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Document 31994S0067

DECISIONE N. 67/94/CECA DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell' Ucraina

GU L 12 del 15.1.1994, p. 5–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/67(1)/oj

31994S0067

DECISIONE N. 67/94/CECA DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell' Ucraina

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 15/01/1994 pag. 0005 - 0012


DECISIONE N. 67/94/CECA DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o sovvenzioni (1), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo ai sensi della suddetta decisione,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA (1) Nel giugno 1991 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Eurofontes a nome dei produttori che complessivamente realizzano la maggior parte della produzione del prodotto in questione. La denuncia conteneva elementi di prova riguardo all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante considerati sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura.

(2) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha quindi annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di ghisa greggia di cui ai codici NC 7201 10 19 e 7201 10 90, originaria della Turchia e dell'ex Unione Sovietica.

(3) Nel luglio 1992, la Commissione ha ricevuto una denuncia supplementare, contenente elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio sostanziale, ritenuti sufficienti per giustificare l'estensione della procedura alle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile e della Polonia.

(4) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha pertanto annunciato l'estensione della procedura antidumping per includere le importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile e della Polonia.

(5) La procedura relativa alle importazioni del prodotto in esame dalla Turchia è stata conclusa nell'agosto 1992 in seguito al ritiro della denuncia. La Commissione ha ritenuto che non vi fosse motivo di proseguire l'inchiesta nei confronti di tale paese.

(6) Con la decisione 92/423/CECA (4), la Commissione ha pertanto annunciato la conclusione della procedura nei confronti della Turchia.

(7) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(8) La maggior parte degli esportatori, alcuni importatori ed i ricorrenti hanno comunicato osservazioni per iscritto.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari:

- DK Recycling und Roheisen GmbH, Germania,

- Halbergerhuette GmbH, Germania,

- Preussag Stahl AG, Germania,

- Thyssen Stahl Ag, Germania,

- Eko Stahl AG, Germania,

- Maxhuette Unterwellenborn GmbH, Germania,

- Cleveland Iron, Regno Unito,

- Alti Forni e Ferriere di Servola SpA, Italia.

b) Produttori in Brasile:

- Siderpa Siderúrgica Paulino Ltda,

- Interlagos Siderúrgica Ltda,

- Siderúrgica Uniao Bondespachense,

- Siderúrgica Alterosa Ltda,

- Siderúrgica Valinho SA,

- Viena Siderúrgica de Maranho SA.

c) Produttori in Polonia:

- Huta Szczecin,

- Huta Czestochowa,

- Huta Bobrek.

d) Importatori nella Comunità:

- Leopold Lazarus Ltda, Regno Unito,

- Eisen und Metall AG, Germania.

(10) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo dal 1o novembre 1991 al 31 ottobre 1992.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE Descrizione del prodotto

(11) I prodotti oggetto della denuncia sono ghise gregge, non legate, contenenti in peso 0,5 % o meno di fosforo e classificate ai codici NC 7201 10 19 (contenenti, in peso, lo 0,4 % o più di manganese e con tenore di silicio superiore all'1 %), ovvero ghisa ematite, e 7201 10 90 (contenente, in peso, meno dello 0,1 % di manganese), ovvero ghisa a grafite sferoidale (GS).

È stato tuttavia stabilito che, benché abbiano alcune caratteristiche simili, i prodotti dei due codici presentano considerevoli differenze per quanto riguarda le proprietà chimiche e le applicazioni finali e nella maggior parte dei casi non sono intercambiabili. Essi sono stati quindi considerati prodotti distinti e dato che i quantitativi di ghisa GS importata dai paesi in questione erano di piccola entità, tale prodotto è stato escluso dall'inchiesta. Previa consultazione, i produttori comunitari si sono dichiarati d'accordo.

La ghisa ematite è utilizzata per la produzione di ghisa contenente grafite in lamelle (ghisa grigia), in particolare per pezzi fusi per macchine e macchine utensili di alta qualità, nonché per pezzi sottoposti a sollecitazioni termiche e chimiche.

