestarvi servizio, gli esperti o i funzionari dell'Unione.

2. Sono ammesse nelle tribune soltanto le persone munite di una tessera regolarmente rilasciata a questo scopo dal Presidente o dal segretario generale del Parlamento.

3. Il pubblico ammesso nelle tribune deve stare seduto e in silenzio. Chiunque manifesti approvazione o disapprovazione viene immediatamente espulso dai commessi.

Articolo 102

Lingue

1. Tutti i documenti del Parlamento debbono essere redatti nelle lingue ufficiali.

2. Gli interventi in una delle lingue ufficiali vengono simultaneamente interpretati in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza.

Se, dopo la proclamazione del risultato di una votazione, risulta che non vi è concordanza fra i testi nelle varie lingue, il Presidente decide sulla validità del risultato proclamato, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 5. Qualora dichiari valido il risultato, il Presidente stabilisce quale versione si debba ritenere approvata. Il testo della versione originale non può tuttavia essere considerato, di regola, come testo ufficiale, potendosi verificare il caso che tutte le altre lingue se ne discostino.

Articolo 103

Distribuzione dei documenti

I documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia vengono stampati e distribuiti ai deputati. L'elenco di questi documenti è pubblicato sul processo verbale delle sedute.

Articolo 104

Pubblicità delle discussioni

Le discussioni del Parlamento sono pubbliche, salvo che esso decida altrimenti alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi.

Articolo 105

Facoltà di parlare e contenuto degli interventi

1. Nessun deputato può parlare se non vi è invitato dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Il Presidente può invitarlo a salire sulla tribuna.

2. Se un oratore si allontana dall'argomento, il Presidente ve lo richiama. Se un oratore è stato richiamato all'argomento due volte in una stessa discussione, il Presidente può, la terza volta, interdirgli la parola per il resto della discussione sull'argomento in questione.

3. Il Presidente, senza pregiudizio degli altri suoi poteri disciplinari, può far sopprimere nei resoconti delle sedute gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro concesso.

4. Un oratore non può essere interrotto; egli può tuttavia, con l'autorizzazione del Presidente, interrompere la sua esposizione per consentire a un altro deputato, alla Commissione o al Consiglio di fargli una domanda su un punto specifico del suo intervento.

Articolo 106

Ripartizione del tempo di parola

1. La Conferenza dei presidenti può proporre di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.

2. Il tempo di parola viene ripartito sulla base dei seguenti criteri:

a) una prima frazione del tempo di parola viene ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;

b) una seconda frazione viene ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;

c) ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).

3. Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola vengano rispettati.

4. La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale, sulle mozioni di procedura, sulle modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno.

Articolo 107

Elenco degli oratori

1. I deputati che chiedono di parlare sono iscritti nell'elenco degli oratori secondo l'ordine di richiesta.

2. Il Presidente dà facoltà di parlare agli oratori cercando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche e lingue diverse.

3. La facoltà di parlare può tuttavia essere concessa con precedenza, su loro richiesta, al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero agli oratori che li sostituiscono.

4. Nessuno può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salvo autorizzazione del Presidente.

Tuttavia, i presidenti e i relatori delle commissioni interessate sono intesi su loro richiesta per un periodo di tempo stabilito dal Presidente.

5. Nella discussione su una relazione, ai membri della Commissione e del Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Negli altri casi i membri della Commissione e del Consiglio sono intesi su loro richiesta.

Se, dopo la discussione generale, vengono presentati emendamenti sui quali la Commissione non ha potuto prendere posizione, essa lo può fare prima dell'apertura della votazione sulla proposta interessata dagli emendamenti.

Articolo 108

Fatto personale

1. Ogni deputato che chieda di parlare per fatto personale è inteso alla fine della discussione sul punto dell'ordine del giorno in corso, o al momento dell'approvazione del processo verbale della seduta cui si riferisce la richiesta di intervento.

L'oratore non può intervenire sull'argomento della discussione, ma deve limitarsi a respingere affermazioni fatte nel corso della discussione con riferimento alla sua persona o a opinioni che gli sono state attribuite oppure a rettificare proprie dichiarazioni precedenti.

2. Salvo decisione contraria del Parlamento, non può essere concesso un tempo superiore ai tre minuti per dichiarazioni per fatto personale.

Articolo 109

Richiamo all'ordine

1. Il Presidente richiama all'ordine il deputato che disturbi la seduta.

2. In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale.

3. In caso di nuova recidiva, il Presidente può espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. Il segretario generale vigila sull'immediata esecuzione del provvedimento, assistito dal personale di sicurezza in forza al Parlamento.

Articolo 110

Esclusione dall'Aula

1. Nel caso di infrazioni all'ordine particolarmente gravi, il Presidente dopo un'ingiunzione solenne, può proporre al Parlamento, subito o al più tardi nel corso della seduta successiva, di pronunciare la censura, che produce di diritto l'esclusione immediata dall'Aula e l'interdizione di ricomparirvi per un periodo da due a cinque giorni.

2. Il Parlamento delibera su questo provvedimento disciplinare nel momento fissato dal Presidente che si colloca nel corso della seduta in cui si sono verificati i fatti che ne sono l'origine o nel corso di una delle tre sedute successive. Il deputato contro il quale è stata chiesta questa misura ha il diritto di essere inteso dal Parlamento prima della votazione. Il suo tempo di parola non può superare cinque minuti.

3. Sulla misura disciplinare chiesta si vota elettronicamente senza discussione. Le richieste di cui all'articolo 112, paragrafo 3, e all'articolo 119, paragrafo 1, non sono ricevibili.

Articolo 111

Tumulto in Aula

In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del Presidente.

CAPITOLO XIV NUMERO LEGALE E VOTAZIONI

Articolo 112

Numero legale

1. Il Parlamento è sempre in numero per deliberare, per discutere il suo ordine del giorno e per approvare il processo verbale.

2. Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito nell'Aula un terzo dei deputati che compongono il Parlamento.

3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti a meno che, all'atto della votazione, il Presidente, su preventiva richiesta di almeno ventinove deputati, constati che il numero legale non è presente. Qualora dalla votazione risulti la mancanza del numero legale, la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Una richiesta di verifica del numero legale può essere presentata soltanto da almeno ventinove deputati. Una richiesta presentata a nome di un gruppo politico non è ricevibile.

Nello stabilire il risultato della votazione si includono nel computo, ai sensi del paragrafo 2, tutti i deputati presenti in Aula e, ai sensi del paragrafo 4, tutti i deputati che hanno chiesto la verifica. Non può farsi ricorso in questo caso al sistema di votazione elettronico. La chiusura delle porte dell'Aula non ha luogo.

Se il numero legale non è raggiunto, il Presidente non proclama il risultato della votazione, ma annuncia invece la mancanza del numero legale.

Il paragrafo 3, ultima frase, non si applica in caso di votazione su una mozione di procedura bensì soltanto in caso di votazione sul merito di una questione.

4. I deputati che hanno chiesto la verifica del numero legale vengono inclusi nel numero dei presenti, ai sensi del paragrafo 2, anche se non sono più presenti in Aula.

5. Qualora siano presenti meno di ventinove deputati, il Presidente può constatare che il numero legale non è presente.

Articolo 113

Procedura di votazione

1. Il Parlamento applica la seguente procedura per le votazioni sulle relazioni:

a) dapprima, votazione sugli eventuali emendamenti al testo che è alla base della relazione della commissione competente,

b) successivamente, votazione sull'insieme del testo, eventualmente modificato,

c) quindi, votazione sui singoli paragrafi della proposta di risoluzione o del progetto di risoluzione legislativa e preliminarmente sugli eventuali emendamenti,

d) infine, votazione sull'insieme della proposta di risoluzione o del progetto di risoluzione legislativa (votazione finale).

Il Parlamento non vota sulla motivazione contenuta nella relazione.

(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 150)

2. La seguente procedura si applica alla seconda lettura a norma della procedura di cooperazione:

a) qualora non sia stata presentata una proposta di respingere o emendare la posizione comune del Consiglio, essa si considera approvata in conformità dell'articolo 68;

b) la votazione su una proposta di reiezione della posizione comune si svolge prima di quella sugli emendamenti (cfr. articolo 71, paragrafo 1);

c) qualora siano stati presentati più emendamenti alla posizione comune, essi sono posti in votazione secondo l'ordine di cui all'articolo 115;

d) qualora il Parlamento abbia proceduto a una votazione intesa a modificare la posizione comune, si può passare a un'altra votazione sull'insieme del testo solo conformemente all'articolo 71, paragrafo 2.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 122, al momento della votazione sono consentiti soltanto brevi interventi del relatore per esporre la posizione della sua commissione sugli emendamenti posti in votazione.

Articolo 113 bis

Parità di voti

1. In caso di parità di voti in una votazione a norma dell'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) o d), l'insieme del testo è rinviato alla commissione. Tale procedura si applica anche nel caso di votazioni a norma degli articoli 6 e 7 e di votazioni finali a norma degli articoli 137 e 153.

2. In caso di parità di voti sull'insieme dell'ordine del giorno (articolo 96), sull'insieme del processo verbale (articolo 133) o su un testo posto in votazione per parti separate a norma dell'articolo 116, il testo si considera approvato.

3. In tutti gli altri casi di parità di voti, fatti salvi gli articoli che richiedono una maggioranza qualificata, il testo o la proposta sono respinti.

Articolo 114

Basi della votazione

1. La votazione sulle relazioni si svolge sulla base di una raccomandazione della commissione competente per il merito. La commissione può delegare tale compito al suo presidente e al relatore.

2. La commissione può raccomandare di votare sull'insieme degli emendamenti o su singoli emendamenti in blocco, di approvarli o respingerli oppure di dichiararne la nullità.

Essa può anche proporre emendamenti di compromesso.

3. Qualora essa proponga una votazione in blocco, si vota dapprima, e in blocco, sugli emendamenti in questione.

4. Qualora la commissione proponga un emendamento di compromesso, su di esso si vota prioritariamente.

5. Sugli emendamenti per cui è richiesta la votazione per appello nominale si vota singolarmente.

6. Per una votazione in blocco o su un emendamento di compromesso, non è consentita la votazione per parti separate.

Articolo 115

Ordine di votazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti hanno la precedenza sul testo cui si riferiscono e sono posti in votazione prima di quest'ultimo.

2. Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda concernono lo stesso passo, quello che si allontana di più dal testo di base ha la precedenza e deve essere posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l'emendamento che viene così ad avere la precedenza e così di seguito per ognuno degli emendamenti successivi. In caso di dubbio sulla precedenza, il Presidente decide.

3. Il Presidente può porre dapprima in votazione il testo di base o mettere ai voti un emendamento che si allontani di meno dal testo di base prima di quello che maggiormente se ne discosta.

Se uno di questi testi è approvato, tutti gli altri emendamenti sullo stesso punto decadono. Prima di applicare questa procedura, il Presidente accerta che almeno ventinove deputati non vi si oppongano, nel qual caso non può avvalersi di tale deroga.

4. In via eccezionale, su proposta del Presidente, possono essere posti in votazione emendamenti presentati dopo la chiusura della discussione, se si tratta di emendamenti di compromesso o qualora si presentino problemi tecnici. Il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento per porre in votazione tali emendamenti.

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti. Nel caso di un emendamento di compromesso presentato dopo la chiusura della discussione, in conformità dell'articolo 115, paragrafo 4, il Presidente decide in ordine alla ricevibilità assicurandosi di volta in volta che tale emendamento abbia carattere di compromesso.

Criteri generali di ricevibilità: si può stabilire, in linea di massima, che

- gli emendamenti di compromesso non possono riferirsi a parti del testo sulle quali non siano stati presentati emendamenti prima della chiusura della discussione;

- gli emendamenti di compromesso sono presentati dai gruppi politici, dai presidenti o dai relatori delle commissioni interessate o dagli autori di altri emendamenti;

- gli emendamenti di compromesso comportano il ritiro di altri emendamenti sullo stesso punto.

Solo il Presidente può proporre che vengano presi in considerazione emendamenti di compromesso. Per porre in votazione l'emendamento, il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento chiedendo a tal fine se vi sono obiezioni nei confronti della votazione di un emendamento di compromesso. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il Parlamento decide a maggioranza semplice dei deputati presenti.

5. Il Presidente può porre in votazione più emendamenti in blocco qualora essi siano complementari, in particolare qualora la commissione competente abbia presentato una serie di emendamenti al testo sul quale verte la sua relazione. Il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere.

6. Il Presidente può decidere, a seguito dell'approvazione o della reiezione di uno specifico emendamento, che altri emendamenti simili per contenuto o per obiettivo siano posti in votazione in blocco. Il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere.

Articolo 116

Votazione per parti separate

1. Quando il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere chiesta la votazione per parti separate.

In una votazione per parti separate occorre tener conto delle norme del presente regolamento relative alle maggioranze di volta in volta richieste nelle singole votazioni.

2. La richiesta può essere presentata al più tardi un'ora prima dell'inizio della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. Il Presidente decide in ordine a tale richiesta.

Articolo 117

Diritto di voto

Il diritto di voto è personale.

I deputati esprimono il loro voto individualmente e personalmente.

Ogni infrazione del presente articolo è considerata come grave turbativa della seduta, ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, e provoca le conseguenze giuridiche di cui è fatta menzione in detto articolo.

Articolo 118

Votazione

1. Il Parlamento vota normalmente per alzata di mano.

2. Qualora il Presidente decida che il risultato è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta.

3. Il risultato della votazione viene registrato.

Articolo 119

Votazione per appello nominale

1. Oltre ai casi previsti agli articoli 32, paragrafo 2, 33, paragrafo 5, e 34, paragrafo 5, la votazione per appello nominale ha luogo qualora almeno ventinove deputati o un gruppo politico lo chiedano per iscritto prima dell'apertura della votazione.

2. Si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato designato dalla sorte. Il Presidente è chiamato a votare per ultimo. Il voto ha luogo ad alta voce e si esprime con «sì», «no» o «astensione».

Per l'approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro. Il computo dei voti è constatato dal Presidente, che proclama il risultato della votazione.

Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico.

Articolo 120

Votazione elettronica

1. Il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico per tutte le votazioni previste agli articoli 118, 119 e 121.

