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Document 31995D0527

95/527/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

GU L 301 del 14.12.1995, p. 30–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/527/oj

31995D0527

95/527/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 14/12/1995 pag. 0030 - 0034


DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1995 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (95/527/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 5, prevede che il Consiglio adotti, entro il 30 giugno 1995, disposizioni per una partecipazione comunitaria che potrebbero applicarsi dal 1° gennaio 1996;

considerando che la politica comune della pesca, che assicura la perennità delle risorse alieutiche e quindi dell'occupazione in questo settore economico, può raggiungere i suoi obiettivi solo attraverso il rispetto delle sue norme ed un controllo efficace delle stesse;

considerando che tali obiettivi e norme suddette sono stabiliti in un primo luogo dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (5) e dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (6);

considerando che gli Stati membri, nell'assicurare l'attuazione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, adempiono ad un obbligo di interesse comunitario;

considerando che per taluni Stati membri la diminuzione del compito di controllo non è commisurata alle possibilità finanziarie e può costituire talora un onore eccessivamente gravoso;

considerando che è quindi opportuno prevedere una partecipazione della Comunità alle spese di controllo sostenute da alcuni Stati membri;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (7) prevede, a favore dell'Irlanda, al fine di migliorare i controlli, un contributo finanziario supplementare della Comunità, anche per le spese di funzionamento, nel rispetto delle prassi comunitarie consentite e nel quadro degli orientamenti finanziari;

considerando che la partecipazione comunitaria totale dovrebbe limitarsi ad uno stanziamento di bilancio di 205 milioni di ecu per un periodo di cinque anni (1996-2000); che i mezzi finanziari corrispondenti figureranno negli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee;

considerando che ogni partecipazione deve essere subordinata alla condizione che il controllo esercitato dagli Stati membri beneficiari raggiunga un livello soddisfacente, sia in mare che a terra, e che l'efficacia del controllo suddetto deve risultare in modo evidente dalla relazione annuale di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2847/93,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite nella presente decisione, la Comunità può partecipare al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 2847/93. Possono essere ammesse al finanziamento le spese riguardanti:

a) l'acquisto o l'ammodernamento di attrezzature di controllo;

b) le misure specifiche intese a migliorare la qualità e l'efficacia del controllo delle attività alieutiche e delle attività connesse, di durata non superiore a due anni.

Le spese di cui al primo comma devono contribuire alla mobilitazione dei mezzi di controllo, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2. La partecipazione della Comunità riguarda le spese ammissibili al finanziamento sostenute dagli Stati membri tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000.

Per « spese ammissibili » si intendono le spese derivanti da obblighi giuridici e finanziari contratti dalle autorità competenti nel periodo suddetto.

3. Il finanziamento da parte della Comunità delle misure introdotte dalla presente decisione copre un quinquennio (1996-2000). Il riferimento finanziario, che illustra la volontà dell'autorità legislativa di realizzare le azioni contemplate dalla presente decisione, è di 205 milioni di ecu.

Ogni anno si procede alla revisione dello stato finanziario, sulla base, in particolare, degli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio.

4. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio finanziario. La partecipazione della Comunità è concessa nel limite degli stanziamenti destinati a tal fine nel bilancio comunitario.

Articolo 2

1. La partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), riguarda le spese di investimento relative in particolare all'acquisto o all'ammodernamento di:

- navi, aeromobili e veicoli terrestri adibiti alla sorveglianza e al controllo delle attività di pesca;

- sistemi per la localizzazione e la registrazione delle attività di pesca (comprese le attrezzature installate a bordo delle navi da pesca);

- sistemi di registrazione, gestione e trasmissione dei dati relativi al controllo, comprese applicazioni informatiche e software.

Le spese suddette sono ammissibili al finanziamento nel limite della loro effettiva utilizzazione per l'attuazione del regime di controllo di cui all'articolo 1.

2. La partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), copre le spese ammissibili al finanziamento intese a rendere più efficace l'applicazione della politica comune della pesca, e relative a misure e progetti di durata non superiore a due anni, aventi almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) l'attuazione dei programmi d'ispezione comuni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

b) la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie atte a migliorare la sorveglianza delle attività alieutiche e delle attività connesse;

c) l'attuazione di programmi di controllo specifici stabiliti su iniziativa comunitaria e realizzati dallo o dagli Stati membri interessati;

d) i programmi per l'informatizzazione del trattamento e degli scambi di dati messi a punto di comune accordo tra più Stati membri ed eventualmente con la Commissione;

e) altre misure di controllo di interesse comunitario da decidere in futuro.

3. Inoltre, la partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), può riguardare le spese ammissibili al finanziamento destinate alla formazione dei funzionari nazionali associati al controllo, in particolare in uno Stato membro diverso da quello in cui sono in servizio.