Con l'impiego di questa qualità di ghisa l'analisi finale ha un elevato grado di affidabilità e quindi possono essere rispettate le proprietà meccaniche richieste dei pezzi. In tal modo è possibile ottenere una maggiore produzione di pezzi di qualità.

La Commissione ha constatato che la ghisa ematite prodotta dall'industria comunitaria, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche essenziali, è del tutto simile a quella importata dai paesi in questione ed ha pertanto concluso che tutti i prodotti di questo genere possono essere considerati simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 della decisione n. 2424/88/CECA.

C. DUMPING a) Brasile

(12) Secondo la denuncia, 74 ditte brasiliane esportavano il prodotto in esame nella Comunità europea durante il periodo dell'inchiesta.

Hanno risposto ai questionari inviati dalla Commissione 21 società, di cui 17 hanno fornito le cifre relative alle esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Le 17 ditte rappresentavano il 76 % delle esportazioni nella Comunità in base ai dati Eurostat.

Al fine di agevolare l'inchiesta, la Commissione e le ditte interessate hanno stabilito di seguire una procedura secondo la quale l'esistenza di pratiche di dumping sarebbe stata stabilita sulla base dei dati forniti da sei ditte rappresentative.

Valore normale

(13) L'inchiesta ha dimostrato che il 90 % delle vendite delle ditte selezionate sul mercato nazionale era effettuato in perdita. Si è quindi ritenuto che tali vendite non fossero state realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato quindi stabilito secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) e dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2424/88/CECA, vale a dire in base ad un valore costruito, determinato sommando il costo di produzione ed un equo margine di profitto.

Dato l'elevato tasso d'inflazione del Brasile e per effettuare il confronto con il prezzo all'esportazione per quanto possibile contemporaneamente, il valore normale è stato calcolato su base mensile.

In assenza di altri criteri validi per determinare un equo margine di profitto, la percentuale considerata è stata del 5 %, che, secondo le informazioni a disposizione della Commissione riguardo all'industria interessata, corrisponde alla percentuale minima ritenuta necessaria per effettuare gli investimenti essenziali e per operare efficacemente.

Prezzo all'esportazione

(14) Tutte le esportazioni sono state vendute a importatori indipendenti franco a bordo (FOB). I prezzi all'esportazione stabiliti sono pertanto quelli effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità, al netto delle tasse, degli sconti e delle riduzioni effettivamente concessi e direttamente connessi alle vendite in esame.

Confronto

(15) I prezzi all'esportazione sono stati adeguati in considerazione dei costi sostenuti tra lo stadio franco fabbrica e quello FOB. Il confronto tra il valore normale mensile e i prezzi all'esportazione corretti transazione per transazione è stato effettuato franco fabbrica allo stesso livello commerciale.

Margine di dumping

(16) In media ponderata il margine di dumping rilevato per le ditte brasiliane era pari al 51,3 % del prezzo all'esportazione CIF.

b) Polonia

Valore normale

(17) Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte delle vendite delle ditte interessate sul mercato interno era effettuata in perdita. Tali vendite non sono state pertanto considerate come svolte nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato quindi stabilito secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) e dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2424/88/CECA, vale a dire in base ad un valore costruito ottenuto sommando il costo di produzione ed un equo margine di profitto.

Il calcolo del costo si è basato sui dati contabili disponibili. Tuttavia, dati i diversi livelli di realizzazione delle riforme economiche e commerciali all'interno delle ditte polacche, i dati contabili disponibili presso tali ditte non riflettono sempre i costi normalmente sostenuti dalle ditte che operano in un'economia di mercato.

Per poter ottenere un valore costruito che riflettesse adeguatamente tutti i costi di un'economia di mercato, i dati contabili disponibili avrebbero dovuto essere corretti, in particolare per quanto riguarda i costi di finanziamento e di ammortamento.

Tuttavia, data la difficoltà di ottenere informazioni precise nell'attuale situazione economica della Polonia e poiché, tra l'altro, i margini di dumping accertati utilizzando i dati disponibili superavano il livello di pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping (vedi considerando 68 seguente), nella fattispecie, lasciando impregiudicate le future procedure antidumping, la Commissione ha rinunciato ad applicare tali adeguamenti.

