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Document 31995D0588

    95/588/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1996 l' accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

    GU L 329 del 30.12.1995, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/588/oj

    31995D0588

    95/588/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1996 l' accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

    Gazzetta ufficiale n. L 329 del 30/12/1995 pag. 0036 - 0036


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 1995

    che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1996 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

    (95/588/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 9 aprile 1979, è entrato in vigore il giorno stesso per un periodo iniziale di dieci anni; che in seguito esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi;

    considerando che, a norma dell'articolo 354, paragrafo 2 dell'atto di adesione, i diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese degli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti;

    considerando che, a norma dell'articolo 354, paragrafo 3 dell'atto di adesione, prima della scadenza di detti accordi di pesca il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno; che l'accordo previsto è stato prorogato fino al 7 marzo 1995 (1);

    considerando che per evitare che i pescherecci comunitari interessati debbano interrompere le proprie attività è opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1996 l'accordo in questione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 7 marzo 1996 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979.

    Articolo 2

    La Repubblica portoghese è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. ATIENZA SERNA

    (1) GU n. L 142 del 7. 6. 1994, pag. 31.

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