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Document 31995D0382

    95/382/CE: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1995, relativa al contributo della Comunità al finanziamento per il 1995 di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    GU L 231 del 28.9.1995, p. 36–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/382/oj

    31995D0382

    95/382/CE: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1995, relativa al contributo della Comunità al finanziamento per il 1995 di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 231 del 28/09/1995 pag. 0036 - 0042


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 1995 relativa al contributo della Comunità al finanziamento per il 1995 di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (95/382/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, primo comma,

    considerando che la decisione 93/522/CEE della Commissione (3) definisce le misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera;

    considerando che le condizioni specifiche della produzione agricola nei dipartimenti francesi d'oltremare richiedono particolare attenzione e che occorre adottare o potenziare adeguate misure per le produzioni vegetali di tali dipartimenti, segnatamente nel settore fitosanitario;

    considerando che il costo delle suddette misure da adottare o da potenziare nel settore fitosanitario è particolarmente elevato;

    considerando che il programma di tali misure è stato presentato alla Commissione dalle competenti autorità francesi e che esso precisa, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, le azioni da realizzare, nonché la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale contributo comunitario;

    considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità può raggiungere il 60 % delle spese sovvenzionabili, escluso il finanziamento delle misure di protezione delle banane;

    considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvato il contributo finanziario della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, presentato dalla Francia per il 1995.

    Articolo 2

    Il programa ufficiale comprende quattro sottoprogrammi:

    1) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Guadalupa e comprendente cinque azioni:

    - rafforzamento delle attività della FDGDCEC (« Fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures »);

    - lotta contro l'antracnosi dell'igname;

    - indagine sulla mosca della frutta;

    - potenziamento di una rete di osservazione e di allerta agricola;

    - valutazione del rischio fitosanitario e istituzione di un dispositivo di quarantena florale.

    2) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Guiana e comprendente quattro azioni:

    - rafforzamento dell'azione della FDGDCEC;

    - rafforzamento delle strutture di analisi e diagnostiche;

    - messa a punto di una strategia di « lotta integrata contro la mosca della frutta »;

    - studio dei parassiti del riso in Guiana.

    3) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Riunione e comprendente tre azioni:

    - istituzione di un'unità di analisi fitosanitarie;

    - rafforzamento dei mezzi della FDGDCEC;

    - lotta contro la mosca della frutta.

    4) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Martinica e comprendente tre azioni:

    - elaborazione di metodi di rilevamento di organismi nocivi;

    - sviluppo della lotta integrata a livello dell'orticoltura;

    - rafforzamento dei mezzi a disposizione della FDGDCEC.

    Articolo 3

    Per il 1995, il contributo comunitario al finanziamento del programma è limitato a 950 000 ECU per le spese relative alle misure ammissibili definite dalla decisione 93/522/CEE, su una spesa complessiva di 1 674 855 ECU (IVA esclusa).

    Il piano finanziario del programma, comprendente i costi e il relativo finanziamento, figura nell'allegato I della presente decisione. Qualora la spesa totale sovvenzionabile presentata dalla Francia per il 1995, risultasse inferiore all'importo previsto di 1 674 855 ECU, il contributo comunitario verrebbe ridotto in proporzione.

    Il rimborso comunitario sarà effettuato a concorrenza dell'importo indicato al primo comma in base al tasso contabile dell'ecu vigente il 1° giugno 1995, ossia 1 ECU = 6,56833 FF.

    Articolo 4

    È versato alla Francia un acconto di 190 000 ECU.

    Articolo 5

    L'aiuto comunitario riguarda le spese sostenute per misure ammissibili connesse alle operazioni previste dal programma per la cui attuazione la Francia abbia provveduto ad impegnare gli stanziamenti necessari tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1995. La data limite per la chiusura dei pagamenti relativi alle suddette operazioni è fissata al 30 settembre 1996, pena la perdita del diritto al finanziamento comunitario in caso di ritardo ingiustificato.

    Articolo 6

    Le disposizioni di applicazione finanziaria del programma, le disposizioni relative al rispetto delle politiche comunitarie e le informazioni che la Francia deve fornire alla Commissione figurano nell'allegato II.

    Articolo 7

    Gli eventuali appalti pubblici concernenti gli investimenti oggetto della presente decisione sono soggetti al diritto comunitario, in particolare alle direttive riguardanti il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e di forniture, nonché agli articoli 30, 52 e 59 del trattato.

    Articolo 8

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    I. DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

    A. Disposizioni di applicazione finanziaria 1. La Commissione intende avviare una solida collaborazione con le autorità responsabili dell'attuazione del programma. Conformemente al programma, dette autorità sono quelle in appresso indicate.

