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Document 31994R3379

    Regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra

    GU L 366 del 31.12.1994, p. 3–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3379/oj

    31994R3379

    Regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra

    Gazzetta ufficiale n. L 366 del 31/12/1994 pag. 0003 - 0013
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 15 pag. 0068
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 15 pag. 0068


    REGOLAMENTO (CE) N. 3379/94 DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 1994

    recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    visto l'atto di adesione del 1994,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che nell'ambito degli accordi europei, degli accordi interinali e degli accordi di libero scambio in vigore tra la Comunità, da un lato, e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e l'Ungheria, dall'altro, in appresso denominati «paesi terzi», sono state accordate alla maggior parte dei suddetti paesi concessioni concernenti taluni prodotti agricoli;

    considerando che a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia occorre adeguare le suddette concessioni tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambi in vigore nel settore agricolo tra tali Stati, da un lato, e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e l'Ungheria, dall'altro;

    considerando che a tal fine sono in corso colloqui esplorativi con i suddetti paesi in vista della conclusione di protocolli addizionali agli accordi succitati;

    considerando tuttavia che, date le scadenze troppo ravvicinate, i suddetti protocolli addizionali non possono entrare in vigore il 1° gennaio 1995;

    considerando che in tali condizioni e conformemente agli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione; che, date le scadenze molto ravvicinate sino all'adesione dei nuovi Stati membri, tali misure devono assumere la forma di contingenti tariffari comunitari autonomi corrispondenti ai contingenti tariffari preferenziali convenzionali applicati da tali Stati;

    considerando che a partire dal 1° gennaio 1995 i nuovi Stati membri devono applicare il regime all'importazione applicabile nella Comunità;

    considerando che l'Austria si è impegnata nell'ambito del GATT ad aprire contingenti tariffari per taluni prodotti e che tali impegni devono essere rinegoziati a motivo della sua adesione alla Comunità;

    considerando che è tuttavia opportuno mantenere temporaneamente i contingenti tariffari derivanti da tali impegni; che è pertanto necessario aprire a titolo autonomo contingenti tariffari comunitari che tengano conto di tali impegni, fatto salvo l'esito dei negoziati nell'ambito del GATT a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Fermi restando i regimi all'importazione nella Comunità applicabili a taluni prodotti agricoli in virtù degli accordi conclusi tra la Comunità e rispettivamente la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e l'Ungheria, sono aumentati i contingenti tariffari comunitari esistenti oppure, se del caso, sono aperti nuovi contingenti tariffari comunitari a titolo autonomo, conformemente agli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Sono aperti contingenti tariffari comunitari a titolo autonomo, conformemente all'allegato III.

    Articolo 3

    Le modalità d'applicazione per quanto riguarda i prodotti nell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 luglio 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(), o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti in questione.

    Articolo 4

    Per quanto riguarda i contingenti tariffari indicati nell'allegato II, si applicano gli articoli da 2 a 7 del regolamento (CE) n. 1798/94().

    Articolo 5

    1. Per i prodotti indicati nell'allegato III, esclusa la birra, le modalità d'applicazione e un'eventuale proroga, in particolare:

    a) le disposizioni a garanzia della natura, della provenienza e dell'origine del prodotto,

    b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui alla lettera a),

    c) le condizioni per il rilascio e la durata di validità dei certificati d'importazione,

    sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti in questione.

    2. Per quanto concerne la birra, le modalità d'applicazione saranno le stesse di quelle adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93(), a norma delle concessioni tariffarie previste nel protocollo 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni comerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica ceca e slovacca(), dall'altra.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data dell'atto di adesione del 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. SEEHOFER

    () GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 1.

    () Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18).

    () GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

    () GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 (GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9).

    ALLEGATO I

    CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI APERTI PER IL 1995

    >SPAZIO PER TABELLA>

    > SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI APERTI PER IL 1995

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Allegato all'Allegato II

    Accordo sui prezzi minimi all'importazione per taluni piccoli frutti destinati alla trasformazione

    1. Relativamente ai paesi e ai prodotti sotto indicati sono fissati prezzi minimi all'importazione per ogni campagna di commercializzazione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. In caso di inosservanza dei prezzi minimi all'importazione di cui trattasi, la Comunità può adottare misure atte a garantire il rispetto del prezzo minimo all'importazione per ogni spedizione del prodotto in questione importato da uno dei paesi suindicati.

    ALLEGATO III

    CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI APERTI A TITOLO AUTONOMO DAL 1o GENNAIO AL 30 GIUGNO 1995

    >SPAZIO PER TABELLA>

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