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Document 31994R3326

    REGOLAMENTO (CE) N. 3326/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 350 del 31.12.1994, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3326/oj

    31994R3326

    REGOLAMENTO (CE) N. 3326/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0041 - 0042
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0254
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0254


    REGOLAMENTO (CE) N. 3326/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94 (4), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

    considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), prevede alcune modifiche per taluni formaggi di cui al codice NC 0406 a partire dal 1o gennaio 1995;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 prevede all'articolo 14 l'applicazione di un prelievo all'importazione sui prodotti da esso contemplati;

    considerando che in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68, il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93 (7), determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare pertanto anche il regolamento (CEE) n. 2915/79;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2915/79, i gruppi dei prodotti 7 e 10 sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

    (2) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

    (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (4) GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

    (5) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

    (6) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

    (7) GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8.

    ALLEGATO

    "" ID="1">« 7> ID="2">0406 90 02> ID="3">Emmental, in forme intere, di una maturazione da 3 a 4 mesi, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio"> ID="2">0406 90 03"> ID="2">0406 90 04"> ID="2">0406 90 05"> ID="2">0406 90 06"> ID="2">0406 90 07"> ID="2">0406 90 08"> ID="2">0406 90 09"> ID="2">0406 90 12"> ID="2">0406 90 14"> ID="2">0406 90 16"> ID="2">0406 90 18"> ID="1">10> ID="2">0406 90 01> ID="3">Cheddar, in forme intere, di una maturazione di 3 mesi, avente tenore in materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca e avente un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %, senza imballaggio »"> ID="2">0406 90 21">

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