Le norme di dettaglio per l'applicazione del presente paragrafo sono adottate a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità, per Stato membro e per anno, non può essere inferiore al tasso del 35 % o superiore al 50 % delle spese ammissibili al finaziamento.

2. La Commissione può, in deroga al paragrafo 1, decidere di applicare un tasso superiore, in particolare ai seguenti fini:

- per permettere la realizzazione di un'azione concertata tra Stati membri e Commissione atta a porre rimedio a difficoltà di controllo in un settore di particolare interesse comunitario;

- per permettere la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie atte a migliorare il controllo delle attività alieutiche e delle attività connesse.

Lo stanziamento annuo riservato a tali azioni è limitato al 15 % dello stanziamento di bilancio.

3. La Commissione può, in deroga al paragrafo 1, decidere di concedere un tasso superiore per fornire all'Irlanda al fine di migliorare i controlli quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, un contributo finanziario supplementare, esteso anche alle spese di funzionamento seguenti:

- remunerazione dei funzionari nazionali associati al controllo, che occupino posti supplementari creati dopo il 1° gennaio 1996 nel quadro di un programma dettagliato di ispezione e di controllo, di determinate attività alieutiche e zone di pesca per la durata del programma; ai fini del presente paragrafo, per « remunerazione » si intendono le retribuzioni dei funzionari in questione, al netto di imposte e prelievi previsti dalla legislazione nazionale, nonché le indennità di viaggio sostenute per lo sviluppo dei loro compiti;

- spese di formazione e di informazione dei funzionari nazionali associati al controllo;

- spese risultanti dai controlli affidati a società di sorveglianza;

- spese di equipaggiamento dei funzionari nazionali associati al controllo;

- spese di esercizio connesse ai beni acquistati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

Il contributo finanziario alle spese di funzionamento a favore dell'Irlanda è concesso nel limite di un importo complessivo di 3 milioni di ecu all'anno.

Articolo 4

1. Gli Stati membri che intendono beneficiare di una partecipazione finanziaria presentano alla Commissione, entro il 15 novembre 1995:

a) un programma quinquennale che descrive i controlli che essi intendono effettuare nel periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Il programma di controllo deve comprendere in particolare gli obiettivi della programmazione delle azioni di controllo e di ispezione, le misure operative previste e i risultati attesi;

b) un programma previsionale delle loro spese annuali per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per il quale desiderino ottenere una partecipazione finanziaria della Comunità.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, per la prima volta nel 1996 e in seguito a cadenza annuale, una relazione sui progressi realizzati rispetto alle previsioni e gli adattamenti da apportare al programma dei controlli. Tale relazione costituirà un capitolo specifico della relazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 debbono consentire alla Commissione di assicurare un controllo adeguato delle spese relative all'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

Articolo 5

1. Gli Stati membri che intendono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per le spese di cui all'articolo 2 presentano alla Commissione, per la prima volta entro il 15 novembre 1995 ed in seguito entro il 30 giugno di ogni anno, una domanda di contributo per l'anno successivo recante le informazioni indicate ai punti 1 e 2 dell'allegato. Le domande pervenute dopo tali date saranno prese in considerazione solo in casi eccezionali debitamente giustificati.

2. La domanda di contributo deve essere presentata nel quadro dei programmi di cui all'articolo 4.

Articolo 6

In base alle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione decide, per la prima volta entro il 15 marzo 1996 e in seguito entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio:

- sull'ammissibilità al finanziamento delle spese previste;

- sul tasso di partecipazione finanziaria della Comunità;

- sulle condizioni cui la partecipazione finanziaria potrebbe essere eventualmente subordinata.

Articolo 7

Su richiesta motivata dello Stato membro la Commissione può concedere anticipi fino ad un importo pari al 50 % della partecipazione comunitaria annua. Tale anticipo è dedotto dall'importo definitivo della partecipazione comunitaria alle spese ammissibili al finanziamento effettivamente sostenute.

Articolo 8

Qualora uno Stato membro decida di non effettuare in tutto o in parte le spese che la Commissione ha giudicato ammissibili al finanziamento, ai sensi dell'articolo 6, esso ne informa al più presto la Commissione precisandole le incidenze sul suo programma di controllo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri presentano le loro domande di rimborso delle spese entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui esse sono state sostenute.

2. All'atto della presentazione della domanda di rimborso delle spese gli Stati membri verificano e certificano che le spese sono state effettuate nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente decisione e in particolare di quelle di cui al punto 4 dell'allegato.

3. Se nella domanda vi sono indicazioni che rivelano che non sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione procede ad un esame approfondito del caso, invitando lo Stato membro a presentare le sue osservazioni entro un termine determinato. Se l'esame conferma il mancato rispetto delle condizioni suddette, la Commissione fissa un termine appropriato affinché lo Stato membro possa conformarvisi. Se, allo scadere di tale termine lo Stato membro non ha dato seguito alle raccomandazioni, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere la partecipazione nel settore di intervento di cui trattasi.