Se il ricorso al sistema elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione ha luogo a norma degli articoli 118, 119, paragrafo 2, e 121.

Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell'Ufficio di presidenza.

2. In caso di votazione mediante sistema elettronico, viene registrato soltanto il risultato numerico della votazione.

Se, tuttavia, è stata richiesta una votazione per appello nominale ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1, viene registrato il risultato nominativo della votazione, il quale è pubblicato sul processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico.

3. La votazione per appello nominale si svolge conformemente alle disposizioni dell'articolo 119, paragrafo 2, qualora la maggioranza dei deputati presenti lo richieda; per constatare se detta condizione è soddisfatta si può fare ricorso al sistema di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 121

Votazione a scrutinio segreto

1. Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 142, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di deputati di cui è stata presentata la candidatura.

2. La votazione a scrutinio segreto può aver luogo nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione.

3. Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale.

4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da quattro scrutatori estratti a sorte tra i deputati.

Per le votazioni di cui al precedente paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.

I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati sul processo verbale della seduta nel corso della quale ha avuto luogo la votazione stessa.

Articolo 122

Dichiarazioni di voto

1. Allorché la discussione generale è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto o una dichiarazione scritta di non oltre 200 parole sulla votazione finale. La dichiarazione viene inserita nel resoconto integrale delle discussioni.

Un gruppo politico può rilasciare una dichiarazione di una durata non superiore a due minuti.

Una richiesta di dichiarazione di voto non è più ricevibile dopo l'inizio della prima dichiarazione.

2. Non sono ammesse dichiarazioni di voto nel caso di votazioni su questioni procedurali.

3. Qualora una proposta della Commissione o una relazione siano iscritte all'ordine del giorno del Parlamento a norma degli articoli 52, paragrafo 5, o 99 del regolamento, i deputati possono rilasciare dichiarazioni di voto scritte, conformemente al paragrafo 1.

Le dichiarazioni di voto, orali o scritte, devono avere un nesso diretto con il testo posto in votazione.

Articolo 123

Contestazione della votazione

1. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione.

2. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del Presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione.

3. I richiami al regolamento concernenti la validità di una votazione possono essere formulati dopo che il Presidente ne ha dichiarato la chiusura.

4. Dopo la proclamazione del risultato di una votazione per alzata di mano può essere chiesta la controprova. Essa ha luogo ricorrendo al sistema elettronico.

5. Sulla validità del risultato proclamato decide il Presidente. La sua decisione è inoppugnabile.

Articolo 124

Presentazione e svolgimento degli emendamenti

1. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.

La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno ventinove deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula.

Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e firmati dai loro autori.

2. Con riserva delle limitazioni stabilite all'articolo 125, un emendamento può tendere a modificare qualsiasi parte di un testo e può avere lo scopo di sopprimere, aggiungere o sostituire parole o cifre.

Per «testo» si intende, nel presente articolo e nell'articolo seguente, l'insieme di una proposta di risoluzione/progetto di risoluzione legislativa, di una proposta di decisione ovvero di una proposta della Commissione.

3. Il Presidente fissa un termine per la presentazione degli emendamenti.

4. Un emendamento può essere svolto, durante la discussione, dal suo autore o da qualsiasi altro deputato designato come sostituto dall'autore dell'emendamento.

5. Un emendamento ritirato dal suo autore decade, a meno che un altro deputato non lo faccia proprio immediatamente.

6. Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano stampati e distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando vi sia opposizione da parte di almeno dodici deputati.

(Per la procedura in sede di commissione cfr. anche interpretazione dell'articolo 150)

Articolo 125

Ricevibilità degli emendamenti

1. Un emendamento non è ricevibile se

a) il suo contenuto non ha alcun rapporto diretto con il testo che tende a modificare;

b) tende a sopprimere o sostituire la totalità di un testo;

c) tende a sopprimere parte di un testo e il suo obiettivo può essere raggiunto effettuando una votazione per parti separate a norma dell'articolo 116; questa disposizione, tuttavia, non osta all'inserimento in una relazione su una consultazione a norma dell'articolo 51 di un emendamento tendente a sopprimere parte di una proposta della Commissione;

d) tende a modificare più di uno degli articoli o dei paragrafi del testo cui si riferisce: tale disposizione non si applica agli emendamenti di compromesso;

e) risulta che in almeno una delle lingue ufficiali il testo su cui verte l'emendamento non richiede modifiche; in tal caso il Presidente esamina con gli interessati quale possa essere la soluzione linguistica adeguata.

2. Un emendamento decade se incompatibile con precedenti deliberazioni sul medesimo testo nel corso della stessa votazione.

3. Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti.

La decisione del Presidente sulla ricevibilità degli emendamenti non è presa sulla sola base delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 bensì sulla base delle disposizioni del regolamento in generale.

CAPITOLO XV INTERVENTI SULLA PROCEDURA

Articolo 126

Mozioni di procedura

1. Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di

a) porre una questione pregiudiziale (articolo 128),

b) chiedere il rinvio in commissione (articolo 129),

c) chiedere la chiusura della discussione (articolo 130),

d) chiedere l'aggiornamento della discussione (articolo 131),

e) chiedere la sospensione o la chiusura della seduta (articolo 132).

Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre agli autori, un oratore a favore e uno contrario e il presidente o il relatore della commissione competente.

2. Il tempo di parola non può superare un minuto.

Articolo 127

Richiamo al regolamento

1. La facoltà di parlare può essere concessa a un deputato per attirare l'attenzione del Presidente sul mancato rispetto del regolamento. All'inizio del suo intervento il deputato deve indicare l'articolo cui si riferisce.

2. Le richieste di intervento sul regolamento hanno la precedenza su ogni altra.

3. Il tempo di parola non può superare un minuto.

4. Sul richiamo al regolamento il Presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione.

5. In via eccezionale, e sempre che il rinvio della decisione non provochi l'aggiornamento della discussione in corso, il Presidente può dichiarare che la sua decisione verrà comunicata successivamente, e comunque entro un termine non superiore alle 24 ore dal richiamo al regolamento. Egli può sottoporre la questione alla commissione competente.

Articolo 128

Questione pregiudiziale

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno può essere proposto il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione.

La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

2. Nel caso in cui la proposta venga accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell'ordine del giorno.

Articolo 129

Rinvio in commissione

1. Un gruppo politico o almeno ventinove deputati possono chiedere il rinvio in commissione al momento della fissazione dell'ordine del giorno, prima dell'apertura della discussione e prima della votazione finale.

2. La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste tre fasi della procedura.

3. Il rinvio in commissione interrompe il dibattito sul punto in esame.

4. Il Parlamento può impartire alla commissione un termine entro il quale presentare le sue conclusioni.

Articolo 130

Chiusura della discussione

1. La chiusura di una discussione può essere proposta dal Presidente o chiesta da un gruppo politico o da almeno ventinove deputati prima che sia esaurito l'elenco degli oratori. La relativa votazione ha luogo immediatamente.

2. Nel caso in cui la proposta o la richiesta vengano accolte, ha ancora facoltà di parlare un solo deputato per ogni gruppo non ancora intervenuto nella discussione.

3. Dopo gli interventi di cui al precedente paragrafo 2, la discussione viene chiusa e il Parlamento procede alla votazione sulla questione, a meno che non sia stato preventivamente fissato il momento della votazione.

4. Qualora la proposta o la richiesta vengano respinte, non possono essere ripresentate durante la stessa discussione.

Articolo 131

Aggiornamento della discussione

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno ventinove deputati possono proporre che la discussione venga aggiornata fino a un momento stabilito. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

2. Nel caso in cui la proposta venga accolta, il Parlamento passa al punto successivo dell'ordine del giorno. La discussione oggetto dell'aggiornamento deve essere ripresa al momento stabilito.

3. Nel caso in cui la proposta venga respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata.

Qualora il Parlamento decida di aggiornare una discussione a una tornata successiva, la decisione deve indicare la tornata all'ordine del giorno della quale la discussione deve essere iscritta, fermo restando che l'ordine del giorno di tale tornata è stabilito in conformità degli articoli 95 e 96 del regolamento.

Articolo 132

Sospensione o chiusura della seduta

Nel corso di una discussione o di una votazione la seduta può essere sospesa o chiusa se lo decide il Parlamento su proposta del Presidente o su richiesta di un gruppo politico o di almeno ventinove deputati. La votazione sulla proposta o sulla richiesta ha luogo immediatamente.

CAPITOLO XVI PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 133

Processo verbale

1. Il processo verbale di ogni seduta, contenente le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'apertura della seduta successiva.

Sono considerate decisioni, nell'ambito delle procedure legislative, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, o della posizione comune del Consiglio a norma dell'articolo 71, paragrafo 3.

2. All'inizio di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.

3. Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul processo verbale per più di un minuto.

4. Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del segretario generale, viene depositato negli archivi del Parlamento. Deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il termine di un mese.

Articolo 134

Resoconto integrale

1. Per ogni seduta viene redatto nelle lingue ufficiali un resoconto integrale delle discussioni.

2. Gli oratori sono tenuti a restituire il testo integrale dei loro discorsi al segretariato al più tardi l'indomani del giorno in cui esso è stato loro trasmesso.

3. Il resoconto integrale viene pubblicato come allegato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

CAPITOLO XVII COMMISSIONI

Articolo 135

Costituzione delle commissioni

1. Il Parlamento costituisce commissioni permanenti, le cui attribuzioni sono fissate in un allegato al presente regolamento (1). L'elezione dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo.

2. Il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni temporanee le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.

Se, ai sensi del regolamento, le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni temporanee sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, ne consegue che il Parlamento non può poi decidere di modificare le loro attribuzioni, tanto per limitarle che per ampliarle.

***

Il disposto del presente articolo prevede che le attribuzioni delle sole commissioni temporanee siano fissate contemporaneamente alla decisione della loro costituzione.

Per contro, le attribuzioni delle commissioni permanenti, che costituiscono oggetto di un allegato del regolamento, fanno capo a una procedura distinta e possono quindi essere fissate in un momento diverso da quello della loro composizione.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 395X1207(01).2

Articolo 136

Commissioni temporanee di inchiesta

1. Il Parlamento può, su richiesta di un quarto dei suoi membri, costituire una commissione temporanea di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione della legislazione comunitaria o di cattiva amministrazione nell'applicazione della legislazione comunitaria risultanti da atti di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o di persone cui la legislazione comunitaria conferisce il mandato di applicare quest'ultima.

La decisione di costituire una commissione temporanea d'inchiesta viene pubblicata entro un mese nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il Parlamento prende inoltre tutte le misure necessarie a diffondere questa decisione quanto più ampiamente possibile.

2. Le modalità di funzionamento di una commissione temporanea d'inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, allegata al presente regolamento (2).

3. La richiesta di costituire una commissione temporanea d'inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione, conformemente al disposto dell'articolo 137.

4. La commissione temporanea d'inchiesta conclude i propri lavori, con la presentazione di una relazione, entro un termine massimo di dodici mesi. A due riprese il Parlamento può decidere di prorogare detto termine di altri tre mesi.

In seno alla commissione hanno diritto di voto soltanto i membri titolari o, in loro assenza, i supplenti permanenti.

5. La commissione temporanea d'inchiesta elegge il proprio presidente e due vicepresidenti e nomina uno o più relatori. La commissione può inoltre affidare ai suoi membri missioni, incarichi specifici o deleghe, fermo restando che essi debbono poi riferirle in modo circostanziato.

Nell'intervallo tra una riunione e l'altra, l'ufficio di presidenza esercita, in casi d'emergenza o necessità, i poteri della commissione, previa ratifica nella riunione successiva.

6. Qualora una commissione temporanea di inchiesta ritenga che qualche suo diritto non sia stato rispettato, propone al Presidente del Parlamento di prendere le opportune iniziative.

7. La commissione temporanea d'inchiesta può rivolgersi alle istituzioni o persone di cui all'articolo 3 della decisione menzionata al paragrafo 2 in vista dello svolgimento di audizioni o per ottenere documenti.

Le spese di viaggio e soggiorno dei membri e dei dipendenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono a carico di questi ultimi. Le spese di viaggio e soggiorno delle altre persone che depongono dinanzi a una commissione temporanea d'inchiesta sono rimborsate dal Parlamento secondo le modalità previste per le audizioni di esperti.

Nel corso di un'audizione dinanzi a una commissione temporanea di inchiesta qualunque persona chiamata a testimoniare può invocare i diritti di cui disporrebbe in quanto testimone dinanzi a un organo giurisdizionale del suo Stato di origine e deve essere informato di tali diritti prima di deporre.

Per quanto concerne l'uso delle lingue, la commissione temporanea d'inchiesta si attiene all'articolo 102 del regolamento. Ciononostante, l'ufficio di presidenza della commissione:

- può limitare l'interpretazione alle lingue ufficiali dei partecipanti ai lavori, qualora lo ritenga necessario per ragioni di riservatezza;

- decide in merito alla traduzione dei documenti ricevuti in modo che la commissione possa portare avanti i propri lavori con efficienza e rapidità e siano rispettate la segretezza e la riservatezza del caso.

8. Il presidente della commissione temporanea d'inchiesta, insieme all'ufficio di presidenza, prende cura dell'osservanza della segretezza o riservatezza dei lavori, avvertendone per tempo i membri.

Egli ricorda inoltre espressamente le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 della summenzionata decisione. Si applica l'allegato VII del regolamento.

9. L'esame di documenti trasmessi sotto vincolo di segretezza o di riservatezza avviene attraverso dispositivi tecnici che garantiscono l'accesso personale ed esclusivo a questi documenti da parte dei deputati incaricati dell'esame. Questi deputati si impegnano solennemente a non consentire ad alcun altro l'accesso a informazioni riservate o confidenziali, ai sensi del presente articolo, e a servirsene esclusivamente nell'elaborazione della loro relazione per la commissione temporanea d'inchiesta. Le riunioni si svolgono in locali attrezzati in modo da precludere qualsiasi possibilità di ascolto da parte di persone non autorizzate.

10. Al termine dei lavori la commissione temporanea d'inchiesta presenta al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi, corredata, se del caso, da pareri di minoranza. La relazione viene pubblicata.

