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Document 31995D0383

    95/383/CE: Decisione della Commissione, dell' 8 settembre 1995, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore di Madera per il 1995 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    GU L 231 del 28.9.1995, p. 43–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/383/oj

    31995D0383

    95/383/CE: Decisione della Commissione, dell' 8 settembre 1995, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore di Madera per il 1995 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 231 del 28/09/1995 pag. 0043 - 0049


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 1995 relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore di Madera per il 1995 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (95/383/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,

    considerando che la decisione 93/522/CEE della Commissione (3) definisce le misure ammissibili al finanziamento di programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle Azzorre e a Madera;

    considerando che le condizioni specifiche della produzione agricola a Madera richiedono una particolare attenzione e che in tale regione devono essere adottate o rafforzate misure relative alle produzioni vegetali, in particolare nel settore fitosanitario;

    considerando il costo particolarmente elevato delle suddette misure da adottare o da rafforzare nel settore fitosanitario;

    considerando che il programma di tali misure è stato presentato alla Commissione dalle competenti autorità del Portogallo e che esso precisa, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, le azioni da realizzare, nonché la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale contributo comunitario;

    considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili, escluso il finanziamento delle misure di protezione delle banane;

    considerando che gli elementi tecnici comunicati dal Portogallo hanno consentito al comitato fitosanitario permanente di effettuare un'analisi tecnica corretta e globale della situazione;

    considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvato il contributo finanziario della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a Madera, presentato per il 1995 dalle competenti autorità del Portogallo.

    Articolo 2

    Il programma ufficiale comprende tre sottoprogrammi:

    1) un sottoprogramma di lotta autocida contro la mosca della frutta (Ceratitis capitata Wied);

    2) un sottoprogramma di lotta contro la mosca bianca dei Citrus (Aleurothrixus floccosus Maskell);

    3) un sottoprogramma di lotta contro Trialeurodes vaporariorum Westwood.

    Articolo 3

    Il contributo comunitario al finanziamento del programma è limitato al 75 % al massimo delle spese relative alle misure ammissibili, quali definite dalla decisione 93/522/CEE, ed è fissato per il 1995 a 900 000 ECU su una spesa totale di 1 200 000 ECU (IVA esclusa).

    Il piano finanziario del programma, comprendente i costi e il relativo finanziamento, figura all'allegato I della presente decisione. Qualora la spesa totale ammissibile per il 1995, presentata dal Portogallo, fosse inferiore all'importo previsto di 1 200 000 ECU, il contributo comunitario sarebbe ridotto in proporzione.

    Il rimborso comunitario sarà effettuato a concorrenza dell'importo indicato al primo comma in base al tasso contabile dell'ecu vigente il 1° giugno 1995, ossia 1 ECU = 196,159 ESC.

    Articolo 4

    È versato al Portogallo un acconto di 180 000 ECU.

    Articolo 5

    L'aiuto comunitario riguarda le spese per misure ammissibili connesse alle operazioni previste dal presente programma, per la cui attuazione il Portogallo abbia provveduto, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1995, ad impegnare gli stanziamenti necessari. La data limite per la chiusura dei pagamenti relativi alle suddette operazioni è fissata al 31 dicembre 1995, pena la perdita per il Portogallo del diritto al finanziamento comunitario.

    Articolo 6

    Le disposizioni d'applicazione finanziaria del programma, quelle relative al rispetto delle politiche comunitarie e le informazioni che il Portogallo deve fornire figurano nell'allegato II.

    Articolo 7

    Gli eventuali appalti pubblici concernenti gli investimenti che sono oggetto della presente decisione dovranno essere conformi al diritto comunitario, in particolare alle direttive concernenti il coordinamento delle procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e di forniture, nonché agli articoli 30, 52 e 59 del trattato CE.

    Articolo 8

    La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    I. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

    A. Disposizioni d'applicazione finanziaria 1. La Commissione intende instaurare una collaborazione con le autorità responsabili dell'attuazione del programma. Conformemente al programma, dette autorità sono appresso indicate.

    Impegni e pagamenti 2. Il Portogallo s'impegna a garantire che per le azioni cofinanziate dalla Comunità tutti gli organismi pubblici o privati che si occupano della gestione e dell'attuazione delle operazioni tengano una contabilità adeguata di tutte le transazioni, al fine di agevolare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.

