This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31995D0079
95/79/EC: Commission Decision of 13 March 1995 on an additional financial contribution from the Community for the eradication of classical swine fever in Germany (Only the German text is authentic)
95/79/CE: Decisione della Commissione, del 13 marzo 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
95/79/CE: Decisione della Commissione, del 13 marzo 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
GU L 65 del 23.3.1995, p. 31–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
95/79/CE: Decisione della Commissione, del 13 marzo 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 23/03/1995 pag. 0031 - 0031
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1995 relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (95/79/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando che la Commissione ha adottato la decisione 94/189/CE, del 18 marzo 1994, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania (3); che tale partecipazione poteva essere ottenuta per i focolai di peste suina classica insorti nei mesi da luglio a dicembre 1993; considerando che nel corso del 1994 si sono manifestati in Germania nuovi focolai di peste suina classica; che a causa dei gravi rischi che tale malattia comporta per il patrimonio suinicolo comunitario è parso opportuno proseguire l'azione di eradicazione, segnatamente contribuendo, con una nuova partecipazione finanziaria della Comunità, al risarcimento dei danni subiti dagli allevatori; considerando che, non appena la presenza della malattia è stata ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno preso misure appropriate, comprese quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità tedesche; considerando che sono soddisfatte le condizioni per una nuova partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Germania può ottenere dalla Comunità una partecipazione finanziaria complementare per i focolai di peste suina classica insorti sul suo territorio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994. Tale partecipazione finanziaria ammonta: - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini nonché eventualmente dei prodotti da essi derivati; - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature; - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione dei mangimi e delle attrezzature contaminati. Articolo 2 1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi. 2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dalla Germania entro sei mesi al massimo dalla data di notifica della presente decisione. 3. Tuttavia, a sua richiesta, la Germania può beneficiare di un anticipo per un importo di 3 Mio di ECU. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 30.