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Document 31995D0089
Commission Decision of 17 March 1995 amending Decision 94/621/EC on protective measures with regard to certain live animals and animal products originating in or coming from Albania (Text with EEA relevance)
Decisione della Commissione del 17 marzo 1995 che modifica la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione della Commissione del 17 marzo 1995 che modifica la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 70 del 30.3.1995, p. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2004; abrogato da 32004D0225
95/89/CE: Decisione della Commissione del 17 marzo 1995 che modifica la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 070 del 30/03/1995 pag. 0025 - 0026
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1995 che modifica la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/89/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, considerando che sono stati riscontrati focolai di colera in Albania; considerando che l'esistenza del colera in Albania può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica; considerando che la Commissione, con la decisione 94/621/CE (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/702/CE (4), ha adottato le misure necessarie; considerando che una missione di esperti delle Commissione si è recata in Albania al fine di valutare le misure adottate dalle autorità albanesi; che, secondo il rapporto di questa missione, è necessario lasciare in vigore le disposizioni adottate nei confronti dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e gasteropodi marini presentati in qualsiasi forma, e nei confronti dei pesci e crostacei vivi trasportati nell'acqua; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 94/621/CE è così modificata: 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Articolo 1 Gli Stati Membri vietano l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma, nonché dei pesci e dei crostacei vivi trasportati nell'acqua, originari o provenienti dall'Albania. » 2) L'articolo 3 è soppresso. Articolo 2 Gli Stati membri modificano le disposizioni che essi applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 246 del 21. 9. 1994, pag. 25. (4) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 64.