    Impegni e pagamenti 2. La Francia s'impegna a garantire che, per le azioni cofinanziate dalla Comunità, tutti gli organismi pubblici o privati che si occupano della gestione e dell'attuazione delle operazioni tengano una contabilità adeguata, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.

    3. L'impegno di bilancio iniziale, valido per un anno, si basa su un piano finanziario indicativo.

    4. La decisione d'impegno è subordinata all'approvazione della forma d'intervento da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (1).

    5. Successivamente alla decisione d'impegno è versato un primo acconto di 190 000 ECU.

    6. Il saldo viene versato in due rate, pari ciascuna a 380 000 ECU. La prima parte del saldo è versata previa presentazione alla Commissione del primo rapporto intermedio d'attività e previa approvazione di quest'ultimo da parte della stessa. La seconda e ultima parte del saldo è versata su presentazione alla Commissione della distinta delle spese effettuate e previa accettazione di quest'ultima da parte della stessa.

    Autorità responsabili dell'attuazione del programma - Amministrazione centrale:

    Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation Direction générale de l'alimentation Sous-direction de la protection des végétaux 175, rue du Chevaleret 75646 PARIS CEDEX 13 - Amministrazioni locali:

    - Guadalupa:

    Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin botanique 97109 BASSE-TERRE CEDEX - Martinica:

    Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin Desclieux BP 642 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Guiana:

    Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation Direction de l'agriculture et de la forêt Cité Rebard Route de Baduel BP 746 97305 CAYENNE CEDEX - Riunione Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation Direction de l'agriculture et de la forêt Parc de la Providence 97489 SAINT-DENIS DE LA RÉUNION 7. Alla Commissione dev'essere presentata una distinta delle spese reali sostenute, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, affinché sia comprovata la loro conformità al piano finanziario indicativo. Se la Francia tiene un'adeguata contabilità informatizzata, questa è considerata accettabile.

    8. I contributi concessi dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati all'autorità designata dalla Francia, che è inoltre responsabile del rimborso di eventuali importi eccedenti.

    9. Tutti gli impegni e i pagamenti si effettuano in ecu.

    I piani finanziari dei quadri comunitari di sostegno e gli importi dell'intervento comunitario sono espressi in ecu al tasso fissato dalla presente decisione. I versamenti sono effettuati sul conto seguente:

    Ministère du budget Direction de la comptabilité publique Agence comptable centrale du Trésor 139, rue de Bercy 75572 PARIS CEDEX 12 N. 47598 Controllo finanziario 10. Possono essere effettuati controlli, su richiesta, dalla Commissione o dalla Corte dei conti delle Comunità europee. La Francia e la Commissione si scambiano immediatamente ogni informazione relativa ai risultati dei medesimi.

    11. Nei tre anni successivi all'ultimo pagamento relativo alla forma d'assistenza, l'autorità responsabile dell'esecuzione dell'azione trasmette alla Commissione tutta la documentazione comprovante le spese sostenute.

    12. Nel presentare le domande di pagamento, la Francia trasmette alla Commissione tutte le relazioni ufficiali concernenti il controllo dell'azione.

    Riduzione, sospensione e soppressione del contributo 13. La Francia dichiara che il finanziamento comunitario è utilizzato per i fini previsti. Se l'attuazione di un intervento o di una misura giustifica solo una parte del contributo finanziario concesso, la Commissione recupera immediatamente l'importo indebitamente versato. In caso di controversia, la Commissione procede a un esame adeguato del caso, invitando la Francia o le autorità da essa designate a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.

    14. A seguito di tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in oggetto qualora sia confermata l'esistenza di un'irregolarità, e in particolare di una modifica sostanziale, che incida sulla natura o sulle condizioni d'esecuzione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata richiesta la sua approvazione.

    Ripetizione dell'indebito 15. Gli importi indebitamente versati devono essere rimborsati alla Comunità dall'autorità designata al punto 8. Le somme non rimborsate sono maggiorate di un interesse di mora. Se, per qualsiasi motivo, l'autorità designata al punto 8 non procede al rimborso dell'importo dovuto, alla Francia incombe il versamento di detto importo alla Commissione.

    Prevenzione e rilevamento di irregolarità 16. I partner si conformano a un codice di condotta stabilito dalla Francia per garantire il rilevamento di eventuali irregolarità nella forma di assistenza. In particolare, detto Stato membro provvede:

    - all'avvio di un'azione adeguata,

    - all'eventuale recupero degli importi indebitamente versati a seguito di un'irregolarità,

    - all'avvio di un'azione per prevenire irregolarità.