Su richiesta della commissione temporanea d'inchiesta, il Parlamento procede a una discussione su detta relazione nella tornata successiva alla presentazione della relazione stessa.

Essa può altresì sottoporre al Parlamento un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni od organi delle Comunità europee o degli Stati membri.

11. Il Presidente del Parlamento incarica la commissione competente, a norma dell'allegato VI del regolamento, di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione temporanea d'inchiesta e, se del caso, di elaborare una relazione in merito. Egli prende tutte le altre disposizioni ritenute utili ai fini della concreta applicazione delle conclusioni delle inchieste.

Articolo 137

Composizione delle commissioni

1. L'elezione dei membri delle commissioni e delle commissioni temporanee d'inchiesta ha luogo su designazione da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti. La Conferenza dei presidenti presenta al Parlamento proposte che tengano conto di un'equa rappresentanza degli Stati membri e delle tendenze politiche.

Il deputato che passi a un altro gruppo politico mantiene per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui occupato nelle commissioni parlamentari. Tuttavia se, a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo, l'equa rappresentanza delle tendenze politiche nell'ambito di una commissione risulta turbata, la Conferenza dei presidenti deve presentare nuove proposte per la composizione di tale commissione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, seconda frase, facendo salvi i diritti del deputato in questione.

2. Ogni emendamento alle proposte della Conferenza dei presidenti deve essere presentato, per essere ricevibile, da almeno ventinove deputati. Il Parlamento si pronuncia su tali emendamenti mediante scrutinio segreto.

3. Vengono considerati eletti i deputati figuranti nelle proposte della Conferenza dei presidenti nella forma eventualmente modificata sulla base del paragrafo 2.

4. Qualora un gruppo politico ometta di presentare candidati per una commissione temporanea d'inchiesta, conformemente al paragrafo 1, entro la scadenza fissata dalla Conferenza dei presidenti, quest'ultima sottopone alla ratifica dell'Assemblea soltanto i nomi notificatile entro tale scadenza.

5. La sostituzione dei membri delle commissioni, allorché si siano resi vacanti dei seggi, può essere decisa provvisoriamente dalla Conferenza dei presidenti, d'accordo con i deputati da designare e tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

6. Tali modifiche vengono sottoposte alla ratifica del Parlamento nella seduta successiva.

Articolo 138

Membri supplenti

1. I gruppi politici e i deputati non iscritti possono designare per ciascuna commissione un numero di supplenti permanenti pari al numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi (e i deputati non iscritti) in seno alla commissione. Il Presidente del Parlamento ne deve essere informato. Tali supplenti permanenti hanno diritto a partecipare alle riunioni della commissione, a prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, a partecipare alla votazione.

2. Il membro titolare di una commissione può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati dei supplenti permanenti o questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico con diritto di voto. Il nome di questo sostituto deve essere comunicato preventivamente al presidente della commissione interessata.

Il paragrafo 2 si applica per analogia ai deputati non iscritti.

La comunicazione preventiva prevista al paragrafo 2, ultima frase, deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.

***

Il disposto dell'articolo 138 si articola intorno a due elementi chiaramente fissati da detto testo:

- un gruppo politico non può avere in una commissione un numero di membri sostituti permanenti superiore a quello dei membri titolari;

- soltanto i gruppi politici hanno la facoltà di designare membri sostituti permanenti, alla sola condizione di informarne il Presidente.

In conclusione:

- la qualità di sostituto permanente dipende unicamente dall'appartenenza a un gruppo determinato;

- quando viene modificato il numero di membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo di membri sostituti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica;

- quando un membro cambia di gruppo politico, non può conservare il mandato di sostituto permanente assegnatogli dal suo gruppo d'origine;

- in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto di un collega appartenente a un altro gruppo politico.

Articolo 139

Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti hanno il compito di esaminare le questioni che sono loro sottoposte dal Parlamento ovvero, durante un'interruzione della sessione, dal Presidente a nome della Conferenza dei presidenti. Le attribuzioni delle commissioni temporanee e delle commissioni temporanee di inchiesta sono fissate al momento della loro costituzione; tali commissioni non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni (1).

2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene iscritto, su proposta della Conferenza dei presidenti o su richiesta di una delle commissioni permanenti interessate, all'ordine del giorno del Parlamento.

3. Se più commissioni permanenti sono competenti per una stessa questione, una commissione viene designata competente per il merito e le altre commissioni competenti per parere.

Nondimeno, le commissioni cui è stata simultaneamente sottoposta una questione non possono superare il numero di tre, a meno che, in casi motivati, venga decisa una deroga a tale norma alle condizioni previste al paragrafo 1.

4. Due o più commissioni o sottocommissioni possono procedere in comune all'esame di questioni di loro competenza, senza però poter prendere una decisione.

5. Previo accordo dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, ogni commissione può incaricare uno o più dei suoi membri di procedere a una missione di studio o di informazione.

Articolo 140

Commissione incaricata della verifica dei poteri

Tra le commissioni costituite in base alle condizioni previste dal presente regolamento, una commissione è incaricata della verifica dei poteri e della preparazione delle decisioni sulle contestazioni elettorali.

Articolo 141

Sottocommissioni

1. Su autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti, ogni commissione permanente o temporanea può nominare nel proprio ambito, nell'interesse dei suoi lavori, una o più sottocommissioni, determinandone la composizione ai sensi dell'articolo 137 e la competenza. Le sottocommissioni riferiscono alla commissione che le ha costituite.

2. La procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni.

3. I sostituti sono ammessi alle riunioni delle sottocommissioni alle stesse condizioni stabilite per le riunioni delle commissioni.

Il disposto del presente articolo deve essere applicato con rigore, segnatamente per quanto riguarda la dipendenza tra una sottocommissione e la commissione all'interno della quale essa è stata costituita. Ciò significa, in particolare, che i membri di una sottocommissione sono scelti tra i membri della commissione principale.

Articolo 142

Uffici di presidenza delle commissioni

1. Nella prima riunione tenuta dalla commissione dopo che ha avuto luogo l'elezione dei membri delle commissioni in conformità dell'articolo 137, la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, uno, due o tre vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione.

2. Fatte salve le disposizioni del secondo capoverso del presente paragrafo, l'elezione dell'Ufficio di presidenza ha luogo a scrutinio segreto, senza discussione. L'elezione richiede la maggioranza assoluta dei suffragi espressi; essa è tuttavia valida a maggioranza relativa fin dal secondo scrutinio, se effettuato.

Qualora il numero dei candidati corrisponda al numero dei seggi da assegnare, il candidato o i candidati possono essere proclamati eletti senza che sia necessario procedere allo scrutinio previsto al capoverso precedente.

Articolo 143

Procedura senza relazione, procedura semplificata

1. In ogni riunione di commissione il presidente comunica alla commissione un elenco delle proposte che, a suo avviso e/o su raccomandazione del Presidente del Parlamento, dovrebbero essere approvate senza relazione.

Ogni proposta contenuta nell'elenco viene sottoposta dal presidente della commissione all'approvazione di quest'ultima. Salvo nel caso in cui almeno quattro membri si oppongano alla sua approvazione, il presidente della commissione informa il Presidente del Parlamento che la proposta è stata approvata.

2. Su raccomandazione del Presidente del Parlamento o su proposta del presidente della commissione, quest'ultima può pronunciarsi su una proposta secondo una procedura semplificata.

Salvo nel caso in cui almeno quattro membri si oppongano all'applicazione della procedura semplificata, si considera designato come relatore il presidente della commissione. Il progetto di relazione, che si compone di una parte regolamentare, di un progetto di risoluzione legislativa e di una motivazione sommaria, è trasmesso ai membri della commissione. Se entro un termine che non può essere inferiore a due settimane dalla trasmissione, non vi si oppongono almeno quattro membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa figurante nella relazione è posto in votazione senza discussione in seduta, conformemente all'articolo 99.

3. Qualora almeno quattro membri della commissione si oppongano alle procedure di cui ai paragrafi 1 o 2, si procede in conformità delle disposizioni dell'articolo 144 («Procedura con relazione»).

Articolo 144

Relazioni delle commissioni sulle consultazioni

1. Il presidente della commissione cui è stata deferita una proposta della Commissione propone alla sua commissione la procedura da seguire.

2. Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica l'articolo 143, la commissione designa il relatore sulla proposta della Commissione tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma legislativo annuale concordato a norma dell'articolo 49.

3. La relazione della commissione comprende:

a) gli eventuali progetti di emendamento alla proposta;

b) un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 2;

c) una motivazione.

Articolo 145

Relazioni di carattere non legislativo

1. Qualora una commissione elabori una relazione di carattere non legislativo, essa designa un relatore fra i propri membri titolari o i sostituti permanenti.

2. Il relatore è incaricato di redigere la relazione della commissione e di illustrarla in seduta a nome di essa.

3. La relazione della commissione comprende:

a) una proposta di risoluzione;

b) una motivazione;

c) i testi di proposte di risoluzione doventi figurare a norma dell'articolo 45, paragrafo 4.

Articolo 146

Motivazioni e termini

1. La motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore e non è sottoposta a votazione. Essa deve essere tuttavia conforme al testo della proposta di risoluzione adottata e agli eventuali emendamenti proposti dalla commissione e contenere, se del caso, una chiara illustrazione dell'opinione della minoranza.

2. Nella relazione viene menzionato il risultato della votazione sull'insieme della relazione stessa. Inoltre se, al momento della votazione, almeno un terzo dei membri presenti lo richiede, nella relazione viene indicato il voto espresso da ciascun membro.

3. Qualora in seno alla commissione non venga raggiunta l'unanimità, la relazione deve altresì dar atto delle opinioni della minoranza.

4. Su proposta del suo ufficio di presidenza, una commissione può stabilire il termine entro il quale il relatore le presenterà un progetto di relazione. Tale termine può essere prorogato.

5. Scaduto il termine, la commissione può incaricare il suo presidente di chiedere che la questione a essa deferita sia iscritta all'ordine del giorno di una delle successive sedute del Parlamento. In questo caso, le discussioni possono svolgersi sulla base di una semplice relazione orale della commissione interessata.

Articolo 147

Pareri delle commissioni

1. Se la commissione cui per prima è stata sottoposta una questione vuole conoscere il parere di un'altra commissione o se un'altra commissione desidera esprimere il suo parere sulla stessa questione, esse possono chiedere al Presidente del Parlamento che, in conformità dell'articolo 139, paragrafo 3, si stabilisca che una commissione sia competente per il merito e l'altra per parere.

2. La commissione competente per parere fa conoscere il suo parere alla commissione competente per il merito, sia oralmente tramite il suo presidente o il suo relatore, sia per iscritto. Il suo parere si riferisce al testo sul quale essa è stata consultata.

3. La commissione competente per il merito dovrà illustrare nella sua relazione il parere della commissione competente per parere qualora questo si discosti dal suo punto di vista.

4. La commissione competente per parere deve esprimere il proprio parere entro il termine fissato dalla commissione competente per il merito affinché quest'ultima possa tenerne conto al momento di votare la relazione. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza di tale termine.

5. Il parere può contenere proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione e includere elementi per la proposta di risoluzione della commissione competente per il merito, ma non una proposta di risoluzione.

(Per la procedura di votazione su un parere cfr. interpretazione dell'articolo 150.)

6. La commissione competente per il merito è l'unica commissione autorizzata a presentare emendamenti in Aula.

7. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere possono partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.

Articolo 148

Relazioni di iniziativa

Qualora una commissione intenda elaborare una relazione su un argomento di sua competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione, una richiesta di parere o una proposta di risoluzione, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato.

La Conferenza dei presidenti può stabilire, al momento di concedere l'autorizzazione, che il potere deliberante sia delegato a norma dell'articolo 52.

La condizione stabilita dal primo comma del presente articolo (secondo la quale l'articolo stesso è applicabile soltanto allorché alla commissione che ne ha fatto richiesta non è stata deferita una consultazione, una richiesta di parere o una proposta di risoluzione) deve essere osservata scrupolosamente, soprattutto poiché tutela il diritto di iniziativa dei deputati consentendo l'applicazione del disposto dell'articolo 45, il quale dà peraltro ampio margine di manovra alla commissione competente in merito al seguito da dare alle proposte di risoluzione che le vengono trasmesse.

Articolo 149

Tempo delle interrogazioni in commissione

Una commissione può decidere di riservare tempo alle interrogazioni. La commissione stessa fissa le norme per lo svolgimento di tale tempo riservato alle interrogazioni.

Articolo 150

Procedura in sede di commissione

1. Una commissione può validamente votare se il quarto dei membri che la compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo richieda prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza assoluta dei membri della commissione.

2. Il voto in sede di commissione viene espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale.

3. Il presidente della commissione prende parte ai dibattiti e alle votazioni, ma senza voto preponderante.

4. Si applicano per analogia alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 87, 102, 103, 105, 107, paragrafo 1, 109, 111, 113, 113 bis, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131 e 132.

5. Visti gli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più gran numero di emendamenti possibile. In tal caso viene fissata una nuova scadenza per gli emendamenti a questo progetto.

(Articolo 124, paragrafo 6)

Gli emendamenti presentati oralmente in commissione possono essere posti in votazione, salvo che un membro vi si opponga.

(Articoli 113 e 147)

La procedura di votazione su un parere è la seguente:

1. La commissione consultata per parere vota sul complesso delle conclusioni del parere, dopo avere votato, se del caso, su ciascuna di esse separatamente. Qualora non siano state adottate delle conclusioni, il parere destinato alla commissione competente per il merito è costituito unicamente dagli emendamenti eventualmente adottati al testo sul quale la commissione è stata consultata per parere. Il risultato della votazione sul complesso delle conclusioni o degli emendamenti è riportato nel parere.

2. Può essere necessario, in seguito alla votazione, modificare il testo precedente gli emendamenti o le conclusioni (che può essere considerato come la motivazione). In merito, tuttavia, non vi è votazione.

3. La commissione non vota sul complesso della proposta della Commissione.

Articolo 151

Riunioni delle commissioni

1. Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del Presidente del Parlamento.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento in conformità delle quali le commissioni sono tenute a svolgere discussioni e votazioni pubbliche, le commissioni decidono, dopo la loro costituzione ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, se le proprie riunioni debbano essere di norma pubbliche.

