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Document 31995D0287

    95/287/CE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 1995, che modifica la decisione 94/474/CE che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina e abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE

    GU L 181 del 1.8.1995, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/287/oj

    31995D0287

    95/287/CE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 1995, che modifica la decisione 94/474/CE che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina e abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 01/08/1995 pag. 0040 - 0041


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1995 che modifica la decisione 94/474/CE che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina e abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/287/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

    considerando che nel Regno Unito sono stati registrati focolai di encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

    considerando che, al fine di tutelare la salute dell'uomo e degli animali nella Comunità, la Commissione ha adottato più decisioni, segnatamente la decisione 94/474/CE, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina e che abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (4), modificata dalla decisione 94/794/CE (5);

    considerando che a seguito dei provvedimenti adottati dal Regno Unito, l'epidemia di BSE sta attualmente recedendo;

    considerando che la decisione 94/474/CE prevede una serie di misure per l'eliminazione di taluni tessuti dalle carni bovine ottenute nel Regno Unito da bovini nati anteriormente al 1° gennaio 1992;

    considerando che sono continuamente disponibili nuove informazioni e che la situazione deve essere costantemente riesaminata;

    considerando che la Commissione ha proceduto, unitamente al comitato scientifico veterinario, ad un'analisi particolareggiata della situazione e di tutti i pertinenti dati scientifici;

    considerando che è più semplice controllare l'età al momento della macellazione anziché l'età di nascita, controllando la dentizione degli animali o informazioni pertinenti;

    considerando che il comitato scientifico veterinario ha raccomandato l'adozione di un protocollo riveduto nell'intento di migliorare i controlli sulle carni bovine provenienti dal Regno Unito, indicando i tessuti che vanno eliminati dalle carni bovine ottenute da animali da macello di età superiore a due anni e mezzo, provenienti da allevamenti in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di BSE nei precedenti sei anni;

    considerando che è indispensabile controllare ufficialmente l'età effettiva di tutti gli animali e lo stato sanitario del loro allevamento d'origine per quanto riguarda la BSE;

    considerando inoltre che, a giudizio del comitato scientifico veterinario, il divieto concernente gli alimenti è sempre più efficace; che tuttavia esso non ha avuto efficacia assoluta e che sono pertanto necessari controlli addizionali per migliorare detta efficacia;

    considerando che il Regno Unito ha fornito garanzie alla Commissione secondo cui le carni bovine inviate dal proprio territorio a quello di paesi terzi, in particolare dell'Europa orientale, sono conformi alle disposizioni della presente decisione; che il Regno Unito fornirà ragguagli alla Commissione sui certificati relativi alle carni bovine inviate in tali paesi; che la Commissione adotterà misure adeguate per impedire che tali carni vengano reintrodotte nella Comunità qualora un certificato non risulti conforme alle disposizioni della presente decisione;

    considerando che pertanto è necessario modificare la decisione 94/474/CE;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 94/474/CE è modificata come segue:

    1) All'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) è aggiunto il seguente testo:

    « Test ufficiali Elisa per l'identificazione di proteine di ruminanti negli alimenti destinati ai ruminanti verranno effettuati per un controllo corrente, in particolare negli stabilimenti che producono alimenti per suini e/o pollame nonché per ruminanti. »

    2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

    « Articolo 4

    1. Il Regno Unito non invia dal suo territorio verso quello di altri Stati membri carni fresche di bovini.

    2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle seguenti carni:

    i) carni fresche ottenute da animali di età inferiore a due anni e mezzo al momento della macellazione, nel qual caso va aggiunta la seguente frase sul certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (1):

    "Carni bovine fresche ottenute da bovini di età inferiore a due anni e mezzo al momento della macellazione";

    ii) carni ottenute da bovini che nel Regno Unito hanno soggiornato esclusivamente in allevamenti nei quali non sono stati confermati focolai di BSE nei precedenti sei anni, nel qual caso la seguente frase va aggiunta sul certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE:

    "Carni bovine fresche ottenute da bovini che, nel Regno Unito, hanno soggiornato esclusivamente in allevamenti nei quali non sono stati confermati focolai di BSE negli ultimi sei anni";

    iii) carni fresche ottenute da bovini di età superiore a due anni e mezzo al momento della macellazione che hanno soggiornato in un qualsiasi momento in un allevamento in cui sono stati confermati uno o più focolai di BSE negli ultimi sei anni, a condizione che sia aggiunta la seguente frase sul certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE:

    "Carni bovine fresche disossate, presentate in forma di muscolo dal quale sono stati asportati i tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti".

    L'autorità competente accerta che i procedimenti utilizzati nei laboratori di azionamento applichino quanto disposto nel presente comma onde garantire la rimozione dei linfonodi seguenti:

    popliteali, ischiatici, inguinali superficiali, inguinali profondi, iliaci medi e laterali, renali, prefemorali, lombari, costo-cervicali, sterno-prescapolari, ascellari, caudali e cervicali profondi.

    3. Per offrire le garanzie in materia di età e di assenza della BSE dall'allevamento secondo quanto disposto al paragrafo 2, punti i) e ii), l'autorità competente effettuerà controlli sistematici delle informazioni pertinenti per tutti gli animali per i quali deve essere rilasciato il certificato. (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.»3) È inserito l'articolo 5 seguente e la numerazione degli attuali articoli 5, 6 e 7 è modificata in conseguenza:

    « Articolo 5

    1. Il Regno Unito informa senza indugio la Commissione sui certificati che scortano le carni bovine fresche inviate dal suo territorio a quello di paesi terzi.

    2. La Commissione esamina i certificati di cui al paragrafo 1 per accertare che siano conformi alle disposizioni della presente decisione e ne informa gli altri Stati membri.

    3. Qualora i certificati non risultino conformi alle disposizioni della presente decisione, la Commissione adotta immediatamente le misure opportune, secondo la procedura prevista all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE, al fine di evitare che i prodotti in questione vengano reintrodotti nella Comunità. »

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure che si applicano agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

    (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

    (4) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.

    (5) GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 60.

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