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Document 31995D0079

    95/79/CE: Decisione della Commissione, del 13 marzo 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 65 del 23.3.1995, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/79/oj

    31995D0079

    95/79/CE: Decisione della Commissione, del 13 marzo 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 065 del 23/03/1995 pag. 0031 - 0031


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1995 relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (95/79/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    considerando che la Commissione ha adottato la decisione 94/189/CE, del 18 marzo 1994, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania (3); che tale partecipazione poteva essere ottenuta per i focolai di peste suina classica insorti nei mesi da luglio a dicembre 1993;

    considerando che nel corso del 1994 si sono manifestati in Germania nuovi focolai di peste suina classica; che a causa dei gravi rischi che tale malattia comporta per il patrimonio suinicolo comunitario è parso opportuno proseguire l'azione di eradicazione, segnatamente contribuendo, con una nuova partecipazione finanziaria della Comunità, al risarcimento dei danni subiti dagli allevatori;

    considerando che, non appena la presenza della malattia è stata ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno preso misure appropriate, comprese quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità tedesche;

    considerando che sono soddisfatte le condizioni per una nuova partecipazione finanziaria della Comunità;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Germania può ottenere dalla Comunità una partecipazione finanziaria complementare per i focolai di peste suina classica insorti sul suo territorio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994. Tale partecipazione finanziaria ammonta:

    - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini nonché eventualmente dei prodotti da essi derivati;

    - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

    - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione dei mangimi e delle attrezzature contaminati.

    Articolo 2

    1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi.

    2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dalla Germania entro sei mesi al massimo dalla data di notifica della presente decisione.

    3. Tuttavia, a sua richiesta, la Germania può beneficiare di un anticipo per un importo di 3 Mio di ECU.

    Articolo 3

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

    (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

    (3) GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 30.

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