Prezzo all'esportazione

(18) I prezzi all'esportazione stabiliti sono quelli effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità, al netto delle tasse, degli sconti e delle riduzioni effettivamente concessi e direttamente connessi alle vendite in esame.

Confronto

(19) I prezzi all'esportazione sono stati adeguati in considerazione dei costi sostenuti dal livello franco fabbrica alla frontiera polacca. Il confronto tra i prezzi all'esportazione debitamente adeguati e il valore normale è stato effettuato transazione per transazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

Margine di dumping

(20) Per ottenere i margini di dumping si è calcolato l'importo complessivo di cui i valori normali superano i prezzi all'esportazione nella Comunità.

In media ponderata, i margini di dumping espressi in percentuale del valore doganale dichiarato CIF e stabiliti per ciascuna delle ditte polacche sono i seguenti:

- Huta Czestochowa 31,53 %,

- Huta Bobrek 34,65 %,

- Huta Szczecin 50,2 %.

c) Russia e Ucraina

(21) La Commissione ha stabilito che le importazioni del prodotto in questione dall'ex Unione Sovietica provenivano dalla Russia e dall'Ucraina e, con il consenso dei ricorrenti, ha limitato l'inchiesta a questi due Stati. L'inchiesta dovrebbe pertanto essere conclusa senza l'istituzione di misure nei confronti degli altri Stati della Comunità degli Stati indipendenti (CSI) ai quali si faceva riferimento nell'avviso di apertura.

(22) La Commissione si è rivolta alle autorità russe allo scopo di ottenere le informazioni necessarie in merito alle esportazioni di ghisa ematite da detto paese. Una serie di questionari è stata spedita alle autorità unitamente alla richiesta di inoltrarli alle ditte interessate. Tuttavia non è stata ricevuta alcuna risposta ai questionari dalle parti interessate, ad eccezione della Promsyrioimport, un'organizzazione commerciale che apparentemente ha svolto una funzione di secondo piano nelle esportazioni di ghisa dopo l'istituzione della CSI.

(23) La Commissione si è rivolta alle autorità ucraine allo scopo di ottenere le informazioni necessarie riguardo alle esportazioni di ghisa ematite dal paese in questione. Una serie di questionari è stata inviata alle autorità con la richiesta di inoltrarli alle ditte interessate. Il ministero delle relazioni economiche esterne ucraino ha confermato per lettera di aver ricevuto i questionari affermando che li avrebbe distribuiti alle ditte interessate. Non è stata tuttavia ricevuta alcuna risposta ai questionari da nessuna parte interessata.

Valore normale

(24) Poiché la Russia e l'Ucraina non sono paesi ad economica di mercato, il valore normale è stato determinato secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) della decisione n. 2424/88/CECA, vale a dire in base alle vendite o al costo di produzione di un prodotto simile in un paese ad economia di mercato.

Poiché il Brasile può essere considerato paragonabile alla Russia e all'Ucraina per quanto riguarda le possibilità di accesso e la disponibilità dei principali fattori produttivi, ovvero minerali di ferro ed energia, e in considerazione della fase di transizione verso un'economia di mercato attualmente attraversata dalla Polonia, che si riflette nei dati contabili disponibili, la Commissione ha ritenuto appropriato e ragionevole utilizzare il Brasile come paese terzo ad economia di mercato per determinare il valore normale della ghisa ematite originaria della Russia e dell'Ucraina.

Il valore normale della ghisa ematite di origine russa ed ucraina è stato pertanto calcolato come la media ponderata del valore normale determinato per il Brasile.

Prezzo all'esportazione

(25) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) della decisione n. 2424/88/CECA, la Commissione ha ritenuto che le informazioni più attendibili disponibili fossero quelle contenute nelle statistiche Eurostat, che sono state pertanto utilizzate come base per stabilire il prezzo FOB alla frontiera del prodotto russo ed ucraino. In entrambi i casi dai prezzi indicati nelle statistiche, che non fanno distinzione tra le importazioni provenienti dalla Russia e quelle provenienti dall'Ucraina (vedi anche considerando 29 più sotto), sono stati dedotti i costi calcolati per la spedizione via mare.

Confronto

(26) Il confronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale è stato effettuato transazione per transazione allo stesso stadio commerciale.

Margine di dumping

(27) Il margine medio ponderato di dumping rilevato per la Russia e per l'Ucraina è pari al 104,51 % del prezzo all'esportazione CIF.

D. PREGIUDIZIO Volume delle importazioni oggetto di dumping e quote di mercato a) Cumulo

(28) La Commissione ritiene che per determinare le conseguenze subite dall'industria comunitaria debbano essere prese in considerazione le importazioni provenienti da tutti i paesi in questione. Nel valutare l'opportunità del cumulo, la Commissione ha considerato la comparabilità dei prodotti importati e la misura in cui ciascuno di essi è in concorrenza, nella Comunità, con il prodotto simile dell'industria comunitaria. È stato inoltre stabilito che il comportamento di tutti gli esportatori sul mercato comunitario era simile e che le corrispondenti quote di mercato non erano trascurabili.

L'affermazione delle autorità russe, secondo la quale il quantitativo importato dalla Russia durante il periodo d'inchiesta non superava il 30 % delle importazioni totali provenienti dalla Russia e dall'Ucraina, non è stata confermata da elementi di prova. Inoltre, le importazioni da tali due paesi ammontavano complessivamente a 66 795 t; anche se le esportazioni russe non avessero superato il 30 % di tale quantità, un simile volume di importazioni non può essere ritenuto trascurabile.

La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno basare le proprie conclusioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping dai quattro paesi interessati, considerate cumulativamente.

b) Volume e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(29) I dati Eurostat in base ai quali la Commissione ha elaborato le proprie conclusioni non fanno distinzione tra le importazioni provenienti dalla Russia e quelle provenienti dall'Ucraina o da altri paesi appartenenti alla CSI. La Commissione dispone tuttavia di altre informazioni statistiche dalle quali risulta che le importazioni del prodotto in esame dall'ex Unione Sovietica provenivano esclusivamente dalla Russia e dall'Ucraina.

(30) Le informazioni a disposizione della Commissione indicano che le importazioni del prodotto in questione nella Comunità, considerate complessivamente, dal Brasile, dalla Polonia, dalla Russia e dall'Ucraina sono passate da 242 436 t nel 1987 a 370 685 t nel 1991 e hanno raggiunto 414 041 t durante il periodo d'inchiesta, con un aumento del 70 %.

(31) Per quanto riguarda le quote di mercato, basate sul consumo apparente complessivo nella Comunità, la penetrazione sul mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata dal 30 % nel 1987 al 44,33 % nel 1991 e ha raggiunto il 50,47 % durante il periodo dell'inchiesta.

(32) Per quanto riguarda i singoli paesi, la quota di mercato del Brasile è aumentata dal 21,8 % nel 1987 al 25,39 % nel 1991 e al 37 % durante il periodo d'inchiesta, mentre negli stessi periodi la quota di mercato della Polonia è passata dallo 0 % al 4,86 % e al 5,32 %. Le quote di mercato della Russia e dell'Ucraina, dopo aver registrato un forte aumento dal 1987 alla fine del 1990, dall'8 % al 16 %, sono tornate ai livelli del 1987 durante il periodo d'inchiesta, apparentemente a causa dei problemi economici e amministrativi sorti in seguito alla dissoluzione dell'ex Unione Sovietica.

Prezzi delle importazioni oggetto di dumping (33) I prezzi CIF alla frontiera comunitaria per le importazioni in esame sono diminuiti, in media ponderata, da 156,8 ECU/t nel 1987 a 134,16 ECU/t nel 1991 e a 126,15 ECU/t nel periodo dell'inchiesta.