    B. Sorveglianza e valutazione I. Comitato di sorveglianza 1. Istituzione Indipendentemente dal finanziamento della presente azione, la Francia e la Commissione istituiscono un comitato di sorveglianza composto dai rispettivi rappresentanti con il compito di fare regolarmente il punto sull'esecuzione del programma, decidendo ove del caso i necessari adeguamenti.

    2. Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia, il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno.

    3. Competenze del comitato di sorveglianza Il comitato:

    - è responsabile della corretta esecuzione del programma, affinché siano raggiunti gli obiettivi stabiliti. La competenza del comitato è limitata alle misure del programma e al contributo comunitario. In particolare, esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti;

    - sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, esso si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma;

    - propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma, in caso di ritardo evidenziato dagli indicatori e dalle valutazioni intermedie;

    - può procedere, d'intesa con il/i rappresentante/i della Commissione, a un adattamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per la totalità del periodo o nei limiti del 20 % per l'esercizio annuale, purché non sia superato l'importo globale previsto nel programma né siano compromessi i principali obiettivi del medesimo;

    - esprime un parere sugli adattamenti proposti alla Commissione;

    - esprime un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti nel programma;

    - esprime un parere sui progetti della relazione finale di esecuzione;

    - riferisce regolarmente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente sullo stato d'avanzamento dei lavori e sulle spese.

    II. Sorveglianza e valutazione del programma nel corso della sua esecuzione (sorveglianza e valutazione continue) 1. All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate la sorveglianza e la valutazione continue del programma.

    2. Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua, che verte sulle misure previste dal programma, si avvale di indicatori, finanziari e fisici, strutturati in modo da poter valutare se per ciascuna misura le spese corrispondano a parametri fisici prestabiliti, indicanti il grado di realizzazione della misura stessa.

    3. La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

    Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma 4. La Francia comunica alla Commissione, al più tardi tre mesi dopo l'adozione del programma, il nome dell'autorità responsabile dell'elaborazione e della presentazione della relazione finale d'esecuzione.

    La relazione finale contiene un bilancio circostanziato dell'insieme del programma (livello di realizzazione degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi ottenuti), nonché una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

    Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione e al comitato fitosanitario permanente entro il 31 dicembre 1996.

    5. D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, incaricato di procedere alla sorveglianza e alla valutazione continue di cui al punto 3. In particolare, tale esperto può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli formula un parere sulle misure amministrative da adottare.

    C. Informazione e pubblicità Nel quadro della presente azione, l'organismo responsabile dell'esecuzione di questa forma d'intervento provvede ad un'adeguata pubblicità della medesima.

    Più particolarmente esso deve:

    - sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali in merito alle possibilità offerte dall'azione;

    - sensibilizzare l'opinione pubblica sulla funzione svolta dalla Comunità in rapporto all'azione.

    La Francia e l'organismo responsabile dell'esecuzione consultano la Commissione sulle iniziative previste in questo settore, ricorrendo eventualmente al comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità adottate, o con una relazione finale o tramite il comitato di sorveglianza.

    Devono essere rispettate le disposizioni giuridiche nazionali in materia di riservatezza delle informazioni.

    II. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

    È richiesto il rispetto delle politiche comunitarie nel settore.

    Nell'esecuzione del programma occorre attenersi alle disposizioni vigenti in materia di coordinamento e di rispetto delle politiche comunitarie. A tale riguardo, la Francia deve fornire le informazioni che seguono.

    1. Aggiudicazione di appalti pubblici Il questionario « appalti pubblici » (1) dev'essere compilato per i seguenti contratti:

    - appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive « forniture » e « lavori », assegnati dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle suddette direttive e che non rientrano nelle esenzioni ivi previste;

    - appalti pubblici inferiori a detti limiti, qualora costituiscano lotti di un'opera o forniture omogenee di valore superiore al limite. Per « opera » s'intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o del genio civile, atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.

    I limiti sono quelli in vigore alla data di pubblicazione della presente decisione.

    2. Protezione dell'ambiente a) Informazioni generali - Descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili).

    - Descrizione globale delle principali incidenze positive e negative che il programma può avere sull'ambiente a seguito degli investimenti previsti.

    - Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi per l'ambiente.

    - Sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione sia delle autorità responsabili per l'ambiente (parere del ministero dell'Ambiente o di un ente omologo) sia eventualmente dell'opinione pubblica.

    b) Descrizione delle misure previste Per quanto riguarda le misure del programma che potrebbero avere una grave incidenza negativa sull'ambiente, andranno indicate:

    - le procedure da applicare per la valutazione dei progetti individuali durante l'esecuzione del programma;

    - i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.

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