    3. L'impegno di bilancio iniziale, valido per cinque mesi, si basa su un piano finanziario indicativo.

    4. La decisione d'impegno è subordinata all'approvazione della forma d'intervento da parte del comitato fitosanitario permanente, secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (1).

    5. Successivamente alla decisione d'impegno, è versato un primo acconto di 180 000 ECU.

    6. Il saldo viene versato in due rate di 360 000 ECU. La prima parte del saldo è versata su presentazione alla Commissione di una relazione interinale. La seconda e ultima parte del saldo è versata su presentazione della distinta delle spese effettuate e previa accettazione di queste ultime da parte della Commissione.

    Autorità responsabili dell'attuazione del programma - Amministrazione centrale:

    Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar (IPPAA) Centro nacional de protecção da produção agrícola (CNPPA) Quinta do Marquês P-2580 Oeiras - Amministrazioni locali:

    Região autónoma da Madeira Secretaria regional da agricultura, florestas e pescas Direcção regional da agricultura Av. Arriaga, 21 A Edifício Golden Gate, 4º piso P-9000 Funchal 7. Alla Commissione dev'essere presentata una distinta delle spese effettivamente sostenute, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, affinché sia comprovata la loro conformità al piano finanziario indicativo. Se il Portogallo tiene un'adeguata contabilità informatizzata, questa è ritenuta è accettabile.

    8. I contributi concessi dalla Comunità nel quadro della presente decisione sono versati all'autorità designata dal Portogallo, che è inoltre responsabile del rimborso di eventuali importi eccedenti.

    9. Tutti gli impegni e i pagamenti si effettuano in ecu.

    I piani finanziari dei quadri comunitari di sostegno e gli importi dell'intervento comunitario sono espressi in ecu al tasso fissato dalla presente decisione. I versamenti sono effettuati sul conto seguente:

    Banco de Fomento Exterior Nº de conta 70/30/005156/0 NIB 000900700000005156002 Titular: Governo da Região Autónoma da Madeira Endereço: Av. de Zarco P-9000 Funchal Controllo finanziario 10. La Commissione o la Corte dei conti delle Comunità europee possono effettuare controlli di propria inziativa. Il Portogallo e la Commissione si scambiano immediatamente ogni informazione pertinente sull'esito di tali controlli.

    11. L'autorità competente per l'attuazione del programma tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo comunitario.

    12. Nel presentare le domande di pagamento, il Portogallo mette a disposizione della Commissione tutte le relazioni ufficiali concernenti il controllo delle operazioni in oggetto.

    Riduzione, sospensione e soppressione del contributo 13. Il Portogallo e i beneficiari dichiarano che il finanziamento comunitario è utilizzato per i fini previsti. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra giustificare solo una parte del contributo finanziario concesso, la Commissione recupera immediatamente l'importo indebitamente versato. In caso di controversia, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, invitando il Portogallo o le autorità da esso designate a presentare le loro osservazioni nel termine di due mesi.

    14. A seguito di tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in oggetto, qualora sia stata accertata un'irregolarità, segnatamente una modifica sostanziale che alteri la natura o le condizioni d'esecuzione dell'azione o della misura e per la quale non è stata richiesta l'approvazione della Commissione.

    Ripetizione dell'indebito 15. Gli importi indebitamente versati devono essere rimborsati alla Comunità dall'autorità designata al punto 8. Le somme non rimborsate possono essere maggiorate di un interesse di mora. Se, per qualsiasi motivo, l'autorità designata al punto 8 non rimborsa l'importo dovuto, al Portogallo incombe il versamento di tale importo alla Commissione.

    Prevenzione e rilevazione di irregolarità 16. I partner si conformano a un codice di condotta stabilito dal Portogallo per garantire la rilevazione di irregolarità nella forma di assistenza. In particolare, il Portogallo provvede affinché:

    - siano prese tutte le misure necessarie;

    - l'eventuale indebito conseguente ad un'irregolarità venga rimborsato;

    - sia avviata un'azione per prevenire le irregolarità.

    B. Sorveglianza e valutazione I. Comitato di sorveglianza 1. Istituzione Il Portogallo e la Commissione istituiscono un comitato di sorveglianza con il compito di fare regolarmente il punto sull'andamento del programma, proponendo eventualmente i necessari adattamenti.

    2. Al più tardi entro due settimane dalla notifica della presente decisione al Portogallo, vengono decisi la composizione, il funzionamento e la periodicità delle riunioni del medesimo.

