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Document 31994R3265

    Regolamento (CE) n. 3265/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 1995 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 339 del 29.12.1994, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3265/oj

    31994R3265

    Regolamento (CE) n. 3265/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 1995 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 339 del 29/12/1994 pag. 0031 - 0031
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 7 pag. 0019
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 7 pag. 0019


    REGOLAMENTO (CE) N. 3265/94 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1994 che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 1995 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

    considerando che il premio forfettario dovrebbe incitare le organizzazioni di produttori ad evitare la distruzione dei prodotti ritirati dal mercato;

    considerando che l'importo del premio deve essere fissato tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra i mercati interessati nonché della necessità di evitare distorsioni della concorrenza;

    considerando che l'importo del premio non può eccedere l'importo delle spese tecniche e finanziarie di trasformazione e di magazzinaggio rilevate durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose;

    considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti le operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 1995 al livello indicato in appresso;

    considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario applicabile nel 1994 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (3), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di pesca 1995, l'ammontare del premio forfettario dei prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (4) è fissato come segue:

    a) congelamento e conservazione dei prodotti interi, senza visceri e con testa o sezionati:

    97 ECU/t, per il primo mese

    14 ECU/t, per mese supplementare

    b) filettatura, congelamento e conservazione:

    160 ECU/t, per il primo mese

    14 ECU/t, per mese supplementare.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1994.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    Yannis PALEOKRASSAS

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 63.

    (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (3) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

    (4) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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