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Document 31994R3289

Regolamento (CE) n. 3289/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

GU L 349 del 31.12.1994, p. 85–104 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. impl. da 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3289/oj

31994R3289

Regolamento (CE) n. 3289/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 31/12/1994 pag. 0085 - 0104
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 37 pag. 0241
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 37 pag. 0241


REGOLAMENTO (CE) N. 3289/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Comunità ha firmato l'Atto finale dei negoziati GATT dell'Uruguay Round che istituisce un'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata OMC);

considerando che l'accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC (in prosieguo denominato «ATA») disciplinerà il commercio tra tutti i membri dell'OMC dei prodotti tessili e dell'abbigliamento fino a quando non saranno stati integrati nelle norme e discipline normali ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA; che è quindi opportuno estendere l'ambito del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (2), in modo da ricomprendere i prodotti tessili elencati nell'allegato dell'ATA che non sono stati integrati nelle norme e discipline normali dell'OMC ed originari dei membri OMC;

considerando che l'articolo 2 dell'ATA prevede l'integrazione di tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento nei regimi e discipline normali in tre fasi; considerando che è quindi necessario prevedere una chiara procedura comunitaria per la selezione dei prodotti da integrare e da notificare all'OMC in ogni fase;

considerando che l'accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC stabilisce altresì i coefficienti di aumento annui che si applicheranno automaticamente ai limiti quantitativi residui della Comunità sulle importazioni da membri dell'OMC per un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC; che è pertanto opportuno che i limiti quantitativi comunitari stabiliti nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 per quanto riguarda le importazioni da membri dell'OMC siano modificati in corrispondenza di ciascuna fase dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC attraverso la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento e che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento sia emendato in tal senso;

considerando che è necessario modificare le clausole di salvaguardia di cui al regolamento (CEE) n. 3030/93 per farli rientrare nelle clausole di salvaguardia contenute nell'accordo sui prodotti tessili e dell'abbigliamento dell'OMC per quanto riguarda le importazioni dei membri dell'OMC;

considerando che l'ATA rafforza la disciplina in materia di elusione di limiti quantitativi che interessa paesi terzi con i quali la Comunità non ha concluso accordi bilaterali; considerando che è quindi opportuno prevedere una procedura comunitaria per applicare dette nuove disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

a) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica:

- alle importazioni di prodotti tessili elencati nell'allegato I, originari di paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali, protocolli ed altre intese, elencati nell'allegato II;

- alle importazioni di prodotti tessili che non sono stati integrati nell'Organizzazione del commercio mondiale (OMC) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 dell'accordo sui prodotti tessili e dell'abbigliamento (ATA), come elencato nell'allegato X e che sono originari di paesi terzi, membri dell'OMC, elencati nell'allegato XI.»;

b) alla fine dell'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«7. Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, modifica l'allegato X del presente regolamento al fine di integrare i rimanenti prodotti elencati nell'allegato X nell'OMC in tre fasi, come segue:

- al 1o gennaio 1998, i prodotti che nel 1990 hanno costituito non meno del 17 % del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA;

- al 1o gennaio 2002, i prodotti che nel 1990 hanno costituito non meno del 18 % del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA;

- al 1o gennaio 2005 i rimanenti prodotti.

Prima di ogni fase di integrazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'osservanza da parte dei paesi terzi dei loro impegni in base alle norme e discipline del GATT di cui all'articolo 7 dell'ATA.»;

c) il paragrafo 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato V, originari di uno dei paesi fornitori elencati in detto allegato è soggetta ai limiti quantitativi annui indicati nell'allegato stesso.»;

d) il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Misure di salvaguardia

1. Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una determinata categoria non soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V e originari di uno dei paesi di cui all'allegato IX superano, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile precedente, le percentuali riportate nella tabella dell'allegato IX, esse possono essere subordinate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando le percentuali ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un incremento delle esportazioni dei prodotti originari del paese fornitore interessato.

3. Quando la Commissione constata, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1 e ritiene opportuno subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite quantitativo, essa:

a) avvia consultazioni con il paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16, per giungere ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per la categoria di prodotti in questione;

b) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede, di norma, al paese fornitore interessato di limitare le esportazioni nella Comunità dei prodotti della categoria in questione per un periodo provvisorio di 3 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Detto limite provvisorio è fissato al 25 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente oppure, se più elevato, al 25 % del livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1;

c) in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, essa può subordinare le importazioni dei prodotti della categoria in questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore ai sensi della lettera b). Queste misure non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno adottate dalla Comunità tenendo conto del risultato delle consultazioni.