(34) Considerati individualmente, i prezzi CIF dei prodotti originari del Brasile sono diminuiti da 162 ECU/t nel 1987 a 144 ECU/t nel 1991 e a 128 ECU/t durante il periodo dell'inchiesta, mentre, per quanto riguarda la Polonia, negli stessi periodi i prezzi CIF sono passati da 177 ECU/t a 127 ECU/t e a 138 ECU/t. Per la Russia e l'Ucraina i prezzi CIF sono diminuiti da 143 ECU/t a 118 ECU/t e a 110 ECU/t.

Sottoquotazione (35) Gli acquirenti delle importazioni in dumping sono commercianti all'ingrosso della Comunità che durante il periodo di riferimento hanno mantenuto scorte considerevoli.

(36) Per stabilire se i prezzi delle importazioni in dumping fossero nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria allo stesso stadio commerciale, la Commissione ha adeguato il prezzo applicato dai produttori comunitari in considerazione dei costi di trasporto, finanziamento, magazzinaggio e delle spese amministrative e generali, aggiungendo un equo margine di profitto per un importatore che mantenga scorte.

(37) Il confronto tra i prezzi dei produttori comunitari coì corretti e quelli delle importazioni oggetto di dumping indica, per il periodo dell'inchiesta, una sottoquotazione dei prezzi pari a 17,94 ECU/t o al 12,29 % per il Brasile, a 7,94 ECU/t oppure al 5,44 % per la Polonia e a 29,94 ECU/t o al 20,52 % per Russia ed Ucraina.

(38) Su basi cumulative la sottoquotazione dei prezzi ammonta a 18,82 ECU/t o al 12,9 %.

Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione

(39) La produzione comunitaria complessiva di ghisa ematite è diminuita da 591 436 t nel 1987 a 506 960 t nel 1991 e a 435 399 t durante il periodo dell'inchiesta.

b) Coefficiente di utilizzazione degli impianti

(40) Il coefficiente di utilizzazione degli impianti dei produttori comunitari è diminuito dal 39,58 % nel 1987 al 33,09 % nel 1991 e al 28,42 % durante il periodo dell'inchiesta.

c) Vendite

(41) Le vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità sono diminuite da 506 707 t nel 1987 a 457 194 t nel 1991 ed a 385 827 t durante il periodo dell'inchiesta.

d) Andamento delle scorte

(42) Il livello delle scorte di ghisa ematite mantenute dall'industria comunitaria ha registrato un significativo aumento da 81 645 t nel 1987 a 159 088 t nel 1991 ed a 178 277 t alla fine del periodo dell'inchiesta.

e) Prezzi

(43) In media ponderata, i prezzi di vendita franco fabbrica dei produttori comunitari sono diminuiti da 179,53 ECU/t nel 1987 a 179,19 ECU/t nel 1991 ed a 174,69 ECU/t durante il periodo dell'inchiesta, nonostante un aumento dei costi di produzione nello stesso periodo.

f) Redditività

(44) Il tasso di redditività dell'industria comunitaria ha registrato un miglioramento, passando da perdite del 10,98 % nel 1987 a perdite del 4,77 % nel 1989, ma ha successivamente subito una drastica flessione fino a raggiungere perdite del 24,98 % nel corso del periodo dell'inchiesta.

Conclusioni in merito al pregiudizio (45) Dall'esame dei fatti relativi al pregiudizio è emerso che l'industria comunitaria ha subito una considerevole perdita di quota di mercato e non ha potuto aumentare i prezzi per compensare l'aumento nei costi di produzione. I risultati finanziari si sono deteriorati e sono stati chiusi alcuni impianti di produzione.

(46) In tali circostanze, la Commissione conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sostanziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della decisione n. 2424/88/CECA.

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO a) Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(47) Per valutare se e in che misura il pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria sia stato causato dagli effetti delle importazioni in dumping, la Commissione ha rilevato che l'aumento del volume e della quota di mercato e la flessione dei prezzi delle importazioni in dumping hanno coinciso con il calo delle vendite, la perdita della quota di mercato e il grave deterioramento della redditività dell'industria comunitaria.