Le commissioni possono suddividere l'ordine del giorno di una specifica riunione in punti da esaminare alla presenza del pubblico e in punti da esaminare a porte chiuse.

3. La Commissione e il Consiglio possono partecipare alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa.

Altre persone possono essere invitate, con decisione speciale della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola.

Per analogia, la decisione di far partecipare alle riunioni della commissione gli assistenti personali dei membri è lasciata alla discrezione di ciascuna commissione.

Una commissione competente per il merito può organizzare, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, un'udienza di esperti quando lo ritenga indispensabile a una buona effettuazione dei suoi lavori su una determinata questione.

Le commissioni competenti per parere possono, qualora lo desiderino, partecipare all'udienza.

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 147, paragrafo 7, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati possono assistere alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte, ma non possono partecipare alle deliberazioni.

Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare ai suoi lavori in veste consultiva.

Articolo 152

Processo verbale delle riunioni delle commissioni

1. Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa in occasione della riunione successiva.

2. Salvo decisione contraria della commissione, sono rese pubbliche soltanto le relazioni approvate e i comunicati redatti sotto la responsabilità del presidente.

CAPITOLO XVIII DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI

Articolo 153

Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari

1. Il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti. La loro consistenza numerica è decisa alla luce delle competenze loro affidate. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo.

2. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo su designazione presso la Conferenza dei Presidenti da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti. La Conferenza dei Presidenti presenta al Parlamento proposte che tengano conto, nella misura del possibile, di un'equa rappresentanza degli Stati membri e delle tendenze politiche. Viene applicato l'articolo 137, paragrafi 2, 3, 5 e 6.

3. Per la costituzione degli Uffici di presidenza delle delegazioni si applica la procedura vigente per le commissioni.

4. Il Parlamento stabilisce le competenze generali delle singole delegazioni. Esso può decidere in qualsiasi momento di ampliare o restringere tali competenze.

5. La Conferenza dei presidenti adotta, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni.

6. Il presidente della delegazione presenta una relazione d'attività alla commissione competente per gli affari esteri e la sicurezza.

Articolo 154

Relazione per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

1. All'inizio della sessione aperta il secondo martedì di marzo di ogni anno l'Ufficio di presidenza nomina un relatore incaricato di redigere per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa una relazione sull'attività del Parlamento europeo.

2. Tale relazione, dopo l'approvazione dell'Ufficio di presidenza e del Parlamento, è trasmessa direttamente dal Presidente del Parlamento al Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Articolo 155

Commissioni parlamentari miste

1. Il Parlamento europeo può costituire commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati alla Comunità o di Stati con i quali sono stati avviati negoziati in vista della loro adesione.

Queste commissioni possono formulare raccomandazioni destinate ai parlamenti partecipanti. Nel caso del Parlamento europeo esse sono deferite alla commissione competente, che presenta proposte sul seguito da darvi.

2. Le competenze generali delle diverse commissioni parlamentari miste sono definite dal Parlamento europeo e negli accordi con il paese terzo interessato.

3. Le commissioni parlamentari miste sono disciplinate dalle norme procedurali previste dal relativo accordo. Esse si fondano sulla parità fra la delegazione del Parlamento europeo e quella del parlamento omologo.

Il Parlamento europeo designa i suoi rappresentanti a norma dell'articolo 153.

4. Le commissioni parlamentari miste adottano il proprio regolamento, che sottopongono all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e del parlamento omologo.

5. Le delegazioni del Parlamento europeo in seno alle commissioni parlamentari miste sono costituite nello stesso momento e alle stesse condizioni delle commissioni permanenti.

CAPITOLO XIX PETIZIONI

Articolo 156

Diritto di petizione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione europea, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia rientrante nel campo di attività dell'Unione europea e che lo (la) concerne direttamente.

2. Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome e cognome, la qualifica, la cittadinanza e il domicilio di ciascuno dei firmatari.

3. Le petizioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

4. Le petizioni vengono iscritte in un ruolo generale nell'ordine in cui sono pervenute, se soddisfano alle condizioni previste al paragrafo 2; in caso contrario esse vengono archiviate e il motivo viene comunicato ai firmatari.

5. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve esaminare se esse rientrano nell'ambito delle attività dell'Unione europea.

6. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari vengono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa.

7. In tal caso la commissione competente può suggerire al petente di rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro interessato o dell'Unione europea.

8. Qualora la commissione lo ritenga opportuno, può sottoporre la questione al Mediatore.

9. Le petizioni indirizzate al Parlamento da persone fisiche o giuridiche che non siano cittadini dell'Unione europea né abbiano la propria residenza o sede sociale in uno Stato membro sono trattate e archiviate separatamente. Il Presidente invia mensilmente una relazione sulle petizioni ricevute durante il mese precedente, con l'indicazione del loro oggetto, alla commissione competente per l'esame delle petizioni, che potrà chiedere di prendere visione di quelle che ritiene opportuno trattare.

Articolo 157

Esame delle petizioni

1. Sulle petizioni che essa ha dichiarato ricevibili la commissione competente può decidere di elaborare relazioni o di pronunciarsi in altro modo.

La commissione può, in particolare nel caso di petizioni aventi per oggetto una modifica delle disposizioni legislative in vigore, chiedere il parere di un'altra commissione, conformemente all'articolo 147.

2. Ai fini dell'esame delle petizioni, la commissione può tenere udienze conoscitive o inviare propri membri in loco per l'accertamento dei fatti.

3. Per la preparazione del suo parere, la commissione può chiedere alla Commissione delle Comunità di presentarle taluni documenti, di fornirle informazioni e di consentirle l'accesso ai suoi servizi.

4. La commissione sottopone eventualmente al Parlamento proposte di risoluzione relative alle petizioni da essa esaminate.

Essa può inoltre chiedere che il suo parere venga trasmesso dal Presidente del Parlamento alla Commissione o al Consiglio.

5. La commissione informa il Parlamento con periodicità semestrale sui risultati delle proprie deliberazioni.

La commissione informa in particolare il Parlamento sulle misure che il Consiglio e/o la Commissione hanno adottato in relazione alle petizioni trasmesse dal Parlamento.

6. Il Presidente del Parlamento comunica ai firmatari delle petizioni le decisioni adottate al riguardo e i motivi che le hanno ispirate.

Articolo 158

Pubblicità delle petizioni

1. Le petizioni iscritte al ruolo generale di cui all'articolo 156, paragrafo 4, e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse vengono annunciate in seduta. Tali comunicazioni sono pubblicate sul processo verbale.

2. Il testo delle petizioni iscritte a ruolo e il testo del parere della commissione che accompagna la trasmissione della petizione vengono depositati negli archivi del Parlamento, dove possono essere consultati da qualsiasi deputato.

CAPITOLO XX MEDIATORE

Articolo 159

Nomina del Mediatore

1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la sua elezione, o nei casi previsti al paragrafo 8 del presente articolo, il Presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L'appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Le candidature debbono essere appoggiate da almeno ventinove deputati cittadini di almeno due Stati membri.

Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.

Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato risponde alle condizioni fissate dallo statuto del Mediatore.

3. Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente, la quale può chiedere di ascoltare gli interessati.

Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati.

4. L'elenco alfabetico delle candidature ricevibili è sottoposto al voto del Parlamento.

5. La votazione si svolge a scrutinio segreto, alla maggioranza dei voti espressi.

Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno.

In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano.

6. Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

7. Il candidato nominato è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia.

8. Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore.

Articolo 160

Destituzione del Mediatore

1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può chiedere che il Mediatore sia dichiarato dimissionario qualora egli non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni ovvero abbia commesso una colpa grave.

2. La richiesta è trasmessa al Mediatore e alla commissione competente; se quest'ultima ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, presenta una relazione al Parlamento. Il Mediatore è ascoltato, su sua richiesta, prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto.

3. Prima di dichiarare aperta la votazione il Presidente si accerta che sia presente la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

4. In caso di voto favorevole alla destituzione del Mediatore, e qualora questi non vi abbia dato seguito, il Presidente, al più tardi entro la tornata successiva a quella della votazione, invita la Corte di giustizia, con richiesta di pronuncia sollecita, a dichiarare dimissionario il Mediatore.

Le dimissioni volontarie del Mediatore interrompono la procedura.

Articolo 161

Azione del Mediatore

1. Le modalità di ricorso al Mediatore, così come la procedura e le altre disposizioni cui si conforma la sua azione, saranno riportate in allegato al presente regolamento. Il Mediatore può presentare una proposta al riguardo. Quest'ultima è trasmessa alla commissione competente per il regolamento, che presenta una relazione al Parlamento.

2. Il Mediatore informa della sua attività la commissione competente, su base regolare ovvero su richiesta della stessa.

3. Il Mediatore e il presidente della commissione competente sono garanti, ciascuno per sua parte, della riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'attività del Mediatore. Dette informazioni sono trasmesse unicamente alle autorità giudiziarie e solo nel caso in cui siano necessarie nell'ambito di procedimenti penali.

CAPITOLO XXI APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 162

Applicazione del regolamento

1. Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l'esame della questione alla commissione competente.

Il Presidente può deferire la questione alla commissione competente anche a seguito di una richiesta di decisione in merito a un richiamo al regolamento (articolo 127).

2. La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 163.

3. Se la commissione decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il Parlamento.

4. Qualora un gruppo politico o almeno ventinove deputati contestino l'interpretazione della commissione, la questione è sottoposta al Parlamento che si pronuncia a maggioranza semplice, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione.

5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento vengono pubblicate nel regolamento, sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o i rispettivi articoli, unitamente alle decisioni prese in materia di applicazione del regolamento.

6. Queste note esplicative costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione dei rispettivi articoli.

7. Le disposizioni di applicazione del regolamento sono soggette a revisione periodica.

8. Laddove il presente regolamento conferisce dei diritti a un numero determinato di deputati, quest'ultimo è automaticamente sostituito dal numero intero che corrisponda più da vicino alla stessa percentuale dei deputati al Parlamento ogniqualvolta il numero totale dei seggi del Parlamento venga aumentato, soprattutto a seguito di un ampliamento dell'Unione europea.

Articolo 163

Modifica del regolamento

1. Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento.

Tali proposte di modifica vengono tradotte, stampate, distribuite e deferite alla commissione competente, che le esamina e decide in merito alla loro presentazione al Parlamento.

2. Le proposte di modifica del presente regolamento possono essere approvate solo a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

3. Salvo eccezioni previste all'atto della votazione, le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione.

CAPITOLO XXII SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO - CONTABILITÀ

Articolo 164

Segretariato generale

1. Il Parlamento è assistito da un segretario generale, nominato dall'Ufficio di presidenza.

Egli prende l'impegno solenne davanti all'Ufficio di presidenza di esercitare le sue funzioni con assoluta imparzialità e lealtà.

2. Il segretario generale del Parlamento dirige un segretariato la cui composizione e organizzazione sono stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti.

L'Ufficio di presidenza stabilisce anche le categorie dei dipendenti di ruolo e degli agenti alle quali si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 12, 13 e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea.

Il Presidente del Parlamento fa le comunicazioni necessarie alle competenti istituzioni dell'Unione europea.

Articolo 165

Stato di previsione del Parlamento

1. In base a una relazione preparata dal segretario generale, l'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione.

2. Il Presidente trasmette questo progetto preliminare alla commissione competente, che redige il progetto di stato di previsione e ne riferisce al Parlamento.

3. Il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti al progetto di stato di previsione.

La commissione competente esprime il suo parere su tali emendamenti.

4. Il Parlamento stabilisce lo stato di previsione.

5. Il Presidente trasmette lo stato di previsione alla Commissione e al Consiglio.

6. Gli stati di previsione suppletivi vengono esaminati in conformità della procedura stabilita nel presente articolo.

Articolo 166

Competenze in materia di assunzione e di liquidazione delle spese

1. Il Presidente procede o fa procedere all'assunzione e alla liquidazione delle spese, nel quadro del regolamento finanziario interno stabilito dall'Ufficio di presidenza, previa consultazione della commissione competente.

2. Il Presidente trasmette alla commissione competente il progetto di rendiconto.

3. Su relazione della sua commissione competente, il Parlamento chiude i conti e si pronuncia sullo scarico.

CAPITOLO XXIII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 167

Questioni pendenti

Nell'ultima seduta che precede le nuove elezioni, tutte le richieste di parere o di consultazione, le proposte di risoluzione e le interrogazioni decadono.

Questa disposizione non si applica alle petizioni e ai testi che non richiedono una deliberazione.

Le consultazioni o richieste di parere (articolo 51), le proposte di risoluzione e dichiarazioni scritte (articoli 45 e 48), le relazioni di iniziativa (articolo 148) e le interrogazioni (articoli 28, 40, 41 e 42) decadono qualora non sia concluso il loro esame nell'ultima seduta che precede le nuove elezioni.

Per quanto concerne le consultazioni o le richieste di parere (articolo 51), la consultazione prevista nei trattati non è conclusa; gli altri organi comunitari devono però ripresentare la loro consultazione o la loro richiesta di parere al nuovo Parlamento.

(1) Versione consolidata alla data di pubblicazione.

(1) Allegato I.

(1) Allegato II.

(1) Cfr. articolo 72, paragrafo 2, lettera b).

(1) Allegato IV.

(2) Allegato V.

(1) Allegato VI.

(1) Allegato VIII.

(1) Cfr. interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 2.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9

Dichiarazione degli interessi di carattere finanziario da parte dei deputati

ARTICOLO 1

Prima di intervenire in una discussione in seduta plenaria o in seno a uno degli organi del Parlamento, il deputato che abbia un interesse finanziario diretto nella questione oggetto della discussione dichiara tale interesse oralmente, a meno che questo non risulti chiaramente dalla dichiarazione da lui fatta per iscritto in conformità degli articoli 2 e 3.

ARTICOLO 2

1. Il deputato deve dichiarare con esattezza le attività professionali da lui svolte.

2. Egli è tenuto a dichiarare altresì tutte le altre sue funzioni o attività retribuite laddove esse abbiano rilevanza.

ARTICOLO 3

Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 vengono fatte per iscritto e vengono trascritte dal segretario generale in un registro il cui modello è stabilito dall'Ufficio di presidenza. Il registro è pubblico.