    3. Competenza del comitato di sorveglianza Il comitato:

    - ha la responsabilità di sorvegliare la corretta esecuzione del programma, affinché siano raggiunti gli obiettivi stabiliti. La competenza del comitato si estende alle misure del programma, nei limiti dell'aiuto comunitario. In particolare, esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti;

    - sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma;

    - propone le misure eventualmente necessarie per accelerare l'esecuzione del programma, in caso di ritardo rivelato dagli indicatori di sorveglianza e dalle valutazioni intermedie;

    - può procedere, d'intesa con i rappresentanti della Commissione, a un adattamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per l'intero periodo, ovvero del 20 % per l'esercizio annuale, purché non sia superato l'importo globale previsto dal programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo;

    - formula un parere sugli adattamenti proposti dalla Commissione;

    - formula un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti dal programma;

    - formula un parere sui progetti della relazione finale d'esecuzione;

    - riferisce regolarmente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle spese.

    II. Sorveglianza e valutazione del programma durante il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue) 1. All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate la sorveglianza e la valutazione continue del programma.

    2. Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua, che verte sulle misure che rientrano nel programma, si avvale di indicatori finanziari e fisici, strutturati in modo da consentire una valutazione della conformità delle spese destinate a ciascuna misura con parametri fisici, da cui risulta il grado di realizzazione della misura stessa.

    3. La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

    Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma 4. Il Portogallo comunica alla Commissione, entro un mese dall'adozione del programma, il nome dell'autorità competente per la stesura e la presentazione della relazione finale di esecuzione.

    Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione e al comitato fitosanitario permanente entro il 31 marzo 1996.

    5. D'intesa con il Portogallo, la Commissione può avvalersi di un esperto indipendente, incaricato di procedere alla sorveglianza e alla valutazione continua di cui al punto 3. In particolare, egli può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli può formulare un parere sulle misure amministrative da adottare.

    III. Valutazione ex post dell'impatto fitosanitario ed economico La relazione finale contiene un bilancio circostanziato dell'insieme del programma (livello di realizzazione degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi compiuti) ed una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

    C. Informazione e pubblicità Nel quadro della presente azione, l'organismo responsabile dell'esecuzione di questa forma d'intervento provvede ad un'adeguata pubblicità della medesima.

    In particolare esso deve:

    - sensibilizzare i beneficiari potenziali e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dall'azione;

    - sensibilizzare l'opinione pubblica alla funzione svolta dalla Comunità in rapporto all'azione.

    Il Portogallo e l'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione consultano la Commissione sulle iniziative previste in questo settore, ricorrendo eventualmente al comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità adottate, nell'ambito della relazione finale oppure tramite il comitato di sorveglianza.

    II. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

    È richiesto il rispetto delle politiche comunitarie pertinenti.

    L'esecuzione del programma deve rispettare le disposizioni relative al coordinamento e al rispetto delle politiche comunitarie. A tale riguardo, devono essere fornite dal Portogallo le informazioni che seguono.

    1. Aggiudicazione di appalti pubblici Il questionario « appalti pubblici » (1) dev'essere compilato per i seguenti contratti:

    - appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive « forniture » e « prestazioni d'opera », stipulati dall'ente appaltatore a norma delle suddette direttive e che non rientrano nelle esenzioni ivi previste;

    - appalti pubblici inferiori a detti limiti, qualora costituiscano lotti di un'unica opera o di forniture omogenee di valore superiore al limite corrispondente. Per « prestazione d'opera » s'intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o d'ingegneria civile atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.

    I limiti sono quelli vigenti alla data della notifica della presente decisione.

    2. Protezione dell'ambiente a) Informazioni generali - Descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili).

    - Descrizione globale dei principali effetti, positivi e negativi, che gli investimenti previsti dal programma potrebbero avere sull'ambiente.

    - Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi sull'ambiente.

    - Sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione delle autorità responsabili dell'ambiente (parere del ministero dell'ambiente o di un ente omologo) ed eventualmente dell'opinione pubblica.

    b) Descrizione delle misure previste Per quanto riguarda le misure del programma che potrebbero avere un considerevole impatto negativo sull'ambiente, andranno indicate:

    - le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma;

    - i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.

    (1) Comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri sul controllo del rispetto delle norme in materia di pubblici appalti nei progetti e nei programmi finanziati dai Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari (GU n. C 22 del 28. 1. 1989, pag. 3).

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