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Document 31995D0302
95/302/EC: Commission Decision of 13 July 1995 amending Decision 94/984/EC laying down animal health conditions and veterinary certificates for the importation of fresh poultrymeat from certain third countries
95/302/CE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 1995, recante modifica della decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi
95/302/CE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 1995, recante modifica della decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi
GU L 185 del 4.8.1995, p. 50–53
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; abrog. impl. da 32006D0696
95/302/CE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 1995, recante modifica della decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/08/1995 pag. 0050 - 0053
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1995 recante modifica della decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/302/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (1) modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE (2) in particolare gli articolo 11 e 12, considerando che la decisione 94/984/CE della Commissione (3) stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi; considerando che è ormai possibile, in base alle informazioni ricevute dal Brasile ed ai risultati di un'ispezione effettuata dai servizi della Commissione in questo paese, modificare la regionalizzazione del Brasile; che occorre prevedere un certo lasso di tempo per tale modifica, per consentire alle autorità brasiliane di tener conto delle conclusioni della suddetta ispezione; considerando che dalle informazioni recentemente pervenute risulta che Israele non è in grado di conformarsi alle condizioni stabilite dal modello B del certificato; che può invece conformarsi alle condizioni stabilite dal modello A per quanto concerne il fegato d'oca; considerando che le decisioni 94/963/CE (4) e 95/98/CE (5) della Commissione fissano lo statuto rispettivamente della Finlandia e della Svezia per quanto riguarda la malattia di Newcastle; che, pertanto, le note in calce facenti riferimento a Stati membri o parti di Stati membri che beneficiano di garanzie supplementari, conformemente all'articolo 3, A, 1), debbono includere anche questi Stati membri; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 94/984/CE della Commissione è modificata nel seguente modo: 1) All'allegato I, a) la linea >SPAZIO PER TABELLA> è sostituita dalle seguenti linee: >SPAZIO PER TABELLA> b) la linea >SPAZIO PER TABELLA> è sostituita dalla seguente linea: >SPAZIO PER TABELLA> c) vengono iscritte le seguenti note in calce: « (1) Applicabile a decorrere dal 1° settembre 1995. (2) Solamente per il fegato d'oca. » 2) Nell'allegato II, sezione 2, i modelli A e B sono sostituiti rispettivamente dai modelli A e B della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO « SEZIONE 2 Modello A 16. Attestato sanitario: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che: 1) .................... (1), la regione .................... (2) è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE; 2) le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili a) rimasti nel territorio .................... (1), regione di.................... (2), dalla nascita o importati come pulcini di un giorno; b) provenienti da aziende - che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie, - intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni; c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie; d) vaccinati/non vaccinati (3) contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i 30 giorni precedenti la macellazione; e) che durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle; 3) le carni sopra descritte a) provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorno; b) non hanno avuto contatti, in alcuna delle fasi di macellazione, sezionamento, magazzinaggio e trasporto, con carni non rispondenti ai requisti della direttiva 91/494/CEE. Fatto a , il Bollo (4) (firma del veterinario ufficiale) (4) (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) Modello B 16. Attestato sanitario: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che: 1) .................... (1), la regione ................... (2) è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE; 2) le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili a) rimasti nel territorio ................... (1), regione di ................... (2), dalla nascita o importati come pulcini di un giorno; b) provenienti da aziende - che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie, - intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni; c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie; d) vaccinati/non vaccinati (3) contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i 30 giorni precedenti la macellazione; e) che durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle; 3) i volatili del branco destinato alla macellazione commerciale dai quali sono state ottenute le carni a) non sono stati vaccinati con vaccini preparati utilizzando un « ceppo madre » (Master Seed) del virus della malattia di Newcastle con patogenicità maggiore di quella dei ceppi lentogeni del medesimo virus; b) al momento della macellazione sono stati sottoposti, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 capi di ciascun branco interessati, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle effettuata in un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; e c) durante il periodo di 30 giorni precedenti la macellazione non sono venuti in contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b); 4) le carni sopra descritte a) provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni; b) non hanno avuto contatti, in alcuna delle fasi di macellazione, sezionamento, magazzinaggio e trasporto, con carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE. Fatto a , il Bollo (4) (firma del veterinario ufficiale) (4) (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) (1) Nome del paese d'origine. (2) Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato. (3) Cancellare l'indicazione non pertinente. Se il pollame è stato vaccinato nei trenta giorni precedenti la macellazione, la partita non può essere inviata verso Stati membri o regioni di Stati membri riconosciuti a norma dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE (attualmente: Danimarca, Irlanda, Finlandia, Svezia e, nel Regno Unito, Irlanda del Nord). (4) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa. »