ALLEGATO II

SVOLGIMENTO DEL TEMPO RISERVATO ALLE INTERROGAZIONI (articolo 41)

A. DIRETTIVE

1. Sono ricevibili soltanto le interrogazioni che:

- sono concise e redatte in modo da consentire una breve risposta;

- concernono la competenza e la responsabilità della Commissione e del Consiglio e sono di interesse generale;

- non richiedono particolari studi o indagini preliminari da parte dell'istituzione interrogata;

- sono formulate con precisione e si riferiscono a punti concreti;

- non contengono constatazioni o valutazioni;

- non concernono fatti personali;

- non mirano a ottenere documenti o informazioni statistiche;

- rivestono forma di domanda.

2. Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno di quella tornata con la partecipazione dell'istituzione interessata.

3. Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile.

Domande complementari

4. Ciascun deputato può rivolgere una domanda complementare per ogni interrogazione. Egli può rivolgere complessivamente una domanda complementare al Consiglio e due alla Commissione.

5. Le domande complementari sono soggette alle norme di ricevibilità esposte nelle presenti direttive.

6. 1) Il Presidente decide circa la ricevibilità delle domande complementari e ne limita il numero per fare in modo che ciascun deputato che abbia rivolto una domanda possa ricevere la relativa risposta.

2) Il Presidente non è tenuto a consentire domande complementari, anche quando queste soddisfino ai citati criteri di ricevibilità,

a) qualora venga intralciato l'ordinato svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni,

b) se la questione principale, alla quale la domanda complementare si riferisce, è già stata chiarita sufficientemente da altre domande complementari,

c) quando la domanda complementare non è in diretta connessione con la questione principale.

Risposte alle interrogazioni

7. L'istituzione interessata farà in modo che le risposte siano concise e pertinenti quanto al tema dell'interrogazione.

8. Qualora il contenuto delle domande in questione lo consenta, il Presidente può decidere, previa consultazione degli interroganti, che l'istituzione interessata risponda alle stesse in una volta sola.

9. Può essere data risposta solo se l'interrogante è presente o ha designato un suo sostituto con comunicazione scritta al Presidente, prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni.

10. Qualora non siano presenti né l'interrogante né il suo sostituto, l'interrogazione decade.

11. Le interrogazioni che non possono ottenere risposta per mancanza di tempo ricevono risposta scritta, salvo che l'interrogante ritiri l'interrogazione.

12. Alla procedura delle risposte scritte si applicano le disposizioni dell'articolo 42, paragrafi 3 e 4.

Termini

13. 1) Le interrogazioni devono essere inoltrate al Presidente al più tardi una settimana prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni. Le interrogazioni che non siano state inoltrate entro questo termine potranno tuttavia essere trattate nel tempo riservato alle interrogazioni, qualora l'istituzione interrogata sia d'accordo.

2) Le interrogazioni dichiarate ricevibili vengono distribuite ai deputati e trasmesse all'istituzione interrogata.

B. RACCOMANDAZIONI

(Estratto della risoluzione del Parlamento del 13 novembre 1986)

Il Parlamento europeo

1) auspica una più rigorosa applicazione delle direttive per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni, a norma dell'articolo 41, e in particolare del paragrafo 1, riguardante la loro ricevibilità;

2) raccomanda un uso più frequente del potere conferito dall'articolo 41, paragrafo 3, al Presidente del Parlamento di riunire le interrogazioni, presentate per il tempo a esse riservato, secondo la materia, ma ritiene che solo le interrogazioni contenute nella prima metà dell'elenco delle interrogazioni presentate per una determinata tornata siano soggette a tale suddivisione;

3) raccomanda, per quanto riguarda le domande complementari, che di norma generale il Presidente consenta di rivolgere una domanda complementare all'interrogante, e una o al massimo due domande complementari a membri appartenenti preferibilmente a un gruppo politico e/o a uno Stato membro diversi da quelli dell'autore dell'interrogazione principale; ricorda che le domande complementari devono essere concise e rivolte sotto forma di domanda e propone che la loro durata non superi i 30 secondi;

4) invita la Commissione e il Consiglio a impegnarsi, conformemente al punto 7 del presente allegato, a che le loro risposte siano concise e attinenti all'argomento della domanda.

ALLEGATO III

DIRETTIVE E CRITERI GENERALI DA SEGUIRE NELLA SCELTA DEGLI ARGOMENTI DA INCLUDERE ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA PREVISTE DALL'ARTICOLO 47

Criteri di priorità

1. Deve ritenersi prioritaria la proposta di risoluzione che si proponga di fare esprimere al Parlamento un voto diretto al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ad altri Stati od organizzazioni internazionali prima di un avvenimento annunciato qualora l'unica tornata del Parlamento in cui il voto può avere luogo in tempo utile sia quella in corso.

2. Deve ritenersi attuale, urgente e di notevole rilevanza la proposta di risoluzione che si proponga di fare esprimere un voto al Parlamento (che esprime protesta, condanna, solidarietà, sdegno, ecc.) su un avvenimento che abbia fortemente colpito l'opinione pubblica della Comunità, qualora il voto si riveli utile solo se pronunciato con la massima tempestività.

3. Gli argomenti che hanno attinenza alle competenze dell'Unione europea previste dal trattato dovrebbero essere considerati prioritari a condizione che siano di notevole rilevanza.

4. Il numero degli argomenti scelti deve essere tale da consentire un dibattito adeguato alla rilevanza degli argomenti prescelti, fino a un massimo di cinque argomenti. Fra questi sono incluse, di regola, le proposte di risoluzione relative ai diritti dell'uomo.

Modalità funzionali

5. I criteri di priorità seguiti per la scelta degli argomenti da includere nelle discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza sono portati a conoscenza del Parlamento e dei gruppi politici.

Limite e ripartizione del tempo di parola

6. Il Presidente del Parlamento, per meglio utilizzare il tempo disponibile, concorda con il Consiglio e la Commissione un limite di tempo di parola per i loro eventuali interventi nelle discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici.

Termine per la presentazione di emendamenti

7. Il termine per la presentazione di emendamenti deve essere tale da consentire che tra la distribuzione del testo degli emendamenti nelle lingue ufficiali e il momento della discussione sulle proposte di risoluzione intercorra un periodo di tempo sufficiente a un esame adeguato degli emendamenti stessi da parte dei deputati e dei gruppi politici.

ALLEGATO IV

PROCEDURE DA APPLICARE PER L'ESAME DEL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA E DEI BILANCI SUPPLETIVI

Articolo 1

Documenti di seduta

1. Vengono stampati e distribuiti:

a) la comunicazione della Commissione delle Comunità relativa al tasso massimo di cui al paragrafo 9 degli articoli 78 del trattato CECA, 203 del trattato CE e 177 del trattato CEEA;

b) la proposta della Commissione o del Consiglio intesa a fissare un nuovo tasso;

c) l'esposizione del Consiglio sul risultato delle sue deliberazioni riguardanti gli emendamenti e le modificazioni al progetto di bilancio approvati dal Parlamento;

d) le modifiche apportate dal Consiglio agli emendamenti al progetto di bilancio approvati dal Parlamento;

e) la posizione del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo tasso massimo;

f) il nuovo progetto di bilancio stabilito in applicazione del paragrafo 8 degli articoli 78 del trattato CECA, 203 del trattato CE e 177 del trattato CEEA;

g) i progetti di decisione relativi ai dodicesimi provvisori di cui agli articoli 78 ter del trattato CECA, 204 del trattato CE e 178 del trattato CEEA.

2. Tali documenti sono deferiti alla commissione competente per il merito. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere.

3. Il Presidente fissa il termine entro il quale le commissioni eventualmente interessate a esprimere un parere devono trasmetterlo alla commissione competente per il merito.

Articolo 2

Tasso

1. Ogni deputato può, secondo le modalità in appresso stabilite, presentare e illustrare proposte di decisione intese a fissare un nuovo tasso massimo.

2. Per essere ricevibili tali proposte devono essere presentate per iscritto ed essere sottoscritte da almeno nove deputati ovvero presentate a nome di un gruppo politico o di una commissione.

3. Il Presidente fissa il termine per la presentazione di tali proposte.

4. La commissione competente per il merito riferisce in merito alle suddette proposte prima della loro discussione in seduta plenaria.

5. Il Parlamento si pronuncia successivamente sulle proposte.

Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

Nel caso in cui il Consiglio abbia comunicato al Parlamento di essere d'accordo sulla fissazione di un nuovo tasso, il Presidente proclama in seduta la modifica del tasso così decisa.

In caso contrario, la posizione del Consiglio è sottoposta all'esame della commissione competente per il merito.

Articolo 3

Esame del progetto di bilancio - Prima fase

1. Ogni deputato può, secondo le modalità in appresso stabilite, presentare e illustrare:

- progetti di emendamento al progetto di bilancio;

- proposte di modificazione al progetto di bilancio.

2. Per essere ricevibili i progetti di emendamento devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno nove deputati ovvero presentati a nome di un gruppo politico o di una commissione, devono indicare la posizione in materia di bilancio cui si riferiscono e garantire il rispetto del principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese. I progetti di emendamento forniscono ogni indicazione utile circa il commento alla disposizione di bilancio in oggetto.

La stessa disposizione si applica alle proposte di modificazione.

Tutti i progetti di emendamento e tutte le proposte di modificazione al progetto di bilancio devono essere corredati da una motivazione scritta.

3. Il presidente fissa il termine per la presentazione dei progetti di emendamento e delle proposte di modificazione.

Il presidente fissa due termini per la presentazione di progetti di emendamento e di proposte di modificazione: il primo è fissato a un momento precedente l'adozione della relazione da parte della commissione competente per il merito, il secondo a un momento successivo.

4. La commissione competente per il merito esprime il suo parere sui testi così presentati prima della loro discussione in seduta.

I progetti di emendamento e le proposte di modificazione che siano stati respinti in seno alla commissione competente per il merito non vengono posti in votazione in Aula a meno che una commissione o almeno ventinove deputati ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro un termine fissato dal Presidente; tale termine non può in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima dell'inizio della votazione.

5. I progetti di emendamento allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione, sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito.

6. In deroga al disposto dell'articolo 58, paragrafo 2 del regolamento, il Parlamento si pronuncia con votazioni distinte e successive su:

- ogni progetto di emendamento e proposta di modificazione,

- ogni sezione del progetto di bilancio.

- le proposte di risoluzione relative a tale progetto di bilancio;

Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all'articolo 115, paragrafi 4, 5 e 6.

7. Gli articoli, capitoli, titoli e sezioni del progetto di bilancio per i quali non sono stati presentati né progetti di emendamento né proposte di modificazione sono considerati approvati.

8. Per essere approvati:

- i progetti di emendamento devono ottenere i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento;

- le proposte di modificazione devono ottenere la maggioranza dei suffragi espressi.

9. Qualora gli emendamenti approvati dal Parlamento abbiano l'effetto di aumentare le spese iscritte nel progetto di bilancio oltre il tasso massimo previsto, la commissione competente per il merito sottopone al Parlamento una proposta intesa a fissare un nuovo tasso massimo in conformità del paragrafo 9, ultimo capoverso, degli articoli 78 del trattato CECA, 203 del trattato CE e 177 del trattato CEEA. La votazione su tale proposta ha luogo dopo che sono state votate le varie sezioni del progetto di bilancio. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. Se la proposta è respinta, l'insieme del progetto di bilancio è rinviato alla commissione competente per il merito.

10. Qualora il Parlamento non abbia emendato il progetto di bilancio né approvato proposte di modificazione e qualora non abbia approvato una proposta intesa a respingere il progetto di bilancio, il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato.

Qualora il Parlamento abbia emendato il progetto di bilancio o approvato proposte di modificazione, il progetto di bilancio così emendato o accompagnato da proposte di modificazione viene trasmesso al Consiglio.

11. Il processo verbale della seduta nel corso della quale il Parlamento si è pronunciato in merito al progetto di bilancio viene trasmesso al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 4

Adozione definitiva del bilancio a seguito della prima lettura

Qualora il Consiglio abbia informato il Parlamento di non aver modificato i suoi emendamenti e di aver accettato o di non aver respinto le sue proposte di modificazione, il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Esame delle deliberazioni del Consiglio - Seconda fase

1. Qualora il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti approvati dal Parlamento, il testo così modificato dal Consiglio viene rinviato alla commissione competente per il merito.

2. Ogni deputato può, secondo le modalità in appresso stabilite, presentare e illustrare progetti di emendamento al testo modificato dal Consiglio.

3. Per essere ricevibili questi progetti devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno ventinove deputati ovvero presentati a nome di una commissione e garantire il rispetto del principio dell'equilibrio tra entrate e spese. L'articolo 147, paragrafo 6 del regolamento non è applicabile.

Sono ricevibili soltanto i progetti di emendamento riguardanti il testo modificato dal Consiglio.

4. Il Presidente stabilisce il termine di presentazione dei progetti di emendamento.

5. La commissione competente per il merito si pronuncia sui testi modificati dal Consiglio ed esprime il proprio parere sui progetti di emendamento ai medesimi.

6. I progetti di emendamento relativi ai testi modificati dal Consiglio sono sottoposti a votazione in seduta, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. L'approvazione di questi progetti di emendamento determina la reiezione del testo modificato dal Consiglio. La loro reiezione determina l'approvazione di tale testo.

7. L'esposizione del Consiglio sul risultato delle proprie deliberazioni in merito alle proposte di modificazione approvate dal Parlamento è oggetto di un dibattito che può concludersi con la votazione su una proposta di risoluzione.

8. Allorché la procedura prevista nel presente articolo sia conclusa - e con riserva dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 - il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Reiezione totale

1. Una commissione o almeno ventinove deputati possono presentare, per gravi motivi, una proposta intesa a respingere l'insieme del progetto di bilancio. Per essere ricevibile, tale proposta deve essere motivata per iscritto e presentata entro il termine fissato dal Presidente. I motivi della reiezione non debbono presentare incompatibilità reciproche.