(48) La Commissione ha inoltre rilevato che, a causa della persistente sottoquotazione dei prezzi determinata da tali importazioni, l'industria comunitaria è stata costretta a ridurre i propri prezzi, nonostante i costi crescenti, nel tentativo di mantenere un adeguato coefficiente di utilizzazione degli impianti e di salvaguardare la quota di mercato. Il calo dei prezzi ha provocato, a sua volta, perdite finanziarie insostenibili e taluni produttori comunitari, già in difficoltà a causa di condizioni sfavorevoli quali la flessione della domanda, non sono stati in grado di contrastare gli effetti delle importazioni in dumping e sono stati pertanto costretti a chiudere definitivamente i propri impianti di produzione.

(49) In tali circostanze, la Commissione ritiene che il pregiudizio sostanziale subito dell'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal Brasile, dalla Polonia, dalla Russia e dall'Ucraina.

b) Altri fattori

(50) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria possa essere stato causato da fattori diversi dalle importazioni in dumping e in particolare ha considerato l'evoluzione e l'impatto delle importazioni provenienti da paesi terzi non inclusi nella presente procedura.

(51) Le importazioni da altri paesi terzi hanno comunque inciso sulla situazione dell'industria comunitaria nel 1989 e nel 1990, ma negli anni successivi sono notevolmente diminuite e pertanto non hanno più prodotto effetti significativi.

(52) Alcuni impianti di produzione che sono stati chiusi venivano utilizzati anche per produrre ferro-manganese. Gli sviluppi negativi del mercato comunitario del manganese hanno contribuito alla decisione delle ditte interessate di chiudere gli impianti.

(53) Poiché l'attività dell'industria della ghisa ematite è determinata in larga misura dal livello di attività dell'industria automobilistica, il regresso nelle vendite di automobili durante il periodo d'inchiesta può spiegare parzialmente la flessione nel consumo del prodotto in questione.

(54) Tali elementi da soli non possono tuttavia giustificare la considerevole perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria. Pertanto, benché il pregiudizio possa essere stato causato in parte anche da altri fattori, le importazioni oggetto di dumping costituiscono la causa principale del pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria.

F. INTERESSE COMUNITARIO (55) La ghisa ematite è utilizzata dalle fonderie per la fusione di una vasta gamma di prodotti di ferro, impiegati soprattutto nell'industria automobilistica. Date le caratteristiche chimiche o fisiche del prodotto, le possibilità di sostituirlo con altri tipi di ghisa o con scarti di alta qualità sono limitate. Per le fonderie è pertanto preferibile poter disporre di forniture regolari e sufficienti di ghisa ematite.

(56) L'attuale capacità di produzione mondiale di ghisa ematite è in rapido declino. Tale riduzione è in parte il risultato di una correzione dell'eccesso di capacità, ma si prevede un'ulteriore riduzione della capacità, soprattutto nei paesi esportatori interessati, in seguito a cambiamenti nella politica economica ed ambientale.

(57) In tale contesto, il costo del carbone di legna in Brasile è in considerevole aumento in seguito all'obbligo imposto ai produttori di ghisa di mantenere una fonte sostenibile di carbone di legna mediante il rimboschimento. I piani di privatizzazioni in Polonia e nella CSI hanno determinato cambiamenti radicali nell'economia degli impianti siderurgici e hanno già provocato la chiusura definitiva di stabilimenti e lo smantellamento di strutture di produzione.

(58) In previsione di una simile riduzione delle fonti di approvvigionamento, è nell'interesse della Comunità mantenere una valida industria comunitaria della ghisa per fonderia. In assenza di misure contro le importazioni in dumping dai paesi in questione, sarebbe minacciata l'esistenza dei produttori comunitari tuttora in attività e quindi la sicurezza del rifornimento a lungo termine degli acquirenti di ghisa nella Comunità.

(59) Le pratiche commerciali dei paesi esportatori in questione distorcono il funzionamento del mercato mondiale, e di conseguenza di quello comunitario, della ghisa ematite. L'assenza di misure intese a correggere tali distorsioni potrebbe provocare un'ulteriore erosione della capacità produttiva comunitaria, che non si verificherebbe in condizioni di concorrenza leale.

