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Document 31994R3356

    Regolamento (CE) n. 3356/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1995)

    GU L 353 del 31.12.1994, p. 55–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3356/oj

    31994R3356

    Regolamento (CE) n. 3356/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1995)

    Gazzetta ufficiale n. L 353 del 31/12/1994 pag. 0055 - 0062
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0256
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0256


    REGOLAMENTO (CE) N. 3356/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1995)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia firmato il 5 aprile 1993 (1), nonché il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2), prevedono l'apertura di contigenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

    - 300 tonnellate di agli del codice NC ex 0703 20 00, dal 1o febbraio al 31 maggio,

    - 1 200 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,

    - 1 300 tonnellate di piselli congelati del codice NC 0710 21 00,

    - 3 000 tonnellate di ciliegie dolci a polpa chiara, di diametro pari o inferiore a 18,9 mm, snocciolate, destinate alla fabbricazione di prodotti di cioccolato del codice NC ex 2008 60 39,

    - 545 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, del capitolo 22 della NC,

    - 5 420 ettolitri di acquaviti di prugne commercializzate con il nome di «Sljivovica», del codice NC ex 2208 90 33, e

    - 1 500 tonnellate di tabacco «Prilep» dei codici NC ex 2401 10 60 e ex 2401 20 60, specificato in un accordo sotto forma di scambio di lettere dell'11 luglio 1980,

    originari delle Repubbliche di cui al presente regolamento;

    considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali vengono ridotti al livello indicato all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3355/94;

    considerando che le acquaviti di prugne e il tabacco «Prilep» devono essere corredati di un certificato di autenticità;

    considerando che le importazioni di vini nella Comunità sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che tali vini sono ammessi al beneficio di detti contingenti a condizione che sia rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3);

    considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

    considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere dell'apertura di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati imembri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari delle Repubbliche di Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia durante i periodi seguenti, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno:

    "" ID="1">09.1507 > ID="2">ex 0703 20 00 > ID="3">Agli, dal 1o febbraio al 31 maggio 1995 > ID="4">300 t > ID="5">0 "> ID="1">09.1509 > ID="2">ex 0709 60 10 > ID="3">Peperoni, dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 > ID="4">1 200 t > ID="5">0 "> ID="1">09.1511 > ID="2">0710 21 00 > ID="3">Piselli (Pisum sativum), dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 > ID="4">1 300 t > ID="5">0 "> ID="1">09.1517 > ID="2">ex 2008 60 39 > ID="3">Ciliegie dolci a polpa chiara, di diametro pari o inferiore a 18,9 mm, snocciolate, destinate alla fabbricazione di prodotti di cioccolato, dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 (4) > ID="4">3 000 t > ID="5">0 "> ID="1">09.1515 > ID="2">2204 > ID="3">Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli del codice 2009: > ID="4" ASSV="23" ACCV="23.3.4">545 000 hl "> ID="3">-altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole: "> ID="2">2204 21 > ID="3">--in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: "> ID="3">---altri: "> ID="3">----con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol: "> ID="3">-----altri: "> ID="2">2204 21 25 ex 2204 21 29 > ID="3">------Vini bianchi ------altri vini 0 "> ID="3">----con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol: "> ID="3">-----altri: "> ID="2">2204 21 35 ex 2204 21 39 > ID="3">------Vini bianchi ------altri vini 0 "> ID="3">--altri: "> ID="3">---altri: "> ID="3">----con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol: "> ID="3">-----altri: "> ID="2">2204 29 25 ex 2204 29 29 > ID="3">------Vini bianchi ------altri vini 0 "> ID="3">----con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol: "> ID="3">-----altri: "> ID="2">2204 29 35 ex 2204 29 39 > ID="3">------Vini bianchi ------altri vini, 0 "> ID="3">dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 "> ID="1">09.1503 > ID="2">ex 2208 90 33 > ID="3">Acquaviti di prugne commercializzate con il nome di Sljivovica in recipienti di 2 litri o meno, dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 > ID="4">5 420 hl > ID="5">0 "> ID="1">09.1505 > ID="2">ex 2401 10 60 ex 2401 20 60 > ID="3">Tabacco «Prilep», dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 > ID="4">1 500 t > ID="5">0 ">

    "" ID="1" ASSV="3">09.1507 > ID="2">ex 0703 20 00 > ID="3">0703 20 00*10 0703 20 00*20 0703 20 00*30 "> ID="1">09.1517 > ID="2">ex 2008 60 39 > ID="3">2008 60 39*10 "> ID="1" ASSV="7">09.1515 > ID="2">ex 2204 21 29 ex 2204 21 39 ex 2204 29 29 ex 2204 29 39 > ID="3">2204 21 29*95 2204 21 29*96 2204 21 39*94 2204 21 39*95 2204 21 39*96 2204 29 29*91 2204 29 39*93 "> ID="1">09.1503 > ID="2">ex 2208 90 33 > ID="3">2208 90 33*10 "> ID="1" ASSV="2">09.1505 > ID="2">ex 2401 10 60 ex 2401 20 60 > ID="3">2401 10 60*10 2401 20 60*10 "">

    2. Per poter beneficiare di questa concessione tariffaria, i prodotti di cui al paragrafo 1 devono essere corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle disposizioni di origine adottate seconda la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (5).

    3. Le importazioni di vini sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché esse siano ammesse al beneficio di detti contingenti tariffari deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

    4. All' importazione, le acquaviti di prugne e il tabacco «Prilep» devono essere corredati di un certificato di autenticità rilasciato dalle competenti autorità delle Repubbliche di cui al presente regolamento conformemente ai modelli allegati.

    Articolo 2

    I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

    Articolo 3

    Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

    Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

    I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permette.

    Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

    L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione in merito ai prelievi effettuati.

    Articolo 4

    Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

    Articolo 5

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. SEEHOFER

    (1) GU n. L 189 del 29. 7. 1993, pag. 2.(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.(3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag 42).(4) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare è attuato in applicazione delle disposizioni comunitarie adottate in materia.(5) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

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