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Document 31995D0452

    95/452/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1995, relativa alle misure di aiuto sotto forma di vantaggi fiscali in favore di imprese operanti nel Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste, previste dall'articolo 3 della legge italiana 9 gennaio 1991, n. 19 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 264 del 7.11.1995, p. 30–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/452/oj

    31995D0452

    95/452/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1995, relativa alle misure di aiuto sotto forma di vantaggi fiscali in favore di imprese operanti nel Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste, previste dall'articolo 3 della legge italiana 9 gennaio 1991, n. 19 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 264 del 07/11/1995 pag. 0030 - 0034


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1995 relativa alle misure di aiuto sotto forma di vantaggi fiscali in favore di imprese operanti nel Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste, previste dall'articolo 3 della legge italiana 9 gennaio 1991, n. 19 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/452/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

    dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni a norma di detto articolo,

    considerando quanto segue:

    I

    (1) Con lettera del 3 dicembre 1992 (1) la Commissione ha comunicato al governo italiano la propria decisione di aprire il procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, riguardo ai vantaggi fiscali previsti dall'articolo 3 della legge italiana 9 gennaio 1991, n. 19 in favore delle operazioni realizzate nel Centro di servizi finanziari ed assicurativi istituito, in virtú della stessa norma, nella città di Trieste. Con la stessa lettera, la Commissione ha invitato il governo italiano e gli altri interessati a presentare osservazioni entro un termine di trenta giorni rispettivamente dalla notificazione e dalla pubblicazione della lettera.

    II

    (2) Il governo italiano ha presentato le proprie osservazioni con lettere del 1° febbraio 1993, del 24 maggio 1993, del 15 giugno 1993, del 16 settembre 1993, del 3 novembre 1993 e del 31 gennaio 1994. Il ministro italiano degli affari esteri ha discusso lo stesso soggetto con il commissario competente il 2 giugno 1993 ed il 2 dicembre 1993. Una riunione tecnica fra servizi si è tenuta a Roma il 30 giugno 1993.

    Nessun altro Stato membro né terzi interessati hanno presentato osservazioni.

    III

    (3) Gli aiuti esaminati nella lettera del 3 dicembre 1993 possono essere così descritti:

    In virtù dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'Italia istituisce a Trieste - per l'esercizio di attività finanziarie destinate prevalentemente all'Austria ed ai paesi dell'Est europeo - un Centro di servizi finanziari ed assicurativi, per la raccolta di fondi sui mercati internazionali presso non residenti in Italia, da utilizzare unicamente fuori del territorio italiano con non residenti. Nel centro sono inoltre ammesse imprese straniere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. I soggetti operanti nel centro (banche, assicurazioni, intermediari finanziari, operatori di borsa, ammessi nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento) sono considerati come non residenti in Italia ai fini bancari e del mercato dei cambi. Essi ottengono - per i redditi prodotti nel centro - vantaggi fiscali costituiti dall'esclusione dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dal 50 % dell'imposta locale sui redditi. Sono esclusi totalmente da questa imposta, per dieci anni dall'apertura del centro, i redditi di soggetti appartenenti ai paesi dell'Est europeo e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali e investimenti a medio e lungo termine negli stessi paesi. È infine prevista una riduzione delle imposte indirette sugli affari. L'onere di bilancio per questi vantaggi fiscali è stimato dalla legge in 65 miliardi di LIT (34,2 milioni di ECU).

    IV

    (4) I vantaggi fiscali accordati dall'Italia secondo dette norme sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. In effetti essi sono concessi ad imprese che realizzano determinate operazioni su una parte del territorio italiano e favoriscono dette imprese rispetto ai concorrenti che non agiscono sulla stessa parte del territorio nazionale. Dal momento che questo effetto si produce in un contesto caratterizzato da numerosi scambi intracomunitari di servizi finanziari ed assicurativi, detti vantaggi costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune, salvo applicazione di una delle deroghe previste dal trattato.

    (5) Nelle sue osservazioni il governo italiano fa valere, a giustificazione di una deroga, che la regione di Trieste è stata considerata come regione in difficoltà in applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, con decisione 91/500/CEE della Commissione (1), e che da allora la situazione è andata degradandosi rapidamente a causa, fra l'altro, della situazione nell'ex Iugoslavia.