(60) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione è consapevole che l'istituzione di misure antidumping potrebbe incidere sui prezzi pagati dagli utilizzatori finali del prodotto in questione. Tuttavia, l'effetto sul costo dei prodotti di cui la ghisa costituisce un elemento necessario sarebbe trascurabile.

(61) D'altra parte, un ulteriore indebolimento dell'industria comunitaria avrebbe conseguenze negative per gli utilizzatori finali di ghisa, in quanto la carenza di capacità provocherebbe l'aumento dei prezzi e quindi dei costi per detti utilizzatori finali.

(62) In tali circostanze, la Commissione ritiene che sia nell'interesse della Comunità adottare misure di difesa contro le importazioni oggetto di dumping di ghisa ematite provenienti dal Brasile, dalla Polonia, dalla Russia e dall'Ucraina.

G. DAZIO PROVVISORIO (63) Poiché si è stabilito che le importazioni oggetto del dumping in esame hanno causato un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria e che è nell'interesse della Comunità intervenire, le misure previste devono limitarsi ad eliminare il pregiudizio arrecato.

(64) È stato calcolato il livello di prezzo al quale le importazioni in questione cessano di arrecare un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria. La Commissione ha basato i suoi calcoli su dati relativi al costo di produzione forniti dall'industria comunitaria, con l'esclusione di alcune ditte meno efficienti. Al costo di produzione è stato aggiunto un margine di profitto del 5 % sul giro d'affari, che si può considerare ragionevole nelle attuali condizioni di mercato.

(65) La Commissione ritiene che, oltre a instaurare condizioni di concorrenza leale sul mercato della ghisa ematite, le misure adottate abbiano effetti positivi anche per i paesi esportatori, che potrebbero ottenere maggiori proventi dalle esportazioni del prodotto in causa.

(66) La Commissione ritiene che nel caso in esame, per realizzare gli obiettivi fissati, l'introduzione di un prezzo minimo sia la misura più appropriata.

(67) La Commissione rileva che, poiché il prezzo minimo di importazione ritenuto necessario per eliminare il pregiudizio causato dal dumping è, in tutti i casi, inferiore al valore normale stabilito per le ditte in questione, il dazio provvisorio antidumping ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della decisione 2424/88/CECA non supera i margini di dumping stabiliti.

(68) In considerazione dei costi normalmente sostenuti dagli importatori del prodotto in questione e di un equo margine di profitto, nonché dal calcolo del pregiudizio descritto al considerando 64, la Commissione ritiene opportuno istituire, a titolo provvisorio, un dazio variabile pari alla differenza tra il prezzo minimo (CIF dazio non corrisposto) di 149 ECU/t e il valore doganale dichiarato del prodotto in questione originario del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina in tutti i casi in cui il valore doganale dichiarato è inferiore al prezzo minimo di importazione.

(69) Deve essere fissato un termine entro il quale le parti notoriamente interessate possano comunicare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite. A tal fine si ritiene adeguato un periodo di un mese. Va inoltre rilevato che tutte le risultanze elaborate ai fini della presente decisione sono provvisorie e pertanto passibili di essere riconsiderate qualora la Commissione dovesse proporre un eventuale dazio definitivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ghisa ematite di cui al codice 7201 10 19, originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina.

2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo di 149 ECU/t (CIF non sdoganato) e il valore doganale dichiarato, ogniqualvolta quest'ultimo sia inferiore al prezzo minimo di importazione.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione n. 2424/88/CECA, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

È chiusa la procedura antidumping relativamente agli Stati successori dell'ex Unione Sovietica, ad eccezione della Russia e dell'Ucraina.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 13 della decisione n. 2424/88/CECA, l'articolo 1 della presente decisione si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che la Commissione non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18 e rettifica GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.

(2) GU n. C 246 del 21. 9. 1991, pag. 9.

(3) GU n. C 322 del 9. 12. 1992, pag. 2.

(4) GU n. L 230 del 13. 8. 1992, pag. 30.

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