Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0089

    Decisione della Commissione del 17 marzo 1995 che modifica la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 70 del 30.3.1995, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2004; abrogato da 32004D0225

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/89/oj

    31995D0089

    95/89/CE: Decisione della Commissione del 17 marzo 1995 che modifica la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 070 del 30/03/1995 pag. 0025 - 0026


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1995 che modifica la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/89/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18,

    vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19,

    considerando che sono stati riscontrati focolai di colera in Albania;

    considerando che l'esistenza del colera in Albania può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica;

    considerando che la Commissione, con la decisione 94/621/CE (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/702/CE (4), ha adottato le misure necessarie;

    considerando che una missione di esperti delle Commissione si è recata in Albania al fine di valutare le misure adottate dalle autorità albanesi; che, secondo il rapporto di questa missione, è necessario lasciare in vigore le disposizioni adottate nei confronti dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e gasteropodi marini presentati in qualsiasi forma, e nei confronti dei pesci e crostacei vivi trasportati nell'acqua;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 94/621/CE è così modificata:

    1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 1

    Gli Stati Membri vietano l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma, nonché dei pesci e dei crostacei vivi trasportati nell'acqua, originari o provenienti dall'Albania. »

    2) L'articolo 3 è soppresso.

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le disposizioni che essi applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

    (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

    (3) GU n. L 246 del 21. 9. 1994, pag. 25.

    (4) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 64.

    Top