    Esso sottolinea, inoltre, che al provvedimento potrebbe in ogni caso applicarsi una deroga in forza dello stesso articolo 92, paragrafo 3, lettera c), in quanto è destinato ad agevolare un'attività il cui interesse per la Comunità è importante ed indiscutibile. Si tratta infatti di favorire la creazione di un mercato finanziario nei paesi dell'Europa dell'Est attraverso la mobilizzazione di capitali privati. La distorsione della concorrenza provocata dagli aiuti sarebbe così ampiamente compensata da una considerevole contropartita comunitaria; il livello di distorsione della concorrenza sarebbe d'altronde assai limitato e, per ciò stesso, circoscritto, in misura non contraria al comune interesse. Dati numerici forniti alla Commissione indicano in particolare che gli scambi della regione con l'ex Iugoslavia, l'Ungheria e la Polonia sono diminuiti da 730 913 milioni di LIT nel 1990 a 459 230 milioni di LIT nel 1992. Di qui, secondo il governo italiano, la necessità di un rilancio specifico dell'economia dei paesi vicini.

    (6) Per quanto concerne la deroga giustificata da una finalità di sviluppo regionale, la Commissione osserva che gli indicatori socioeconomici previsti dalla comunicazione (2) sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e c) agli aiuti regionali (in prosieguo: « il metodo ») non raggiungono per la provincia di Trieste i livelli di ammissibilità agli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Gli indici, infatti, sono attualmente di 117,1 per il PIL/VAL e di 68,6 per la disoccupazione strutturale, gli indici nazionali fatti eguali a 100; essi superano quindi i limiti di < 85 % e > 110 % degli indici nazionali.

    Con la decisione 91/500/CEE la Commissione ha tuttavia ritenuto che alla provincia di Trieste, per le sue peculiarità economiche e geografiche, poteva applicarsi la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), per gli aiuti a finalità regionale, in applicazione della seconda fase del metodo. Questa deroga è stata confermata dalla decisione della Commissione, del 1° marzo 1995, sul regime complessivo degli aiuti a finalità regionale in Italia.

    Va però osservato che anche se la situazione generale della zona è stata pregiudicata dalla situazione dell'ex Iugoslavia, l'indicatore socioeconomico della regione, misurato in prodotto interno lordo per abitante a normale potere d'acquisto, non raggiunge in ogni caso il limite di < 75 % della media comunitaria, essendo attualmente eguale a 119 % di tale media. La regione non risponde quindi alla condizione prevista dal metodo per essere ammessa agli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato.

    Lo stesso metodo precisa che aiuti al funzionamento, a causa del loro effetto particolarmente nocivo e di conservazione, possono essere accordati - come aiuti a finalità regionale - solo nelle regioni aventi i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a); è indiscutibile che fra questi aiuti vanno ricompresi i vantaggi fiscali attribuiti non già in funzione dell'investimento iniziale realizzato, ma dell'utile registrato dall'impresa.

    Poiché la regione in esame non ha i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), gli aiuti al funzionamento giustificati da un'esigenza di sviluppo regionale sono esclusi.

    (7) Quanto ad un'eventuale deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), in favore dello sviluppo di una determinata attività d'interesse comunitario, occorre riconoscere che lo sviluppo di un mercato dei capitali nei paesi dell'Est europeo attraverso la mobilizzazione di capitali privati riveste un'importanza primordiale per la Comunità, tanto che questa ed i suoi Stati membri non hanno lesinato fino a questo momento i loro sforzi finanziari per surrogare, con interventi pubblici, la carenza di iniziative private. Una misura che stimola espressamente queste iniziative si situa di conseguenza nel solco di uno dei principali orientamenti comunitari in materia di relazioni esterne.

    La città di Trieste, grazie alle sue tradizioni di apertura verso i paesi dell'Est, all'esistenza sul posto di una minoranza di espressione slava ed alla sua esperienza nei settori assicurativo e bancario, si trova in una posizione peculiare e unica nella Comunità per favorire queste iniziative e l'opera di ricostruzione indispensabile nelle regioni dell'ex Iugoslavia più colpite dalla guerra. I dati numerici forniti dalle autorità italiane provano l'opportunità di un rapido rilancio delle economie dei paesi dell'Est specialmente nelle regioni per le quali Trieste costituisce un punto di riferimento tradizionale in materia di scambi e di movimenti di capitali.

    (8) Nella decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato la Commissione aveva tuttavia fatto notare che i vantaggi fiscali non erano riservati alle sole operazioni finanziarie con i paesi dell'Est europeo ma coprivano anche quelle con l'Austria e, purché l'impresa operi nel centro « prevalentemente » con i paesi dell'Est europeo e l'Austria, con ogni altro paese. Nessun interesse comunitario avrebbe giustificato una tale estensione degli aiuti. Nelle sue osservazioni il governo italiano si impegna a limitare i vantaggi ai soli utili derivanti dalle operazioni con i paesi dell'Est europeo o destinate a tali paesi, limitando così la misura alla realizzazione di un importante interesse comunitario. Misure di controllo fiscale saranno d'altronde adottate al fine di evitare operazioni finanziarie triangolari, destinate in realtà a paesi diversi da quelli dell'Est europeo.

    (9) La Commissione riconosce che venendo così limitate le operazioni a favore delle quali sono previsti gli aiuti, questi diventano effettivamente necessari per la realizzazione dell'obiettivo perseguito, dal momento che gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri provano che un'iniziativa pubblica è necessaria per aumentare l'interesse degli investitori di capitali ad operare sui mercati in oggetto. È vero d'altra parte che solo degli aiuti fiscali proporzionati agli utili possono costituire un incentivo efficace nei settori finanziari, i cui costi sono caratterizzati da una debole incidenza dell'investimento materiale.

    (10) Quanto all'effetto distorsivo sulla concorrenza dei vantaggi accordati, il governo italiano ha ricordato che, tenuto conto dal sistema fiscale nazionale, il vantaggio equivarrebbe - quando gli utili saranno effettivamente realizzati in misura tale da sottoporli al tasso più elevato di imposizione - al 48 % degli utili. Il vantaggio fiscale permetterebbe alle imprese beneficiarie di ridurre i loro tassi di interesse rispetto ai tassi di mercato. La Commissione considera, tuttavia, che una tale distorsione non sarebbe talmente forte da essere contraria all'interesse comune, ma che questa conclusione dev'essere accompagnata dalla più grande prudenza, poiché solo l'esperienza potrà confermare questa valutazione a priori dell'entità della distorsione. In tale prospettiva, e al fine di limitare gli effetti potenzialmente distorsivi di questo aiuto fiscale - dovendosi chiaramente escludere le operazioni meramente speculative -, l'importo totale dell'aiuto accordato dovrebbe essere soggetto a due condizioni cumulative:

    a) l'importo totale delle risorse fiscali perse dev'essere limitato a 65 miliardi di LIT. Questo importo va calcolato come la differenza fra le imprese effettivamente pagate (imposta sugli utili; imposta locale; imposte indirette) sulle operazioni cui si applica il regime speciale e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato in applicazione del regime normale italiano se non fosse stato applicato il regime speciale;

    b) l'importo totale dei prestiti od investimenti effettuati nell'Europa dell'Est, cui si applica il regime speciale, va limitato a 3,5 miliardi di ECU.

    Il governo italiano considera che questi due massimali grosso modo si equivalgono (vale a dire, considerando un utile del 2 % su prestiti o investimenti, con un'imposta del 48 %). A causa della relativa incertezza nella valutazione della base imponibile e del tasso di imposizione, che può anche variare nel tempo, è tuttavia opportuno nella fattispecie misurare gli effetti del regime anche con riferimento agli investimenti effettuati. La Commissione considera inoltre che la realizzazione di un corretto equilibrio tra vantaggi e costi del centro esige che le operazioni di questo non vengano limitate ai soli non residenti in Italia.

    (11) Si può considerare, sulla base di questi elementi, che le misure di aiuto progettate dall'Italia sono necessarie per favorire lo sviluppo di un'attività il cui interesse per la Comunità è indiscutibile e che esse non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Quest'ultima conclusione deve essere tuttavia soggetta alla riserva di un controllo costante, in modo da verificare che la realtà confermi questa valutazione previsionale.

    La limitazione della misura al solo territorio di Trieste - che comporta certo un vantaggio per tutta la città, permettendole di meglio riassorbire le difficoltà legate alla sua prossimità con i paesi dell'Est ed alla sua situazione di frontiera con l'ex Iugoslavia - riduce, d'altra parte, la distorsione globale e l'effetto anticoesione che l'aiuto potrebbe avere, rispetto all'insieme delle regioni meno sviluppate della Comunità, se fosse esteso all'intero territorio italiano.

