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Document 31995D0513
95/513/EC: Council Decision of 29 November 1995 on the equivalence of seed potatoes produced in third countries
95/513/CE: Decisione del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza dei tuberi-semi di patate prodotti in paesi terzi
95/513/CE: Decisione del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza dei tuberi-semi di patate prodotti in paesi terzi
GU L 296 del 9.12.1995, p. 31–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2000
95/513/CE: Decisione del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza dei tuberi-semi di patate prodotti in paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 09/12/1995 pag. 0031 - 0033
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1995 relativa all'equivalenza dei tuberi-semi di patate prodotti in paesi terzi (95/513/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che in Svizzera vigono norme sul controllo ufficiale dei tuberi-seme di patate; considerando che le norme suddette dispongono che i tuberi-seme di base e i tuberi-seme certificati possano essere ufficialmente certificati e i loro imballaggi ufficialmente chiusi secondo la norma UN/ECE concernente i tuberi-seme di patate raccomandata dal gruppo di lavoro per la normalizzazione delle derrate deperibili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; considerando che dall'esame di tali norme e del modo in cui sono applicate in Svizzera risulta che le condizioni relative ai tuberi-seme raccolti e controllati in tale paese presentano, per quanto concerne le loro caratteristiche, il regime d'ispezione, l'identificazione, il contrassegno e il controllo, le stesse garanzie delle condizioni applicabili ai tuberi-seme raccolti e controllati nella Comunità; considerando che la decisione 81/956/CEE (2), che stabilisce l'equivalenza di tuberi-seme prodotti in Svizzera, è scaduta il 30 giugno 1995; che occorre pertanto adottare una nuova decisione; considerando che la presente decisione non impedisce che le constatazioni comunitarie vengano annullate qualora risulti che le condizioni sulle quali sono fondate non sono più soddisfatte; che a tal fine è necessario ottenere altre informazioni pratiche sui tuberi-seme prodotti in Svizzera effettuando la coltura e il controllo di campioni nel contesto delle prove comparative comunitarie; considerando che la presente decisione non pregiudica le condizioni che gli Stati membri fisseranno in virtù della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (3), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Si constata che i tuberi-seme di patate che sono raccolti nel paese di cui alla parte I dell'allegato controllalti ufficialmente dalle autorità ivi indicate e appartenenti alle categorie enumerate nella stessa parte dell'allegato, sono equivalenti ai tuberi-seme delle corrispondenti categorie raccolti nella Comunità e sono conformi alla direttiva 66/403/CEE, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte II dell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 2000. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA ALLEGATO PARTE I Tabella >SPAZIO PER TABELLA> PARTE II Condizioni 1. I tuberi-seme sono certificati e gli imballaggi sono ufficialmente contrassegnati e chiusi secondo la norma UN/ECE concernente i tuberi-seme di patate raccomandata dal gruppo di lavoro per la normalizzazione delle derrate deperibili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. 2. L'esame delle condizioni a cui devono rispondere le colture, le partite e la discendenza diretta dei tuberi-seme è effettuato dalle autorità del paese produttore di cui alla parte I del presente allegato o da persone giuridiche di diritto pubblico o privato di tale paese, che operano sotto la responsabilità e la sorveglianza delle suddette autorità, purché non traggano alcun vantaggio personale dall'esito dell'esame. 3. Tutte le indicazioni sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità. 4. Il colore dell'etichetta è blu.