2. La commissione competente per il merito esprime il proprio parere su tale proposta prima della sua votazione in seduta.

Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi. L'approvazione della proposta di reiezione determina il rinvio al Consiglio dell'insieme del progetto di bilancio.

Articolo 7

Nuovo regime dei dodicesimi provvisori

1. Ogni deputato può presentare, secondo le modalità in appresso stabilite, una proposta di decisione diversa da quella adottata dal Consiglio, che autorizza, nel caso di spese non derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti decisi in conformità di quest'ultimo, delle spese superiori al dodicesimo provvisorio.

2. Per essere ricevibili le proposte di decisione devono essere presentate per iscritto, sottoscritte da almeno nove deputati ovvero presentate da un gruppo politico o da una commissione e devono essere motivate.

3. La commissione competente per il merito esprime il proprio parere sui testi così presentati prima della loro discussione in seduta plenaria.

4. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

Articolo 8

Tasso dell'IVA comunitario

In occasione dell'adozione del bilancio il Parlamento fissa il tasso dell'IVA.

ALLEGATO V

PROCEDURA DI ESAME E ADOZIONE DELLE DECISIONI SULLA CONCESSIONE DEL DISCARICO

Articolo 1

Documenti

1. Vengono stampati e distribuiti:

a) il conto di gestione, l'analisi della gestione finanziaria e il bilancio finanziario trasmessi dalla Commissione;

b) la relazione annuale e le relazioni speciali della Corte dei conti, accompagnate dalle risposte delle istituzioni;

c) la dichiarazione con cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti sulla base dell'articolo 188 C del trattato CE;

d) la raccomandazione del Consiglio.

2. Tali documenti sono deferiti alla commissione competente per il merito. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere.

3. Il Presidente fissa il termine entro il quale le commissioni eventualmente interessate a esprimere un parere devono trasmetterlo alla commissione competente per il merito.

Articolo 2

Esame della relazione

1. Entro i termini fissati dal Regolamento finanziario, il Parlamento esamina una relazione della commissione competente per il merito in cui è proposta la concessione, il rinvio o il rifiuto del discarico.

2. Agli emendamenti e alla votazione si applicano le disposizioni del regolamento, salvo che il presente allegato stabilisca diversamente.

Articolo 3

Concessione del discarico

1. La commissione competente per il merito, qualora ritenga opportuno proporre una decisione favorevole, elabora una relazione contenente:

a) una proposta di decisione in cui figurano le cifre che formano oggetto del discarico e che fissa pertanto il risultato finale della gestione di bilancio per l'esercizio finanziario in questione;

b) una proposta di risoluzione in cui figurano le osservazioni che accompagnano la decisione di discarico;

c) una motivazione.

Se necessario, la motivazione può essere presentata oralmente.

2. La commissione competente per il merito esprime il proprio parere su ciascun emendamento prima che sia posto in votazione.

3. La proposta di decisione è posta in votazione prima della proposta di risoluzione. La procedura per la concessione del discarico si conclude con una votazione sull'insieme della proposta di risoluzione.

Articolo 4

Rinvio del discarico

1. La commissione competente per il merito può presentare una proposta di risoluzione per il rinvio della decisione di discarico. La proposta deve indicare le ragioni del rinvio.

2. Questa proposta è iscritta all'ordine del giorno della tornata successiva alla data della sua presentazione.

Articolo 5

Rifiuto del discarico

1. La commissione competente per il merito può presentare una proposta di risoluzione per il rifiuto di concedere il discarico. La proposta deve indicare le ragioni del rifiuto.

2. Questa proposta è iscritta all'ordine del giorno della tornata successiva alla data della sua presentazione. Per essere accolta, deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

Articolo 6

Rinvio in commissione

1. Qualora una proposta di decisione conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 a), o una proposta di risoluzione conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 b), o dell'articolo 4, paragrafo 1, o dell'articolo 5, paragrafo 1, non ottenga la maggioranza richiesta, o qualora venga approvato un emendamento che modifica le cifre contenute nella proposta di decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 a), la questione si considera rinviata alla commissione competente per il merito, che riferisce al Parlamento nella tornata successiva, tenendo conto della votazione svoltasi in aula.

2. Qualora, a seguito di questa procedura, il Parlamento non sia in grado di accordare il discarico entro i termini stabiliti dal Regolamento finanziario, il Presidente ne informa la Commissione.

Articolo 7

Esecuzione delle decisioni di discarico

1. Le decisioni o le risoluzioni del Parlamento adottate in conformità degli articoli, 3, 4 o 5 sono trasmesse dal Presidente alla Commissione e a tutte le altre istituzioni. Il Presidente provvede a farle pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nella serie riservata agli atti di carattere legislativo.

2. La commissione competente per il merito riferisce al Parlamento almeno una volta all'anno sulle iniziative prese dalle istituzioni in risposta alle osservazioni che accompagnano le decisioni di discarico e alle altre osservazioni contenute nelle risoluzioni del Parlamento concernenti l'esecuzione delle spese.

3. Il Presidente, agendo a nome del Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente in materia di controllo di bilancio, può presentare un ricorso contro l'istituzione interessata dinanzi alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 175 del trattato CE, per la mancata esecuzione di obblighi derivanti dalle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico o le altre risoluzioni concernenti l'esecuzione delle spese.

ALLEGATO VI (1)

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI

I. Commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Commissione competente per le questioni relative:

1) alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, compresa la formulazione di una politica di difesa e di disarmo comune;

2) alle relazioni con l'UEO;

3) agli aspetti politici delle relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, in particolare per quanto concerne l'attuazione della politica estera e di sicurezza dell'Unione;

4) all'avvio, il controllo e la conclusione di negoziati relativi all'adesione di Stati europei all'Unione (articolo O del trattato sull'Unione);

5) all'avvio, il controllo e la conclusione di negoziati relativi agli accordi di associazione (articolo 238 del trattato CE) e ad altri accordi internazionali di natura essenzialmente politica;

6) ai problemi relativi ai diritti umani e alla democratizzazione nei paesi terzi.

La commissione assicura, in consultazione con i presidenti delle delegazioni interparlamentari e delle commissioni interparlamentari miste, il coordinamento dei lavori delle delegazioni interparlamentari e delle commissioni parlamentari miste, sia nella fase di preparazione che in quella di discussione dei risultati dei loro incontri. Per gli aspetti economici e commerciali le delegazioni interparlamentari e le commissioni parlamentari miste si concertano con la commissione per le relazioni economiche esterne.

II. Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Commissione competente, in generale, per tutte le questioni relative al titolo II, articoli 38-47 del trattato CE:

1) funzionamento e sviluppo della politica agricola comune e della politica forestale;

2) sviluppo rurale, ivi comprese le attività del FEAOG (sezione orientamento);

3) legislazione veterinaria sul controllo e l'eliminazione delle malattie che colpiscono gli animali domestici;

4) approvvigionamento di materie prime agricole;

5) industria agroalimentare e sistema di produzione;

6) legislazione in materia di allevamento;

7) alimentazione animale.

La commissione è chiamata a dare il proprio parere su questioni che, pur rientrando in settori specifici diversi (sanità pubblica, politica economica, relazioni economiche esterne, relazioni con i paesi associati europei o altri), possono presentare un'incidenza sull'organizzazione del mercato agricolo comunitario o su questioni relative alla politica commerciale in materia di prodotti agricoli.

III. Commissione per i bilanci

Commissione competente per le questioni relative:

1) alla definizione e all'esercizio dei poteri di bilancio del Parlamento;

2) ai bilanci dell'Unione europea (incluso il bilancio CECA);

3) alle previsioni pluriennali delle entrate e delle spese dell'Unione e agli accordi interistituzionali conclusi in materia;

4) alle risorse e ai mezzi finanziari dell'Unione (inclusi prelievi, risorse proprie, contributi degli Stati membri);

5) alle incidenze finanziarie degli atti comunitari;

6) alla preparazione e al coordinamento delle procedure di concertazione tra Parlamento e Consiglio, con la partecipazione della Commissione, sugli atti comunitari aventi incidenze finanziarie;

7) ai problemi connessi alla gestione sia amministrativa che contabile del personale dell'Unione che prevedono autorizzazioni di bilancio (salvo qualora abbiano ripercussioni rilevanti sullo statuto dei dipendenti);

8) agli storni di stanziamento costituenti autorizzazioni di spesa;

9) al bilancio, al funzionamento amministrativo e alla contabilità del Parlamento (articolo 165 del regolamento);

10) agli atti relativi ai suddetti punti.

In quanto alle questioni di bilancio del Parlamento,

l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci decidono in fasi successive:

a) in merito all'organigramma,

b) in merito al progetto preliminare e al progetto di stato di previsione.

Le decisioni in materia di organigramma sono prese secondo la procedura seguente:

a) 1) l'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma di ogni esercizio,

a) 2) una concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci ha luogo nel caso in cui il parere di quest'ultima differisca dalle prime decisioni dell'Ufficio di presidenza,

a) 3) al termine della procedura, la decisione finale sull'organigramma spetta all'Ufficio di presidenza, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 164 del regolamento.

In quanto allo stato di previsione propriamente detto, la procedura di preparazione inizia dal momento in cui l'Ufficio di presidenza ha definitivamente deciso in merito all'organigramma. Le fasi di tale procedura sono quelle descritte all'articolo 165 del regolamento, vale a dire:

b) 1) l'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione (paragrafo 1):

b) 2) la commissione per i bilanci redige il progetto di stato di previsione (paragrafo 2);

b) 3) nel caso in cui le posizioni della commissione per i bilanci e dell'Ufficio di presidenza divergano sostanzialmente, ha luogo una concertazione.

Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione per i bilanci coopera strettamente con la commissione per il controllo dei bilanci. In materia di regolamenti finanziari, la ripartizione delle competenze tra le due commissioni è stabilita in funzione della natura delle questioni sollevate dalla proposta di regolamento: i regolamenti finanziari o le parti di tali regolamenti concernenti l'esecuzione, la gestione e il controllo dei bilanci rientrano nella competenza della commissione per il controllo dei bilanci.

IV. Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Commissione competente per le questioni relative:

1) al controllo delle iniziative per la realizzazione del mercato interno sulla base degli articoli 7 B, 7 C e 100 B del trattato CE;

2) alle questioni di politica monetaria e di bilancia dei pagamenti, circolazione di capitali e alle politiche di assunzione ed erogazione di prestiti (controlli sui movimenti di capitali provenienti da paesi terzi, provvedimenti per incoraggiare l'esportazione di capitali dell'Unione, applicazione degli articoli 73 B-73 G e 104-109 M del trattato CE);

3) alla politica industriale comunitaria, compresa l'applicazione, in settori specifici, della strategia generale comunitaria;

4) al funzionamento del mercato comune e in particolare in ordine all'applicazione degli articoli 9-37 del trattato CE in materia di circolazione delle merci, dogane e contingenti, così come ai problemi che l'ampliamento dell'Unione può sollevare al riguardo;

5) ai problemi della concorrenza, ossia l'applicazione degli articoli 85-90 del trattato CE (regole di concorrenza, intese e monopoli), purché non costituiscano problemi specifici di competenza di altre commissioni (trasporti, sanità pubblica, ecc.);

6) alle pratiche di dumping «interno» (articolo 91 del trattato CE);

7) alle questioni connesse con gli aiuti pubblici, salvo che per gli aspetti della politica regionale (articoli 92-94 del trattato CE);

8) alla programmazione economica e monetaria a medio e a lungo termine (articoli 102 A, 109 I e 130 B del trattato CE);

9) agli standard e alle norme tecniche comunitarie (di concerto con gli istituti europei di normalizzazione);

10) all'applicazione delle nuove tecnologie in determinati settori dell'industria e dei servizi (standard, norme di concorrenza, libertà di circolazione e di prestazione dei servizi e problemi generali di organizzazione dei vari settori produttivi);

11) all'industria dell'acciaio (misure di stabilizzazione dei prezzi e del mercato, controllo delle concentrazioni nel quadro dei programmi comunitari) (articoli 4, 46 e 56-67 del trattato CECA);

12) all'applicazione degli articoli 95-99 del trattato CE concernenti le disposizioni fiscali relative alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel quadro del mercato interno;

13) al complesso dei provvedimenti e iniziative da adottare per la realizzazione progressiva dell'Unione economica e monetaria (meccanismo di cooperazione e di concertazione in materia di politica congiunturale, armonizzazione delle programmazioni a medio termine, politica industriale, sostegno finanziario a breve o a medio termine, dispositivo di protezione e di cooperazione monetaria, ecc.);

14) alla riforma del sistema monetario mondiale.

V. Commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia

Commissione competente per le questioni relative:

1) a tutti i problemi relativi all'approvvigionamento energetico e alla politica dell'energia in generale, compresa l'energia da carbone e nucleare di cui ai trattati CECA e CEEA;

2) a tutti i problemi relativi alla ricerca fondamentale, precompetitiva, prenormativa o preindustriale, al progresso tecnologico, al programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità e altri programmi specifici, compresi COST e EUREKA, e agli accordi di ricerca e sviluppo tecnologico con terzi, nonché alle loro applicazioni, qualora tali applicazioni non rientrino nell'ambito del mercato interno e della politica industriale (cfr. commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale), quale la tecnologia spaziale;

3) alla ricerca e allo sviluppo della biotecnologia;

4) ai Centri comuni di ricerca e all'ufficio centrale di misure nucleari;

5) alla diffusione delle informazioni e alla definizione delle tecnologie dell'informazione necessarie per lo stoccaggio, l'accesso, la trasmissione, la ricezione e la sintesi delle informazioni;

6) ai brevetti di invenzione e alla proprietà industriale (d'intesa con la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, competente per il merito);

7) al coordinamento dei programmi di ricerca e sviluppo degli Stati membri e alla loro coerenza con il programma quadro.

