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Document 31995D0230
95/230/EC: Commission Decision of 20 June 1995 amending Decisions 94/187/EC, 94/309/EC, 94/344/EC and 94/446/EC laying down the animal health requirements and certification for the import of certain products covered by Council Directive 92/118/EEC
95/230/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 1995, recante modifica delle decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE e 94/446/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l' importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio
95/230/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 1995, recante modifica delle decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE e 94/446/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l' importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio
GU L 154 del 5.7.1995, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004R0433
95/230/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 1995, recante modifica delle decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE e 94/446/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l' importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 154 del 05/07/1995 pag. 0019 - 0020
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1995 recante modifica delle decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE e 94/446/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/230/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), considerando che le decisioni 94/187/CE (2), 94/309/CE (3), 94/344/CE (4), e 94/446/CE (5) della Commissione stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione, rispettivamente, da paesi terzi di involucri di origine animale; di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio; di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine; di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti, zoccoli e relativi prodotti, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale; considerando che le decisioni summenzionate sono state modificate dalla decisione 95/88/CE (6) della Commissione che stabilisce il 1° luglio 1995 quale loro data di entrata in applicazione; che, tuttavia, entro tale data i paesi terzi non potranno soddisfare le nuove condizioni d'importazione; che, per evitare distorsioni negli scambi, è necessario rinviare al 2 febbraio 1996 l'entrata in applicazione delle stesse decisioni; considerando che le decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, e 94/446/CE devono essere modificate in conformità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 2 della decisione 94/187/CE, la data del 1° luglio 1995 è sostituita dal 2 febbraio 1996. Articolo 2 All'articolo 2 della decisione 94/309/CE, la data del 1° luglio 1995 è sostituita dal 2 febbraio 1996. Articolo 3 All'articolo 2 della decisione 94/344/CE, la data del 1° luglio 1995 è sostituita dal 2 febbraio 1996. Articolo 4 All'articolo 4 della decisione 94/446/CE, la data del 1° luglio 1995 è sostituita dal 2 febbraio 1996. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione