EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0288

95/288/CE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 1995, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e che abroga la decisione 93/507/CEE recante misure di protezione relative all' encefalomielite equina venezuelana in Messico e che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio

GU L 181 del 1.8.1995, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/1996; abrog. impl. da 396D0624

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/288/oj

31995D0288

95/288/CE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 1995, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e che abroga la decisione 93/507/CEE recante misure di protezione relative all' encefalomielite equina venezuelana in Messico e che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 01/08/1995 pag. 0042 - 0042


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1995 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e che abroga la decisione 93/507/CEE recante misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Messico e che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/288/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica la direttiva 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12,

considerando che, con la decisione 93/507/CEE (3) della Commissione, del 21 settembre 1993, recante misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Messico e che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla decisione 95/101/CE (4), sono state adottate alcune misure di protezione per quanto riguarda l'encefalomielite equina in Messico;

considerando che nello stato di Chiapas si sono verificati, nel luglio 1993, casi di encefalomielite equina; che dalla prima settimana dell'agosto 1993 non sono stati peraltro segnalati altri casi della stessa malattia;

considerando che, in seguito a un'ispezione veterinaria della Comunità in Messico, la situazione zoosanitaria degli equidi appare sotto controllo; che le autorità veterinarie messicane hanno successivamente trasmesso alla Commissione e agli Stati membri un rapporto dettagliato inteso a valutare la situazione patologica e a dimostrare la condizione di indennità dall'encefalomielite equina in Messico per due anni;

considerando che è necessario abrogare la decisione 93/507/CEE per ripristinare l'ammissione temporanea e la riammissione di cavalli registrati e l'importazione di equidi dal Messico; che, a fini di chiarezza, la decisione 79/542/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla decisione 94/561/CE della Commissione (6), andrebbe modificata per conformarla alle misure previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/507/CEE è abrogata.

Articolo 2

Nella parte 1 dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, è cancellato il riferimento alla nota in calce (6) nel titolo « Animali vivi » della colonna « Osservazioni particolari » per quanto riguarda il Messico.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 7 agosto 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(2) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(3) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 36.

(4) GU n. L 76 del 5. 4. 1995, pag. 21.

(5) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(6) GU n. L 214 del 19. 8. 1994, pag. 17.

Top