VI. Commissione per le relazioni economiche esterne

Commissione competente per le questioni di commercio estero e per gli accordi conclusi in tale ambito, e in particolare:

1) il controllo della politica commerciale comune dell'Unione e dei problemi connessi a tale politica e alla sua attuazione (articoli 113 e 235 del trattato CE);

2) l'avvio, il controllo e la conclusione di negoziati relativi ad accordi internazionali concernenti essenzialmente le relazioni economiche e commerciali con paesi terzi che non conducano ad accordi di associazione (articoli 113 e 235 del trattato CE);

3) gli aspetti economici e commerciali dello Spazio economico europeo e le relazioni con l'EFTA;

4) tutti gli aspetti relativi al GATT e al passaggio all'OMC (le commissioni per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e per la pesca sono chiamate ad esprimere il proprio parere su tutte le questioni di politica commerciale in materia di prodotti agricoli e della pesca);

5) i problemi relativi alla tariffa esterna comune e alle pratiche di dumping esercitate da paesi terzi;

6) la cooperazione economica, ivi compresi i protocolli finanziari con i paesi industrializzati e gli aspetti economici degli accordi di associazione.

Le delegazioni si concertano con questa commissione in ordine agli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.

VII. Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Commissione competente per le questioni relative:

1) agli aspetti giuridici della produzione, interpretazione e applicazione del diritto comunitario, ivi compresa la scelta della base giuridica appropriata per gli atti comunitari;

2) agli aspetti giuridici della produzione, interpretazione e applicazione del diritto internazionale, se e in quanto l'Unione vi sia interessata;

3) a tutto ciò che concerne la definizione e la codificazione dei diritti dei cittadini dell'Unione e dei diritti fondamentali, nonché le proposte di codificazione ufficiale di tutta o parte della legislazione comunitaria;

4) alla creazione di uno spazio giuridico e giudiziario europeo;

5) al coordinamento sul piano comunitario delle legislazioni nazionali:

a) in materia di disciplina del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (articoli 52-66 del trattato CE), ivi compresi i problemi relativi al diritto delle società (per l'esercizio di tale competenza, e a meno che si tratti di problemi esclusivamente giuridici, la commissione sente generalmente il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, salvo qualora la disciplina si applichi a un settore di specifica competenza di un'altra commissione);

b) in materia di applicazione dell'articolo 220 del trattato CE (tutela delle persone fisiche e giuridiche) e di tutti i provvedimenti di più ampia portata.

6) allo statuto del personale delle Comunità europee (articolo 24 del trattato di fusione), eccettuate le questioni relative alle retribuzioni (tranne i casi in cui queste abbiano notevole rilevanza sul piano dello statuto del personale);

7) alla partecipazione del Parlamento nei ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia, a eccezione di quelli relativi a vertenze fra il Parlamento e i propri dipendenti.

Le questioni relative al ravvicinamento delle legislazioni nazionali sono assegnate di volta in volta alle commissioni competenti per le materie trattate nelle proposte. Cionondimeno, la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini può esprimere su tali proposte il proprio parere ai sensi dell'articolo 147 del regolamento in tutti i casi in cui essa lo giudichi utile.

La commissione è parimenti chiamata a esprimere il proprio parere sulle delibere concernenti l'elaborazione di una procedura elettorale uniforme (in ordine agli aspetti giuridici).

VIII. Commissione per gli affari sociali e l'occupazione

Commissione competente per le questioni relative

1) al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

2) alla protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, in particolare in materia di sanità, igiene e sicurezza (articolo 118 A del trattato CE);

3) alla politica dell'occupazione, in particolare l'occupazione dei giovani;

4) alla politica salariale, pensionistica, dei redditi e alla formazione del patrimonio;

5) alla formazione professionale, con particolare riguardo all'accesso al mercato del lavoro e alla rieducazione professionale connessa ai processi di riconversione e alla mobilità professionale;

6) all'armonizzazione delle qualifiche professionali;

7) al regime delle ferie retribuite;

8) alle attività del Fondo sociale europeo (riconversione, riadattamento, ecc.);

9) alla libera circolazione dei lavoratori;

10) allo statuto sociale dei lavoratori migranti comunitari ed extracomunitari;

11) alla politica degli alloggi e alla promozione dell'edilizia sociale;

12) alla promozione della collaborazione fra gli Stati membri in materia di politica sociale, specie in ordine al diritto del lavoro e all'armonizzazione della legislazione sociale;

13) alla promozione di un «bilancio sociale europeo»;

14) alla parificazione del trattamento retributivo dei lavoratori di sesso maschile e femminile e alla parità, in materia di accesso al lavoro e formazione professionale, tra uomini e donne.

La commissione è chiamata a esprimere il proprio parere anche sulle altre questioni relative ai diritti dei lavoratori migranti.

IX. Commissione per la politica regionale

Commissione competente per le questioni relative:

1) alla politica regionale comunitaria, concepita come una politica strutturale intesa a favorire la convergenza delle economie, la coesione economica e sociale, lo sviluppo armonioso della Comunità e l'eliminazione degli squilibri;

2) all'elaborazione, realizzazione e valutazione di ogni progetto e azione di politica regionale comunitaria concernente, in particolare, lo sviluppo delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1), delle regioni in declino industriale (obiettivo n. 2) e delle regioni rurali (obiettivo n. 5 b);

3) ai problemi specifici delle regioni sfavorite, sia che la loro economia sia di natura essenzialmente agricola sia che dette regioni siano colpite da crisi che investono i settori industriali;

4) alle ripercussioni delle altre politiche comunitarie nelle zone che formano oggetto della politica regionale;

5) all'incidenza di eventuali ampliamenti dell'Unione e dei trattati di associazione sulla politica regionale;

6) ai problemi connessi alla gestione, all'efficacia e al controllo del Fondo europeo di sviluppo regionale e degli altri strumenti comunitari di politica regionale;

7) al coordinamento degli strumenti finanziari di intervento strutturale dell'Unione;

8) ai problemi connessi ai criteri di utilizzo negli Stati membri degli interventi regionali comunitari e alla loro efficacia e al coordinamento dei regimi nazionali di aiuti a finalità regionale;

9) allo sviluppo di una politica comunitaria di assetto del territorio e ai problemi connessi ai rapporti intercorrenti tra le previsioni e decisioni nazionali in materia di urbanistica e di assetto territoriale e la politica regionale comunitaria;

10) ai rapporti con le autorità regionali e locali, nello spirito dei trattati, e al loro concorso all'elaborazione della politica regionale;

11) alla cooperazione transfrontaliera.

X. Commissione per i trasporti e il turismo

Commissione competente per le questioni relative:

1) allo sviluppo di una politica comune dei trasporti (articoli 74-84 del trattato CE);

2) alla creazione di una rete europea di trasporti;

3) alla liberalizzazione dei trasporti internazionali;

4) alle discriminazioni, all'armonizzazione e al coordinamento in materia di trasporti;

5) ai problemi concernenti i trasporti per via aerea e marittima e mediante condutture;

6) alla politica portuale della Comunità;

7) ai possibili settori di interferenza tra una politica comune dei trasporti e le relative tariffe e le regole di concorrenza ovvero le esigenze della politica sociale, agricola, energetica o regionale [cfr. articolo 3, lettera f), e articolo 74 del trattato CE nonché gli articoli 70 e seguenti del trattato CECA];

8) alle comunicazioni postali;

9) alla politica della Comunità in materia di turismo.

La commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulle questioni relative al settore della concorrenza, all'eliminazione delle barriere, al diritto di stabilimento e di libera circolazione dei servizi, laddove tali questioni investano la politica dei trasporti.

XI. Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Commissione competente per le questioni relative:

1) alla politica dell'ambiente e ai provvedimenti per la sua tutela:

a) inquinamento atmosferico, idrico e del suolo,

b) classificazione, imballaggio, etichettatura, trasporto e uso di sostanze pericolose,

c) determinazione dei livelli acustici ammissibili,

d) trattamento e deposito di rifiuti (incluso il riciclaggio),

e) misure e convenzioni in sede internazionale e regionale per la protezione dell'ambiente (es.: Reno, Mediterraneo),

f) conservazione della fauna e del relativo ambiente,

g) pareri sui programmi nel settore dell'energia e della ricerca attinenti all'ambiente,

h) aspetti ambientali del diritto del mare;

2) alla sanità pubblica:

a) azioni informative nel settore sanitario (con particolare riguardo all'azione preventiva in ordine all'uso del tabacco e delle droghe, alle affezioni cardiovascolari e ai prodotti dietetici),

b) controllo sui prodotti alimentari,

c) legislazione veterinaria sulla protezione contro i rischi derivanti alla salute dell'uomo da alimenti di origine animale a cagione di batteri e di residui; controllo sanitario dei prodotti (carni, latte ecc.) e dei sistemi di produzione (mattatoi, caseifici, ecc.),

d) prodotti farmaceutici, ivi compresi i prodotti veterinari,

e) ricerca medica,

f) prodotti cosmetici,

g) protezione civile;

3) alla tutela dei consumatori:

problemi relativi all'attuazione della legislazione proposta nei programmi d'azione comunitari, ossia:

a) tutela dei consumatori contro i rischi per la loro salute e sicurezza,

b) tutela degli interessi economici dei consumatori,

c) migliore tutela giuridica per i consumatori (assistenza, consulenza e mezzi di ricorso),

d) miglioramento dell'informazione e dell'educazione dei consumatori,

e) adeguata consultazione e rappresentanza dei consumatori nella fase preparatoria delle decisioni che riguardano i loro interessi.

XII. Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione

Commissione competente per le questioni relative:

1) ai problemi concernenti l'informazione del pubblico sulle attività dell'Unione;

2) agli scambi di giovani, ivi compresi i giovani lavoratori, e alle altre iniziative volte a promuovere l'associazione dei giovani alla costruzione europea;

3) alla politica di conservazione, ripristino e recupero del patrimonio culturale, così come alla salvaguardia del paesaggio, in collaborazione con la commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori;

4) alle proposte intese a creare una comunità culturale;

5) al funzionamento del Foro europeo della gioventù;

6) alla politica dell'istruzione;

7) alla Fondazione europea;

8) ai programmi didattici, all'armonizzazione dei piani di studio e all'equiparazione dei diplomi;

9) allo sviluppo dell'Università europea e alla cooperazione tra gli istituti d'insegnamento superiore;

10) alla promozione del sistema delle Scuole europee;

11) alla formazione permanente degli adulti, così come all'insegnamento a distanza;

12) ai problemi dell'informazione e dei mezzi di comunicazione di massa;

13) ai problemi connessi allo sviluppo della politica dello sport;

14) al tempo libero.

La commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sui problemi concernenti la politica dell'occupazione dei giovani e la formazione professionale.

XIII. Commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Commissione competente per l'esame e il controllo della politica della Comunità europea in materia di sviluppo, in particolare:

1) dialogo Nord-Sud;

2) aiuto umanitario, aiuto d'urgenza e aiuto alimentare;

3) cooperazione tecnica, finanziaria e in materia d'istruzione;

4) sistema delle preferenze generalizzate;

5) sviluppo industriale, agricolo e rurale.

La commissione è competente inoltre per le questioni relative:

6) all'applicazione della Convenzione ACP-CE;

7) all'applicazione degli accordi di cooperazione con i paesi del Magreb e del Mashrak;

8) alle relazioni con taluni paesi in via di sviluppo o gruppi di paesi in via di sviluppo con i quali la Comunità ha stipulato accordi di cooperazione o di associazione;

9) alla cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi in via di sviluppo;

10) alle relazioni con le organizzazioni internazionali specializzate in materia di sviluppo e cooperazione.

XIV. Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

Commissione competente per le questioni relative:

1) ai diritti umani nell'Unione;

2) alle libertà pubbliche nell'Unione, nonché alla sicurezza e alla libera circolazione delle persone;

3) alla politica in materia d'asilo;

4) alla lotta contro il razzismo e la xenofobia;

5) alla politica in materia d'immigrazione e alla politica nei confronti dei cittadini dei paesi terzi;

6) alla lotta contro la criminalità, il traffico di droga e la frode su scala internazionale;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 395X1207(01).37) alla cooperazione doganale (conformemente al titolo VI, articolo K.1, punto 8 del trattato sull'Unione);

8) alla cooperazione fra le forze dell'ordine ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico di droga e altre forme di criminalità internazionale, ivi compresa l'organizzazione, a livello dell'Unione, di un sistema di scambio di informazioni in seno a un Ufficio europeo di polizia (Europol);

9) alla cooperazione in materia di politica giuridica nei settori summenzionati;

10) alle convenzioni adottate ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione.

XV. Commissione per il controllo dei bilanci

Commissione competente per le questioni relative:

1) al controllo dei provvedimenti di esecuzione finanziari, amministrativi o di bilancio adottati sulla base, nel quadro o in relazione al bilancio generale dell'Unione (ivi compreso il FES), delle attività finanziarie e amministrative della CECA, delle attività finanziarie della BEI esercitate in virtù di un mandato della Commissione e del coordinamento del complesso delle attività finanziarie della BEI con gli altri strumenti finanziari delle Comunità;

2) al regolamento finanziario;

3) alle decisioni di discarico adottate dal Parlamento nonché alle misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni;

4) ai conti e ai bilanci concernenti le decisioni in materia di chiusura, rendiconto e controllo delle entrate e delle spese del Parlamento nonché alle misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni, in particolare nel quadro della procedura interna di discarico, che richiede una stretta collaborazione con il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Parlamento;

5) alla chiusura, al rendimento e al controllo dei conti e dei bilanci delle Comunità, dei suoi organi e di ogni organismo da essa finanziato, ivi compresa la determinazione degli stanziamenti da riportare e dei saldi;

6) al controllo contestuale dell'esecuzione dei bilanci correnti sulla base dei rapporti periodici trasmessi dalla Commissione e alle misure non aventi carattere di autorizzazione di bilancio adottate nel quadro di tale esecuzione, vale a dire storni e altre misure (a esclusione degli storni a partire dal capitolo 100, degli sblocchi di stanziamenti e dei riporti o delle reiscrizioni di stanziamenti per cui è competente la commissione per i bilanci);

7) alla valutazione dell'efficacia delle varie forme di finanziamento comunitario, al coordinamento dei vari strumenti finanziari e alla determinazione del rapporto costi/benefici in sede di attuazione delle politiche finanziate dall'Unione;

8) all'esame dei requisiti di assegnazione degli stanziamenti, dei meccanismi di finanziamento e delle strutture amministrative destinate a metterli in atto, attraverso l'analisi dei casi di frode e di irregolarità;

9) all'elaborazione di pareri legislativi sulle normative o parti di normative concernenti l'esecuzione dei bilanci, ivi compresa la gestione amministrativa, pareri destinati alla commissione per i bilanci per le decisioni che presuppongono una valutazione dell'esecuzione e della gestione della spesa (procedura di bilancio, adattamento e revisione delle prospettive finanziarie, riporto di stanziamenti ecc.);

10) all'elaborazione di pareri legislativi, raccomandazioni, consultazioni e informazioni in merito all'organizzazione di controlli, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle frodi e delle irregolarità connesse al bilancio dell'Unione e concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in generale;

11) ai pareri e alle informazioni da fornire, su richiesta o di propria iniziativa, alle commissioni parlamentari e ad altri organi del Parlamento, sulle materie che rientrano nell'ambito del controllo di bilancio;

12) all'esame delle relazioni e dei pareri della Corte dei conti;

13) alle relazioni con la Corte dei conti e alla nomina dei suoi membri, lasciando impregiudicate le prerogative del Presidente del Parlamento;

14) all'esame dei documenti riservati che ricadono nell'ambito di competenza della commissione per il controllo dei bilanci, nel pieno rispetto dell'allegato VII.

Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione per il controllo dei bilanci coopera strettamente con la commissione per i bilanci.

XVI. Commissione per gli affari istituzionali

Commissione competente per le questioni relative:

1) ai problemi connessi all'unione politica e a ogni progetto di atto a essa attinente;

2) allo sviluppo della costruzione europea nel quadro della preparazione e dello svolgimento delle conferenze intergovernative;

3) alle strutture istituzionali dell'Unione nel quadro dei trattati (la commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini esprimono il proprio parere, ciascuna per quanto a essa compete, su tali questioni, laddove esse comportino l'interpretazione, l'applicazione o l'estensione delle norme dei trattati che disciplinano il funzionamento interno delle istituzioni nonché i rapporti fra esse intercorrenti);

4) all'applicazione del trattato sull'Unione e alla valutazione del suo funzionamento;

5) alle relazioni in genere con le altre istituzioni od organi dell'Unione;

6) all'elaborazione di un progetto di procedura elettorale uniforme;

7) agli aspetti politici connessi alla sede delle istituzioni dell'Unione.

XVII. Commissione per la pesca

Commissione competente per le questioni relative all'esecuzione e allo sviluppo della politica comune della pesca nonché alla gestione della stessa, ivi compreso lo SFOP.

La commissione è chiamata a esprimere il proprio parere su tutte le questioni che, pur rientrando in settori specifici diversi (sanità pubblica, politica economica, relazioni economiche esterne, relazioni con i paesi associati europei o altri), possono presentare un'incidenza sull'organizzazione del mercato comunitario nel settore dei prodotti della pesca, così come sulle questioni relative alla politica commerciale in materia di prodotti ittici.

XVIII. Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

Commissione competente per le questioni relative:

1) al regolamento del Parlamento, vale a dire:

a) l'elaborazione del regolamento, ivi compresi gli allegati,

b) l'esame degli emendamenti proposti al regolamento a norma dell'articolo 163 e l'elaborazione di relazioni in merito,

c) l'interpretazione del regolamento a norma degli articoli 127 e 162;

2) all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento e precisamente:

a) la verifica dei poteri dei deputati neoeletti,

b) le decisioni relative a eventuali contestazioni;

3) ai privilegi e alle immunità.

XIX. Commissione per i diritti della donna

Commissione competente per le questioni relative:

1) alla definizione e all'evoluzione dei diritti della donna nell'Unione, sulla base delle risoluzioni del Parlamento in materia;

2) all'applicazione e al perfezionamento delle direttive in materia di uguaglianza dei diritti della donna e all'elaborazione di nuove direttive;

3) alla politica sociale, dell'occupazione e della formazione concernente le donne e le giovani e alle azioni volte a combattere la disoccupazione femminile;

4) alla politica d'informazione e agli studi riguardanti le donne;

5) alla valutazione delle politiche comuni in relazione alle donne e alle conseguenze per esse derivanti dal completamento del mercato interno;

6) ai problemi legati all'attività professionale delle donne e al loro ruolo nella famiglia;

7) alle donne nelle istituzioni dell'Unione;

8) alle donne nelle sedi internazionali (Nazioni Unite, Ufficio internazionale del lavoro ecc.);

9) alla situazione delle migranti e delle partner dei lavoratori migranti nonché allo statuto delle donne, siano esse cittadine europee o cittadine di paesi extraeuropei, nel quadro della legislazione comunitaria connessa al mercato interno.

XX. Commissione per le petizioni

Commissione competente per le questioni relative alle petizioni, al loro esame e al seguito da dare alle stesse, nonché per i rapporti con il Mediatore.

(1) Approvato con decisione del 19 maggio 1983, sulla base dell'articolo 135, e modificato con decisioni del 25 luglio 1984, del 21 gennaio 1987, del 26 luglio 1989, del 15 gennaio 1992 e del 21 luglio 1994.

ALLEGATO VII (1)

PROCEDURA DA APPLICARE PER L'ESAME DEI DOCUMENTI CONFIDENZIALI TRASMESSI AL PARLAMENTO EUROPEO

1. Quando le informazioni o i documenti sono trasmessi al Parlamento con la riserva che vengano esaminati in via confidenziale, il presidente della commissione competente applica d'ufficio la procedura di trattamento confidenziale prevista al successivo punto 3.

2. Qualsiasi commissione del Parlamento può, su richiesta scritta od orale di uno dei suoi membri, far applicare la procedura di trattamento confidenziale a un'informazione o a un documento determinati. Per decidere l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale è necessario il voto della maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

3. Qualora il presidente della commissione abbia disposto l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale, possono assistere alla discussione soltanto i membri della commissione nonché i funzionari e gli esperti precedentemente designati dal presidente, limitati allo stretto necessario.

I documenti vengono numerati, distribuiti all'inizio della riunione e raccolti al termine di quest'ultima. Non si possono prendere appunti né tantomeno fare fotocopie.

Il processo verbale della riunione non fornisce alcun dettaglio dell'esame del punto trattato secondo la procedura confidenziale. Soltanto la decisione, qualora venga presa, può figurare nel processo verbale.

4. L'esame di casi di violazione del segreto può essere richiesto da tre membri della commissione che ha avviato la procedura ed essere iscritto all'ordine del giorno. La maggioranza dei membri della commissione può decidere che l'esame della violazione del segreto figuri all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla presentazione di tale richiesta presso il presidente della commissione.

5. Sanzioni: in caso di infrazione, il presidente della commissione, previa consultazione dei vicepresidenti, adotta con decisione motivata le sanzioni (ammonizione, espulsione temporanea, prolungata o definitiva dalla commissione).

Contro tale decisione il membro interessato può presentare un ricorso non sospensivo. Questo ricorso è esaminato congiuntamente dalla Conferenza dei presidenti e dall'ufficio di presidenza della commissione interessata. La decisione, adottata a maggioranza, è senza appello.

Qualora sia provato che un funzionario non ha rispettato il segreto, gli sono comminabili le sanzioni previste dallo Statuto del personale.

(1) Approvato con decisione del Parlamento del 15 febbraio 1989.

ALLEGATO VIII

MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INCHIESTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 recante modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo (1)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 20 B,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 138 C,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 B,

considerando che occorre definire le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee;

considerando che le commissioni temporanee d'inchiesta devono poter disporre dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti; che, a tal fine, occorre che gli Stati membri e le istituzioni e gli organi delle Comunità europee prendano tutte le misure intese ad agevolarle nello svolgimento di tali compiti;

considerando che occorre salvaguardare la segretezza e la riservatezza dei lavori delle commissioni temporanee d'inchiesta;

considerando che, su richiesta di una delle tre istituzioni interessate, le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta potranno essere rivedute, una volta conclusa la presente legislatura del Parlamento europeo, alla luce dell'esperienza acquisita,

HANNO ADOTTATO DI COMUNE ACCORDO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo sono definite dalla presente decisione, conformemente all'articolo 20 B del trattato CECA, all'articolo 138 C del trattato CE e all'articolo 107 B del trattato CEEA.

Articolo 2

1. Alle condizioni ed entro i limiti fissati dai trattati di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario imputabili a un'istituzione o a un organo delle Comunità europee, a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o a persone cui il diritto comunitario conferisce mandato di applicare quest'ultimo.

Il Parlamento stabilisce la composizione e le regole interne di funzionamento delle commissioni temporanee d'inchiesta.

La decisione recante costituzione di una commissione d'inchiesta, in cui sono precisati in particolare l'oggetto di quest'ultima e il termine per il deposito della relazione, viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. La commissione temporanea d'inchiesta svolge le sue funzioni nel rispetto dei poteri conferiti dai trattati alle istituzioni e agli organi delle Comunità europee.

I membri della commissione temporanea d'inchiesta e chiunque, in ragione delle sue funzioni, abbia ottenuto o ricevuto comunicazione di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni prese da uno Stato membro o da un'istituzione delle Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a tenerli segreti a chiunque non sia autorizzato nonché al pubblico.

Le audizioni e deposizioni sono pubbliche. Su richiesta di un quarto dei membri della commissione d'inchiesta ovvero delle autorità comunitarie o nazionali, o qualora le informazioni fornite alla commissione temporanea d'inchiesta siano coperte dal segreto, esse si tengono di diritto a porte chiuse. I testimoni o i periti possono chiedere di deporre o testimoniare a porte chiuse.

3. Una commissione temporanea d'inchiesta non può esaminare fatti di cui è causa dinanzi a una giurisdizione nazionale o comunitaria, fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

Entro due mesi dalla pubblicazione di cui al paragrafo 1 o dal momento in cui la Commissione abbia avuto conoscenza di una denuncia, dinanzi a una commissione temporanea d'inchiesta, di una violazione del diritto comunitario a opera di uno Stato membro, la Commissione può notificare al Parlamento europeo che un fatto riguardante una commissione temporanea d'inchiesta è oggetto di un procedimento precontenzioso comunitario; in tal caso, la commissione temporanea d'inchiesta prende tutte le misure necessarie affinché la Commissione possa esercitare pienamente i suoi poteri conformemente ai trattati.

4. Una commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione, entro il termine fissato all'atto della sua costituzione o, al più tardi, alla scadenza di un termine massimo di dodici mesi dalla data della sua costituzione e, in ogni caso, alla fine della legislatura.

Con decisione motivata, il Parlamento può prorogare di tre mesi e a due riprese il termine di dodici mesi. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. Una commissione temporanea d'inchiesta non può essere costituita né ricostituita per fatti già oggetto di inchiesta da parte di una commissione temporanea prima della scadenza di un termine minimo di dodici mesi dal deposito della relazione riguardante tale inchiesta o dalla conclusione dei suoi compiti e se non sono emersi fatti nuovi.

Articolo 3

1. La commissione temporanea d'inchiesta procede alle inchieste necessarie per verificare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, alle condizioni enunciate in appresso.

2. La commissione temporanea d'inchiesta può trasmettere un invito a un'istituzione o a un organo delle Comunità europee o al governo di uno Stato membro affinché designino un loro membro a partecipare ai suoi lavori.

3. Su richiesta motivata della commissione temporanea d'inchiesta, gli Stati membri interessati e le istituzioni o gli organi delle Comunità europee designano il dipendente o l'agente che autorizzano a comparire dinanzi alla commissione temporanea d'inchiesta, a meno che non vi si oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una legislazione nazionale o comunitaria.

I dipendenti e gli agenti in questione depongono a nome e su istruzioni del loro governo o della loro istituzione. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti.

4. Le autorità degli Stati membri e le istituzioni o gli organi delle Comunità europee forniscono alla commissione temporanea d'inchiesta, a richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, a meno che non vi si oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una legislazione o una regolamentazione nazionale o comunitaria.

5. I paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le altre disposizioni degli Stati membri che si oppongono alla comparizione di propri funzionari o alla trasmissione di documenti.

L'ostacolo derivante da motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale ovvero dalle disposizioni di cui al primo comma è notificato al Parlamento da un rappresentante avente il potere di assumere obblighi in nome e per conto del governo dello Stato membro interessato o dell'istituzione.

6. Le istituzioni o gli organi delle Comunità europee forniscono alla commissione temporanea d'inchiesta i documenti originari di uno Stato membro soltanto dopo averne informato detto Stato.

Essi le comunicano i documenti cui si applica il paragrafo 5 unicamente previo accordo dello Stato membro interessato.

7. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 si applicano alle persone fisiche o giuridiche cui il diritto comunitario conferisce mandato di applicare quest'ultimo.

8. Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, la commissione temporanea d'inchiesta può chiedere a qualsiasi altra persona di testimoniare dinanzi a essa. Colui che, chiamato in causa nel corso di un'inchiesta, possa subirne un danno, viene informato dalla commissione temporanea d'inchiesta e da questa sentito, qualora ne faccia domanda.

Articolo 4

1. Le informazioni raccolte dalla commissione temporanea d'inchiesta sono destinate unicamente allo svolgimento dei compiti assegnatile. Dette informazioni non possono essere rese pubbliche qualora contengano elementi coperti da segreto o riservati, o qualora chiamino nominativamente in causa delle persone.

Il Parlamento europeo adotta le disposizioni amministrative e inerenti al proprio regolamento necessarie a salvaguardare la segretezza e la riservatezza dei lavori delle commissioni temporanee d'inchiesta.

2. La relazione della commissione temporanea d'inchiesta è presentata al Parlamento, che può decidere di renderla pubblica nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

3. Il Parlamento può trasmettere alle istituzioni e agli organi delle Comunità europee o agli Stati membri le raccomandazioni da esso eventualmente adottate in base alla relazione della commissione temporanea d'inchiesta. Essi ne traggono le conclusioni che giudicano opportune.

Articolo 5

Le comunicazioni alle autorità nazionali degli Stati membri intese all'applicazione della presente decisione sono eseguite per il tramite delle rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

Articolo 6

Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, le suddette modalità potranno essere rivedute una volta conclusa la presente legislatura del Parlamento alla luce dell'esperienza acquisita.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU n. L 113 del 19. 5. 1995, pag. 2.

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