Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3358

    Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3358/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE per quanto riguarda l'indennità di alloggio

    GU L 356 del 31.12.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3358/oj

    31994R3358

    Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3358/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE per quanto riguarda l'indennità di alloggio

    Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 4 pag. 0078
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 4 pag. 0078


    REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 3358/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE per quanto riguarda l'indennità di alloggio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3608/93 (2), in particolare l'articolo 14 bis dell'allegato VII di detto statuto,

    visto il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, nonché l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (3),

    visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 150/91 del Consiglio, del 21 gennaio 1991, che modifica le disposizioni relative all'indennità di alloggio del regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE (4),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 150/91 è scaduto il 31 dicembre 1993;

    considerando che la Commissione ha proposto al Consiglio, in data 2 dicembre 1993, di prorogare per cinque anni tale regolamento;

    considerando che non è stata adottata una decisione che proroghi detto regolamento;

    considerando che, nelle more, sulla base del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 150/91 i funzionari assegnati, secondo un sistema di rotazione, ad una sede diversa da quella delle istituzioni possono aver contratto impegni la cui durata supera il 31 dicembre 1993;

    considerando che il lungo periodo durante il quale il regime precedente era rimasto in vigore e il buon funzionamento dei servizi insediati in questi luoghi giustificano opportune disposizioni transitorie in grado di tutelare la situazione dei funzionari che al 31 dicembre 1993 beneficiavano delle disposizioni di detto regolamento e che devono sostenere spese d'affitto identiche oltre tale data;

    considerando che, in proposito, parrebbe ragionevole adottare disposizioni che restino in vigore fino al 31 dicembre 1999, tenuto conto degli impegni finanziari assunti dai funzionari in relazione ai loro alloggi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo seguente è inserito nel regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE:

    « Articolo 6 bis

    In deroga agli articoli 2 e 6, il funzionario che al 31 dicembre 1993 beneficiava di un'indennità di alloggio ai sensi del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 150/91 (*) può continuare a beneficiare di tale indennità di alloggio alle condizioni definite dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

    Detta indennità non può essere cumulata con il beneficio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello statuto. Essa è limitata alla durata dell'assegnazione del funzionario e non può superare sei anni a decorrere dalla data di assunzione delle funzioni.

    »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. SEEHOFER

    (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

    (2) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 1.

    (3) GU n. 150 del 12. 8. 1966, pag. 2749/66.

    (4) GU n. L 18 del 24. 1. 1991, pag. 1.

    (5)() GU n. L 18 del 24. 1. 1991, pag. 1.

    Top