Articolo 10

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste per espletare le sue funzioni secondo la presente decisione.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che permettono di verificare la destinazione dei mezzi di sorveglianza e di controllo oggetto di una partecipazione finanziaria della Comunità in virtù della presente decisione.

Qualora la Commissione ritenga che i mezzi suddetti non siano utilizzati per le finalità stabilite o secondo le condizioni ivi previste, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato. In tal caso quest'ultimo avvia un'inchiesta amministrativa cui possono partecipare funzionari della Commissione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione sugli sviluppi e sui risultati dell'inchiesta e le fornisce quanto prima copia del rapporto d'inchiesta, nonché gli elementi principali che sono serviti alla stesura del rapporto.

Articolo 11

La Commissione può effettuare tutte le verifiche che essa reputi necessarie per accertare se gli Stati membri hanno adempiuto ai compiti che incombono loro e che ricorrono i presupposti stabiliti dalla presente decisione; gli Stati membri sono tenuti ad assistere i funzionari designati a tal fine dalla Commissione.

Le disposizioni del presente articolo fatte salve quelle di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

1. La domanda di contributo di cui all'articolo 5 elenca le spese previste per gli anni successivi, precisando in particolare:

- lo scadenzario delle spese previste;

- le caratteristiche tecniche e il costo delle attrezzature, le modalità di pagamento previste, nonché il loro obiettivo di controllo rispetto al programma;

- l'impiego previsto delle attrezzature e la data della loro entrata in servizio;

- la natura e il costo delle misure specifiche destinate a migliorare la qualità e l'efficacia del controllo delle attività alieutiche e delle attività connesse nonché precisazioni sulla loro durata prevista.

2. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che le permettono di valutare le spese previste tenendo conto dei seguenti criteri:

- gli obiettivi perseguiti nell'ambito delle spese che essi intendono effettuare;

- i risultati attesi dalle spese previste;

- nel caso di spese destinate all'acquisto di navi, di aeromobili o di veicoli terrestri, il periodo di tempo per il quale si prevede che gli stessi saranno adibiti al controllo della pesca;

- il modo in cui sono stati utilizzati eventuali contributi finanziari concessi in virtù della decisione 89/631/CEE o della presente decisione, in anni precedenti;

- il miglioramento nell'efficacia dei controlli della pesca effettuati in mare e a terra dallo Stato membro di cui trattasi, nel periodo anteriore alla domanda, nel quadro di un programma di cui all'articolo 4, e il miglioramento atteso dalla spesa prevista.

3. Nel valutare l'efficienza con cui uno Stato membro ha esercitato i controlli, la Commissione prende in considerazione soprattutto:

- la prevenzione, la ricerca e il perseguimento delle infrazioni alla politica comune della pesca;

- la presenza nella normativa nazionale e l'effettiva applicazione di sanzioni commisurate alla gravità delle infrazioni, atte a scoraggiare efficacemente ulteriori infrazioni della stessa natura;

- l'attendibilità dei dati relativi alle catture comunicati alla Commissione dallo Stato membro e il successo di quest'ultimo nel prevenire il superamento dei propri contingenti;

- l'entità e l'efficacia delle risorse umane e materiali destinate al controllo della pesca;

- i vari tipi di attività alieutiche esercitate nella sua zona di pesca;

- il grado di cooperazione con gli altri Stati membri e con la Commissione nel controllo della pesca;

- se del caso, il contributo al controllo della pesca nelle zone disciplinate da convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte contraente, l'entità e l'efficacia del controllo in questione;

- lo sforzo di controllo esercitato per quanto riguarda le attività di pesca svolte dalle sue navi in alto mare.

4. Il rimborso delle spese e il pagamento di anticipi si effettuano solo se sono state rispettate le disposizioni delle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e di forniture, nel senso che i questionari relativi agli appalti pubblici, debitamente compilati, devono riferirsi agli avvisi di aggiudicazione degli appalti pubblici pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Qualora gli avvisi non siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il beneficiario deve certificare che gli appalti pubblici sono stati aggiudicati rispettando la normativa comunitaria.

La Commissione può richiedere qualsiasi informazione essa reputi necessaria per valutare se la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici sia stata rispettata.

Il rimborso è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi in duplice copia, che comprendano almeno i principali elementi dell'accordo tra lo Stato membro e il o i fornitori di servizi nonché le prove di pagamento relative. Per poter essere ammesse al rimborso le singole spese debbono figurare su un estratto ricapitolativo che indichi esplicitamente per ciascuna spesa l'oggetto della spesa, il legame con il programma proposto e l'importo al netto dell'IVA.

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