    (12) Questi elementi permettono di concludere - ai sensi tanto degli articoli 92 e 93 del trattato CE che degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE - che la misura di aiuto in esame, limitata alle sole operazioni realizzate con i paesi dell'Est europeo, può essere considerata compatibile con il mercato comune, ma che i suoi effetti distorsivi sul mercato dei servizi finanziari vanno tenuti sotto stretto controllo nel corso della sua applicazione concreta. È pertanto necessario che la misura sia limitata nel tempo e che l'Italia sia obbligata a fornire sistematicamente rapporti molto dettagliati circa i suoi risultati, in modo da permettere alla Commissione di intervenire tempestivamente con provvedimenti utili, qualora gli effetti non dovessero corrispondere a quelli stimati al momento dell'analisi a priori.

    Vanno quindi imposte condizioni appropriate per ciò che concerne tanto la limitazione ai solo paesi dell'Est europeo che la limitazione nel tempo e l'obbligo di rapporto. Essendo opportuno evitare l'istituzione di un regime di aiuti permanente, conviene limitare a cinque anni la durata del regime in esame. Va da sé che l'esame della misura di aiuto conformemente agli articoli 92 e 93 del trattato CE ed agli articoli 62 e 63 dell'accordo SEE non concerne le decisioni degli altri Stati membri in materia di applicazione del loro diritto fiscale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le misure di aiuto sotto forma di vantaggi fiscali in favore delle imprese finanziarie operanti nel centro per i servizi finanziari ed assicurativi di Trieste (in prosieguo: « il centro »), previste dall'articolo 3 della legge italiana 9 gennaio 1991, n. 19, sono compatibili con il mercato comune alle condizioni indicate agli articoli da 2 a 5.

    Articolo 2

    Le persone fisiche e giuridiche aventi domicilio fiscale in Italia sono ammesse a tutte le operazioni del centro.

    Articolo 3

    I vantaggi fiscali sono limitati a 65 miliardi di LIT e a 3,5 miliardi di ECU di investimenti e prestiti effettuati e sono riservati esclusivamente agli utili delle operazioni realizzate con i paesi dell'Est europeo. Essi sono accordati solo per gli utili realizzati nel centro nel corso dei primi cinque anni di funzionamento del centro.

    Prima dell'entrata in funzione del centro, l'Italia prende le disposizioni di controllo fiscale necessarie ad evitare che, per il gioco delle compensazioni, le operazioni a favore delle quali gli aiuti sono previsti vengano in effetti destinate a paesi diversi da quelli dell'Europa dell'Est, e comunica alla Commissione dette disposizioni non appena emanate. Queste disposizioni devono includere l'ottenimento, da parte dei paesi che ricevono investimenti o prestiti dal centro, di una dichiarazione unilaterale secondo la quale essi assicurano l'accesso all'informazione sulla destinazione e sulla reale proprietà dei fondi in oggetto, in modo da garantire la trasparenza delle operazioni effettuate.

    Articolo 4

    L'Italia comunica alla Commissione, entro i quindici giorni successivi alla loro adozione, ciascuna disposizione generale di applicazione dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

    Articolo 5

    1. L'Italia comunica alla Commissione la data di entrata in funzione del centro entro i quindici giorni successivi a detta entrata in funzione.

    2. L'Italia comunica alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto dettagliato sull'attività dell'anno civile precedente. Il rapporto contiene quanto segue:

    - l'elenco delle imprese ammesse ad operare nel centro;

    - il numero ed il volume finanziario globale delle operazioni realizzate, ripartiti secondo la tipologia delle operazioni ammesse ai vantaggi fiscali;

    - il tasso di interesse medio praticato nel centro per ogni tipo di operazione ammessa ai benefici dei vantaggi fiscali;

    - l'importo globale, ripartito per tipo di imposta, dei vantaggi fiscali effettivamente accordati. Il vantaggio fiscale dev'essere presentato come la differenza fra l'importo di ciascuna imposta effettivamente pagato sulle operazioni cui si applica il regime speciale e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato secondo il regime fiscale normale italiano.

    3. L'Italia fornisce alla Commissione, senza indugio, ogni informazione dettagliata che questa le chiede sul funzionamento del centro. Se la Commissione constata l'inefficienza dei controlli, specialmente quando i fondi sono direttamente o indirettamente reinvestiti in paesi fuori dall'Europa dell'Est, l'Italia pone in atto le misure di controllo che la Commissione le indica.

    Articolo 6

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

    Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione

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