4. a) Qualora le importazioni nella Comunità di prodotti tessili non soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V e originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Repubblica slovacca avvenissero in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare grave danno o rappresentare un'effettiva minaccia per la produzione comunitaria di prodotti analoghi o in diretta concorrenza, tali importazioni possono essere assoggettate a limiti quantitativi alle condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi con detti paesi.

b) In tali casi si applicano parimenti le disposizioni del paragrafo 3, salvo che per il limite provvisorio di cui al paragrafo 3, lettera b), il quale è fissato ad almeno il 25 % delle importazioni effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima o, qualora i dati non siano disponibili, 3 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

5. a) Per quanto riguarda i prodotti non soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V e originari di paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, si possono adottare misure di salvaguardia qualora sia dimostrato che un particolare prodotto è importato nella Comunità in quantità così aumentate da causare grave danno o rappresentare un'effettiva minaccia per la produzione interna di prodotti analoghi e/o in diretta concorrenza. Il grave danno o l'effettiva minaccia devono essere dimostrabilmente provocati dai suddetti aumenti dei quantitativi delle importazioni totali di quel prodotto e non da altri fattori quali modifiche tecnologiche o cambiamenti delle preferenze dei consumatori.

b) Nel determinare l'esistenza del grave danno o dell'effettiva minaccia di cui alla lettera a), si esamina l'effetto di tali importazioni sulla situazione dello specifico settore interessato, nei termini delle variazioni registrate dai principali indicatori economici quali la produzione, la produttività, l'impiego della capacità produttiva, le scorte, la quota di mercato, le esportazioni, i salari, l'occupazione, i prezzi interni, i profitti e gli investimenti.

c) Il paese terzo o i paesi terzi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio cui sono imputabili il grave danno o l'effettiva minaccia di cui alla lettera a) sono individuati sulla base di un brusco e consistente incremento delle importazioni, effettivo o imminente, e del livello delle importazioni rispetto alle importazioni da altre fonti, della quota di mercato e dei prezzi d'importazione e dei prezzi interni ad una fase comparabile di una transazione commerciale.

6. Qualora la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ritenga che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5 e che i prodotti in questione debbano essere assoggettati a un limite quantitativo:

a) avvia consultazioni con il paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16 per giungere a un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per il prodotto in questione;

b) può, in circostanze assolutamente eccezionali e gravi in cui un ritardo potrebbe provocare un danno difficilmente riparabile, imporre un limite quantitativo sui prodotti in questione a condizione che la richiesta di consultazioni sia effettuata non oltre cinque giorni lavorativi dopo l'adozione dell'azione. Tale limite provvisorio non dev'essere inferiore al livello effettivo delle importazioni dal paese fornitore nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

7. a) Le misure adottate ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata senza indugio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

b) In caso di urgenza, la Commissione si appella al comitato di cui all'articolo 17, di propria iniziativa o entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da uno o più Stati membri, in cui si specifichino i motivi dell'urgenza, e adotta una decisione entro 5 giorni lavorativi dal termine delle deliberazioni del comitato.

8. Le consultazioni con il paese fornitore interessato di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 possono portare a un'intesa tra detto paese e la Comunità sull'introduzione di limiti quantitativi e sul loro livello. In tali intese si stabilisce che i limiti quantitativi convenuti sono amministrati in base a un sistema di duplice controllo.

9. Qualora le parti non riescano a giungere a una conclusione soddisfacente entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di consultazioni, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore:

a) nel caso dei paesi fornitori elencati nell'allegato IX, al livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 oppure, se più elevato, al 106 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 e hanno dato luogo alla richiesta di consultazioni;

b) nel caso della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Repubblica slovacca, al 110 % delle importazioni effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima oppure, qualora i dati non siano disponibili, 3 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni;

c) nel caso di paesi fornitori membri dell'OMC, al livello effettivo delle importazioni dal paese fornitore interessato effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

10. Il livello annuo dei limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 3 a 6 o 9 non può essere inferiore al livello delle importazioni nella Comunità dei prodotti della stessa categoria originari dello stesso paese fornitore effettuate nel 1985 per l'Argentina, il Brasile, Hong Kong, il Pakistan, il Perù, lo Sri Lanka e l'Uruguay, e nel 1986 per il Bangladesh, l'India, l'Indonesia, la Malaysia, Macao, le Filippine, Singapore, la Corea del Sud e la Tailandia.

11. I limiti quantitativi stabiliti in virtù del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore del quale sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della data di notifica della richiesta di consultazioni.

12. Le misure adottate ai sensi delle disposizioni del paragrafo 5 possono rimanere in vigore:

a) fino a 3 anni senza proroga, oppure

b) se tale data è precedente, fino all'integrazione del prodotto nel GATT 1994.

13. Le misure previste dai paragrafi 3, 4, 6 e 9 e le intese di cui al paragrafo 9 sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

e) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Inoltre, quando vi siano elementi di prova del coinvolgimento dei territori di paesi terzi che sono membri dell'OMC, elencati nell'allegato XI, ma che non sono elencati nell'allegato V, la Commissione richiede consultazioni con il paese o i paesi terzi interessati conformemente alla procedura descritta nell'articolo 16 al fine di adottare un'opportuna azione per affrontare il problema. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può introdurre limiti quantitativi contro il paese o i paesi terzi interessati o può adottare ogni altra opportuna misura.»;

f) il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 20

Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali sul commercio dei tessili conclusi dalla Comunità con i paesi terzi elencati nell'allegato II o dell'ATA riguardo ai membri dell'OMC nell'allegato XI, che hanno la prevalenza in caso di conflitto.»;

g) gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti come allegati X e XI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

(1) Parere reso il 14 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione (GU n. L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1).

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

«ALLEGATO XI

Elenco dei membri dell'Organizzazione mondiale del commercio

(Tale elenco sarà completato dalla Commissione a tempo debito in base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93).»

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